Minor assault and insult; fine reduced

10.2005.140Altro tribunale20 mag 2005Convicted

Sintesi

The Ticino criminal court convicted ACCU 1 for voies de fait and insult after a 17 September 2004 incident involving a slap to a minor and the words 'assassino, drogato e alcolizzato'. The court accepted the insult charge only in part and exempted the accused from punishment for that offence. It reduced the proposed fine from CHF 400 to CHF 100, ordered CHF 100 in costs, and noted that the civil party had been referred to the civil forum for any corresponding claims. No written motivation or appeal declaration was requested, and the judgment became final.

Regest

Art. 126 cpv. 1 CP and 177 CP; conviction for voies de fait and insult where the accused slaps a minor and utters honour-damaging words. The court may, on the basis of the circumstances, exempt from punishment for insult notwithstanding a finding of guilt. In sentencing, the sanction may be reduced below the amount proposed in the summary penalty order if the circumstances justify it; procedural costs follow the conviction. Civil claims of corresponding nature may be reserved for the civil forum.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.140

Data decisione, Autorità: 20.05.2005, PRPEN

Titolo: schiaffo + offese a minore

CIVI 1 rappr. da: RA 1

Incarto n. 10.2005.140/fc DA 923/2005

Bellinzona 20 maggio 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. vie di fatto

per avere a __________, in data 17.09.2004, colpendo il minore __________. con uno schiaffo, compiuto vie di fatto nei suoi confronti;

  1. ingiuria

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub. 1 tacciandolo di "assassino, drogato e alcolizzato" offeso l'onore di __________.

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dagli art. 126 cpv. 1e 177 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 923/2005 di data 9 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

  1. Alla multa di fr. 400.--.

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

  3. La parte civile è rinviata al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 marzo 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 20 maggio 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 26 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentita la teste __________;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. vie di fatto

1.2. ingiuria

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

Sulla pena e sulle spese

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 63, 126 cpv. 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 923/2005 del 9 marzo 2005 e di ingiuria per avere offeso l’onore di __________ tacciandolo di “assassino” il 17 settembre 2004 a __________.

manda ACCU 1,

esente da pena per il reato di ingiuria.

condanna ACCU 1

  1. alla multa di fr. 100.—.

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.—.

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

dà atto alla parte civile che nel decreto di accusa è stata rinviata per sue eventuali pretese al competente foro civile.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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