Assault charges dismissed; accused acquitted

10.2005.264Altro tribunale18 nov 2005Granted

Sintesi

The Pretura penale of Bellinzona heard a first-instance criminal case against ACCU 1 for vie di fatto after an incident on 22 April 2005 involving garden shears and minor injuries to CIVI 1. The civil party withdrew its opposition to the decree of accusation, while the accused requested acquittal. The court found her not guilty, acquitted her of the charge under Art. 126 CP, and ordered the costs to be borne by the State. No written reasons were requested and no appeal declaration was filed within the prescribed time.

Regest

Art. 126 cpv. 1 CP; acquittal in first-instance criminal proceedings and allocation of costs; where the court answers the guilt question in the negative, the accused is to be acquitted and, absent contrary statutory allocation, the procedural costs may be charged to the State. The withdrawal of the civil party's objection to the decree of accusation does not prevent adjudication on the merits. If no written motivation is requested within the legal term, the judgment becomes final according to the applicable procedural rules (consid. not indicated).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.264

Data decisione, Autorità: 18.11.2005, PRPEN

Titolo: ferite ed escoriazioni causate da terzi

CIVI 1 patr. da: PR 1

Incarto n. 10.2005.264 DA 1956/2005

Bellinzona 18 novembre 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difesa da: DI 1)

prevenuta colpevole di vie di fatto,

per avere, a __________ il 22 aprile 2005, indirizzato con dei calci delle forbici da giardino verso CIVI 1 provocandole un eritema e una tumefazione lunga circa 4-5 cm con un’escoriazione molto superficiale all’avambraccio prossimale sinistro lato dorsale, così come da certificato 22 aprile 2005 della Dr.ssa __________ dell’Ospedale regionale di Locarno;

reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita con decreto d’accusa n. 1956/2005 di data 23 maggio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

Alla multa di fr. 300.--.

Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

viste le opposizioni al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 maggio 2005 dalla parte civile e in data 27 maggio 2005 dall’accusata;

preso atto che con lettera 16 novembre 2005 la parte civile ha ritirato l’opposizione;

indetto il dibattimento 18 novembre 2005, al quale è comparsa l’accusata personalmente e il suo difensore mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 20 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

  2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1956/2005 del 23 maggio 2005.

carica le spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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