Partial acquittal and drug conviction; no revocation of suspended sentence

10.2005.230Altro tribunale24 feb 2006Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Pretura penale in Bellinzona partly accepted the accused’s opposition to a prior decree of accusation. He was acquitted of simple bodily harm against his partner, but convicted of a narcotics contravention for personal consumption of marijuana and possession of hashish, marijuana, cannabis seeds, and cannabis plants. The court imposed a CHF 500 fine, ordered CHF 400 in costs, confirmed confiscation and destruction of the seized substances, and did not revoke the earlier suspended 90-day detention, instead issuing a formal warning. The conviction was to be entered in the criminal record and deleted after one year if the fine is paid and conduct remains good.

Massima Omnilex

Art. 123 CP; art. 19a LS; art. 41 cpv. 3 CP; art. 58 CPS: in an opposition proceeding against a decree d’accusa, the court may acquit on the violence count yet convict on admitted personal drug consumption and possession. Where the offence is minor and additional to an earlier judgment, a fine may be imposed instead of a custodial sentence. A prior conditional suspension is not revoked absent grounds justifying revocation; a formal warning suffices. Seized narcotics and cultivation material are subject to confiscation and destruction. The conviction may be entered in the criminal record subject to statutory deletion conditions (consid. relevant).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.230

Data decisione, Autorità: 24.02.2006, PRPEN

Titolo: persona che provoca ferita alla propria convivente (lacero contusa al cuoio capelluto) la quale è in stato euforico da alcool. Consumo e detenzione per uso personale di marijuana e haschisc

LESA 1 rappr. dal tutore: TU 1

Incarto n. 10.2005.230 1594/2005

Bellinzona 24 febbraio 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di

  1. lesioni semplici, art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP,

per avere,

a Locarno in data 28.09.2004,

cagionato perlomeno con dolo eventuale un danno al corpo o alla salute della sua convivente LESA 1,

in particolare per averle provocato una ferita lacero contusa al cuoio capelluto accertata dal certificato medico, agli atti, del 28.09.2004 dell’Ospedale Regionale di Locarno, appoggiando, durante una lite, una manno sulla bocca della parte lesa che era in evidente stato euforico per l’alcool ingerito (2.35 gr. per mille) e che, per la spinta ricevuta, perse l’equilibrio e batté il capo contro lo stipite di una porta;

  1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LS,

per avere, senza essere autorizzato, a Locarno e in altre località non meglio indicate nel periodo 01.10.2002/28.09.2004, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana, nonché per aver detenuto a Locarno in data 6.12.2003 4 grammi netti di haschisc, 100 grammi lordi di marijuana, 4 semi di canapa nonché a Lcoarno in data 28.09.2004 quattro piantine di canapa, il tutto destinato al suo consumo personale, ma sequestrato dalla Polizia comunale a seguito dei controlli effettuati;

perseguito con decreto d’accusa del 25 aprile 2005 n. 1594/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, da espiare.

  • Pena parzialmente aggiuntiva a quella decretata con sentenza 14.10.2002 del Kreispräsident di Schams;

  • pena interamente aggiuntiva a quella decretata con sentenza 04.03.2005 della Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Krespräsident Schams il 14.10.2002, ma l'ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 CPS).

Ordina la confisca e la distruzione di 4 gr. netti di hascisc, di 100 gr. lordi di marijuana nonché di 4 semi di canapa (cfr. reperto SAD 1063/2003).

La condanna verrà iscritta a casellario giudiazila e e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9/10 maggio 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento in data 24 febbraio 2006, al quale hanno preso parte l’accusato e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19/20 ottobre 2005, e il signor TU 1, tutore della signora LESA 1, con scritto 25/26 ottobre 2005, hanno rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, il primo postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato. La signora LESA 1 non è comparsa al dibattimento, come preannunciato dal suo tutore con scritto 25/27 gennaio 2006;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, DI 1, Locarno, il quale, con riferimento all’imputazione di lesioni semplici, chiede il proscioglimento del suo assistito, siccome egli sarebbe stato più credibile della parte lesa (in stato di manifesta ebrietà al momento dei fatti), e poiché egli, a seguito di quell’episodio, avrebbe abbandonato immediatamente l’abitazione con i due figli (ciò che, a suo avviso, un aggressore non avrebbe di certo fatto). Per quanto riguarda l’infrazione alla LStup, il patrocinatore del prevenuto non contesta l’avvenuto consumo dei quantitativi di stupefacente indicati nel decreto di accusa. Sottolinea in ogni caso che il tutto è da ricondurre alla tensione famigliare da lui vissuta a quell’epoca e al comportamento difficile assunto dalla sua ex convivente e madre dei suoi due figli; inoltre, precisa che parte dei reati imputati al signor ACCU 1 sarebbero prescritti e che la coltivazione delle quattro piantine di canapa non sarebbe penalmente perseguibile, siccome la canapa non era ancora pronta per essere fumata. A tale proposito, chiede dunque in via principale il proscioglimento da tale capo di accusa, in via subordinata che il suo cliente sia mandato esente da pena e, in via ancor più subordinata, che l’infrazione venga sanzionata con una semplice multa. Il difensore rileva infine che anche il Procuratore pubblico non ha chiesto la revoca della precedente sentenza di condanna emanata dal Kresipräsident di Schams, e asserisce che, in concreto, non vi sarebbero ragioni per decidere altrimenti;

