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Numero d'incarto:
10.2005.260
Data decisione, Autorità:
19.10.2005, PRPEN
Titolo:
Opposizione senza firma autografa
Incarto
n.
10.2005.260
DA
1874/2005
Bellinzona
19
ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per statuire in materia di procedura penale e meglio per
giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuto
colpevole di circolazione in stato di inattitudine;
fatti
avvenuti il 16 aprile 2005 a __________;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
e meglio come
al decreto d’accusa n. DA 1874/2005 di data 17 maggio 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
-
Alla
pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
-
Alla
multa di fr. 1'200.--.
-
Alla
revoca della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni
di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton
Ticino il 17.03.2003.
-
Al
pagamento della multa di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
vista l'opposizione
interposta in data 22 maggio 2005 dall'accusato;
considerato che
per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di
inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte
contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;
che
la forma scritta esige la firma di chi si obbliga con l’atto (cfr. art. 13 CO)
e che la firma deve essere fatta di propria mano (cfr. art. 14 CO);
che
per costante dottrina e giurisprudenza un atto inoltrato senza firma, con una
firma meccanica o trasmessa meccanicamente (ad es. telefax) non adempie quindi
i requisiti della forma scritta, che come visto richiede per la sua validità la
firma autografa (cfr. DTF 121 II 252 cons. 4a; sentenza del Tribunale federale
2A.546/2001 del 1° maggio 2002);
che
l’assenza della firma è un vizio sanabile, trattandosi di un’omissione
involontaria: all’interessato deve essere assegnato un termine per rimediare al
difetto (cfr. DTF 121 II 252 cons. 4b);
che
all’accusato è stato assegnato il 7 giugno 2005 un termine di 10 giorni per
inoltrare alla Pretura penale un’opposizione debitamente sottoscritta;
che
l’opponente non ha dato seguito a questo invito né entro il termine indicato né
in seguito;
che
di conseguenza l’opposizione è irricevibile;
che
abbondanzialmente si rileva che lo scritto di ACCU 1 concerne principalmente la
questione della revoca della licenza di condurre, che esula comunque dalla
competenza di questo giudice, e che l’opposizione è limitata al dispositivo n.
3, che propone la revoca della condizionale di una precedente condanna a 10
giorni di detenzione;
che
la motivazione dell’opposizione sta nel fatto che l’accusato non vorrebbe
scontare la pena in carcere, ma con un lavoro di pubblica utilità: si tratta di
una questione di espiazione della pena, che con la legislazione vigente, sfugge
allo stadio attuale della procedura alla competenza di questo giudice;
che
vista la particolarità del caso si prescinde dal prelevare oneri di giudizio;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
-
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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