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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.23
Data decisione, Autorità:
19.01.2006, IICCA
Titolo:
causa direttamente in appello - stralcio per transazione extragiudiziale
Incarto n.
10.2005.23
Lugano
19 gennaio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Chiesa
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull’istanza di provvedimenti
cautelari e supercautelari, presentata il 4 ottobre 2005 da
AT 1 (I)
rappr. dallo
contro
CV 1
CV 2
CV 3
CV 4
tutti rappr. dall'
RA 2
parzialmente accolta la domanda di misure
supercautelari con decreto 26 ottobre 2005 del giudice delegato, segnatamente
ordinato l’inventario di beni presso il negozio “L__________” di __________ e
fatto ordine ai convenuti di produrre alla scrivente Camera determinata
documentazione entro un termine di tre giorni;
eseguito l’inventario ad opera della Polizia cantonale
ticinese in data 15 novembre 2005, come risulta dal relativo rapporto 21
novembre;
preso atto altresì della produzione da parte dei
convenuti di documentazione in ossequio all’ordine menzionato;
indetto il contraddittorio relativo alla procedura
cautelare, aggiornato successivamente al 22 dicembre 2005;
preso atto che in quella sede le parti hanno
comunicato di aver raggiunto un accordo stragiudiziale su tutto il contenzioso
relativo alle istanze in discussione, producendo seduta stante un esemplare
della convenzione che è stata integrata al verbale d’udienza e chiedendo lo
stralcio della causa dai ruoli;
osservato che il testo di tale atto dev’essere
corretto quanto al nome dell’istante che è “AT 1” e a quello del convenuto CV 2,
indicato con il nome di F__________;
restando aperta la fissazione delle ripetibili, nonché
delle spese e della tassa di giustizia, preso atto che i convenuti dichiarano
di assumersi le spese di causa per la vertenza introdotta in data 4 ottobre
2005 (punto 1.f. della convenzione), così come le indennità ripetibili a
favore di AT 1 che saranno quantificate dalla seconda Camera civile del
Tribunale d'appello (punto 1.g.);
tenuto conto che le spese di allestimento
dell’inventario (compresa la relativa documentazione fotografica), assunto a
seguito del decreto supercautelare, ammontano complessivamente a fr. 2'680.- (cfr.
Distinta spese 18 novembre 2005 della Polizia cantonale);
richiamato il dispositivo n. 2 del decreto supercautelare
26 ottobre 2005 che ha il seguente tenore: Le eventuali spese e la tassa di
giustizia di fr. 500.-, da anticipare dall’istante, nonché le ripetibili,
saranno assegnate con la decisione cautelare;
apparendo giustificato dallo stadio in cui è giunta la
procedura, di riconoscere all'istante indennità ripetibili ridotte (art. 151
CPC);
richiamato l’art. 352
cpv. 2 CPC,
decreta:
1.La vertenza fra AT 1., __________, e CV
4, __________, nonché CV 1, __________, CV 2 ed CV 3, __________ (Comune di __________)
è transatta nei termini di cui all’accordo 22 dicembre 2005, registrato a
verbale e allegato in copia al presente decreto.
2.La procedura inc. 10.2005.23 di questa
Camera è stralciata dai ruoli.
3.La documentazione prodotta dai
convenuti in ossequio all’ordine supercautelare sarà loro restituita.
4.Le spese così composte:
spese di esecuzione inventario: fr. 2'680.-
postali e cancelleria: fr.
120.-
in totale: fr.
2'800.-
e la tassa di giustizia, comprensiva della tassa relativa al decreto
supercautelare, di fr. 700.-
per
quanto anticipate dall’istante (fr. 1'500.-) sono poste solidalmente a carico
di CV 4, di CV 1, di CV 2 e di CV 3; per la rimanenza verranno riscosse nei
loro stessi confronti direttamente dal Tribunale d’appello.
-
CV
4, CV 1, CV 2 ed CV 3 sono tenuti in solido a versare alla ditta AT 1, __________,
l'importo di fr. 600.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione:
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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