Acquittal for defamation, conviction for drunk driving

10.2005.193Altro tribunale20 set 2005Modified

Sintesi

The Bellinzona criminal court decided an opposition to summary penalty order no. 1324/2005. The accused was charged with defamation and drunken driving. After the hearing, the court acquitted him of defamation but found him guilty of driving while intoxicated. It reduced the sanction from 15 days' suspended detention with a 3-year probation period and a CHF 1,200 fine to 7 days' suspended detention with a 2-year probation period and a CHF 800 fine. Costs of CHF 550 were charged to him. The judgment was declared final.

Regest

Art. 173 CP; Art. 91 cpv. 1 vLCStr; mitigation of sentence on opposition to a summary penalty order: where the accused is acquitted on one count but convicted on another, the court may reassess the sanction and reduce both custodial term and fine in light of the confirmed offences and the record. Conditional suspension and probation period are determined anew by the deciding court; costs follow the outcome and may be charged to the convicted accused (consid. final).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.193

Data decisione, Autorità: 20.09.2005, PRPEN

Titolo: proferito parola diffamante e circolazione in stato non idoneo

CIVI 1

Incarto n. 10.2005.193 DA 1324/2005

Bellinzona 20 settembre 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

(difeso da DI 1)

prevenuto colpevole di 1. diffamazione

per avere,

in data __________

nei corridoi della __________, dopo lo svolgimento di un'udienza,

alla presenza dell'avv. __________,

reso sospetto CIVI 1 di condotta disonorevole, rispettivamente di fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione,

e meglio per avere affermato che CIVI 1 era una persona disonesta;

  1. circolazione in stato di ebrietà

per avere,

in data 23 dicembre 2004,

a __________,

condotto il veicolo a motore __________ targato __________ essendo in stato di ebrietà (alcolemia: tenore minimo 1.42 g/kg - tenore massimo: 1.63 g/kg);

reati previsti dall'art. 173 CP e dall'art. 91 cpv. 1 vLCStr;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa n. 1324/2005 di data 4 aprile 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

  1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

  2. Alla multa di fr. 1'200.--.

  3. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, è rinviata al competente foro civile.

  4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie 350.--;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 aprile 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 20 settembre 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 4 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede l’assoluzione per il reato di diffamazione e una riduzione della pena per il reato di ebrietà a 7 (sette) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un anno, senza multa;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. diffamazione

1.2. circolazione in stato di ebrietà

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico, con la correzione odierna

Sulla pena e sulle spese.

  1. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede un risarcimento per torto morale di fr. 1'000.--.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 173 CP e dall'art. 91 cpv. 1 vLCStr; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di diffamazione.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1324/2005 del 4 aprile 2005.

condanna ACCU 1

  1. alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

  2. alla multa di fr. 800.- (ottocento);

  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.-.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 800.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 350.- spese giudiziarie

fr. 1'350.- totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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