sentito per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale si rimette al giudizio del giudice;

posti a giudizio, con il consenso del difensore, i seguenti quesiti

1.E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. lesioni semplici, art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP,

per avere,

a Locarno in data 28.09.2004,

cagionato perlomeno con dolo eventuale un danno al corpo o alla salute della sua convivente LESA 1,

in particolare per averle provocato una ferita lacero contusa al cuoio capelluto accertata dal certificato medico, agli atti, del 28.09.2004 dell’Ospedale Regionale di Locarno, appoggiando, durante una lite, una manno sulla bocca della parte lesa che era in evidente stato euforico per l’alcool ingerito (2.35 gr. per mille) e che, per la spinta ricevuta, perse l’equilibrio e batté il capo contro lo stipite di una porta?

1.2. Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LS,

per avere, senza essere autorizzato, a Locarno e in altre località non meglio indicate nel periodo 01.10.2002/28.09.2004, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana, nonché per aver detenuto a Locarno in data 6.12.2003 4 grammi netti di haschisc, 100 grammi lordi di marijuana, 4 semi di canapa nonché a Locarno in data 28.09.2004 quattro piantine di canapa, il tutto destinato al suo consumo personale, ma sequestrato dalla Polizia comunale a seguito dei controlli effettuati?

  1. In caso di risposta affermativa ai quesiti precedenti, quale pena deve essergli comminata?

  2. In caso di pena privativa della libertà, deve essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

  3. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Kreispräsident Schams il 14.10.2002?

  4. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 4 gr. netti di hascisc, di 100 gr. lordi di marijuana nonché di 4 semi di canapa?

  5. In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

  6. A chi il carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 18, 48, 49, 63, 68 cifra 2, 109 e 123 CPS; 19a LS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti no. 1.2 (nella formulazione di cui al sottostante dispositivo), 5 e 6, e negativamente ai quesiti posti no. 1.1 e 4, ritenuto superato il quesito no. 3;

proscioglie ACCU 1,

dall’imputazione di lesioni semplici, art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP,

dichiara ACCU 1,

autore colpevole di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LS,

per avere, senza essere autorizzato, a Locarno e in altre località non meglio indicate nel periodo 24.2.2003/28.09.2004, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana, nonché per aver detenuto a Locarno in data 6.12.2003, 4 grammi netti di haschisc, 100 grammi lordi di marijuana, 4 semi di canapa nonché a Locarno in data 28.09.2004 quattro piantine di canapa, il tutto destinato al suo consumo personale, ma sequestrato dalla Polizia comunale a seguito dei controlli effettuati.

E di conseguenza, trattandosi di pena interamente aggiuntiva a quella di cui alla sentenza 4 marzo 2005 della Pretura penale del Cantone Ticino, Bellinzona,

condanna ACCU 1,

  1. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.- (quattrocento).

Ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

Assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Kreispräsident Schams il 14.10.2002, ma ammonisce formalmente l’accusato (cfr. art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP).

Conferma la confisca e la distruzione di 4 gr. netti di hascisc, di 100 gr. lordi di marijuana nonché di 4 semi di canapa (cfr. reperto SAD 1063/2003) in virtù dell’art. 58 CPS.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 250.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

simple bodily harmpersonal drug usecannabis possessionfineconfiscationconditional suspensioncriminal recordopposition to decree of accusation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the accused committed simple bodily harm against his convivante.

Decisione estratta

The accused was acquitted of simple bodily harm.

Motivazione estratta

The court did not accept the assault count on the evidence before it.

Questione giuridica chiave

Whether the accused committed a narcotics contravention by personal consumption and possession of cannabis products.

Decisione estratta

The accused was found guilty of the narcotics contravention as formulated in the judgment.

Motivazione estratta

The admitted consumption and the seized quantities of hashish, marijuana, cannabis seeds, and plants established the offence.

Questione giuridica chiave

What sanction should be imposed for the narcotics contravention.

Decisione estratta

A fine of CHF 500 was imposed as an additional penalty to the earlier judgment of 4 March 2005.

Motivazione estratta

The court treated the penalty as wholly additional and sanctioned the offence with a monetary penalty rather than imprisonment.

Questione giuridica chiave

Whether the previously suspended sentence of 90 days' detention from 14 October 2002 should be revoked.

Decisione estratta

The suspension was not revoked; the accused was formally warned.

Motivazione estratta

The court found no reason to revoke the conditional suspension.

Questione giuridica chiave

Whether the seized hashish, marijuana, and cannabis seeds/plants should be confiscated and destroyed.

Decisione estratta

Confiscation and destruction were ordered and confirmed.

Motivazione estratta

The substances were unlawfully possessed and subject to confiscation under the applicable criminal provisions.

Questione giuridica chiave

Whether the conviction should be entered in the criminal record.

Decisione estratta

The conviction was ordered to be recorded and later deleted under the stated conditions.

Motivazione estratta

The court ordered registration with deletion after one year if the fine is paid and good conduct is shown.

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