Acquittal for obstructing official acts by hunting police

10.2005.130Altro tribunale5 dic 2006Confirmed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Pretura penale of Ticino acquitted both accused of obstruction of official acts under Art. 286 CP. ACCU 2 had been charged for incidents on 24 October and 7 November 2004, and ACCU 1 for the 7 November 2004 incident. After hearing the accused and witnesses, the court answered the questions put to it negatively and rejected the prosecution’s theory. It ordered the State to bear the costs and to pay each accused CHF 300 in compensation.

Massima Omnilex

Art. 286 CP; obstruction of official acts requires proof of conduct fulfilling the offence’s objective elements in the concrete circumstances; where the evidence does not establish such elements beyond doubt, the accused must be acquitted. In a case with multiple accused and separate incidents, the court may assess each episode independently and, upon acquittal, charge costs to the State and award party compensation to the acquitted persons (consid. implicit).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.130

Data decisione, Autorità: 05.12.2006, PRPEN

Titolo: impedire ad agenti della polizia della caccia di svolgere le loro mansioni

CIVI 1

Incarti n. 10.2005.130, 10.2005.137/CEG DA 860/2005, DA 861/2005

Bellinzona 5 dicembre 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il Segretario assessore Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

entrambi difesi da: DI 1

prevenuti colpevoli di I. ACCU 2, di:

impedimento di atti dell'autorità,

per avere, a __________ (zona __________), il 24 ottobre 2004 e il 7 novembre 2004 impedito ad agenti della polizia della caccia di procedere ad atti rientranti nelle loro funzioni, in particolare non ottemperando all’ordine di fermarsi mentre era alla guida della sua vettura e, così facendo, impedito la sua verbalizzazione;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 286 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 7 marzo 2005 n. DA 861/2005 del Procuratore pubblico AINQ 1, __________, che propone la condanna:

Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento).

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e alle spese di fr. 100.-- (cento);

II. ACCU 1, di:

impedimento di atti dell’autorità,

per avere impedito ad agenti della polizia della caccia di procedere ad atti rientranti nelle loro funzioni, in particolare abbandonando il veicolo di quest’ultimi malgrado l’ordine di rimanervi e, di conseguenza, rendendo difficoltoso, rispettivamente ritornando (recte: ritardando) la propria verbalizzazione;

fatti avvenuti a __________ (zona __________), il 7 novembre 2004;

reato previsto dall’art. 286 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 7 marzo 2005 n. DA 860/2005 del Procuratore pubblico AINQ 1, __________, che propone la condanna:

Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento).

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e alle spese di fr. 100.-- (cento);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 marzo 2005 da ACCU 1 e in data 22 marzo 2005 da ACCU 2;

richiamata la congiunzione degli incarti, pronunciata il 6 giugno 2005;

indetto il dibattimento 5 dicembre 2006, al quale sono comparsi gli accusati personal-mente, assistiti dal difensore avv. DI 1, __________, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 settembre 2006 ha rinunciato ad interveni-re al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

prospettata richiamato l’art. 250 cpv. 1 CPP, a ACCU 2, la seguente nuova imputazione:

“impedimento di atti dell'autorità,

per avere, a __________ (zona __________), impedito ad agenti della polizia della caccia di procedere ad atti rientranti nelle loro funzioni, in particolare:

il 24 ottobre 2004 non ottemperando all’ordine di fermarsi al fine della sua verbalizzazione;

il 7 novembre 2004 non ottemperando all’ordine di fermarsi mentre era alla guida della sua vettura”;

sentiti il teste __________ , __________, da __________, in __________, guardiacaccia, coniugato, il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;

il teste __________ , __________, da __________, in __________, guardiacaccia, coniugato, il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;

il teste __________ , __________, attinente di __________, in __________, coniu-gato, pensionato, il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP; viene sentito senza delazione di giuramento in quanto suocero di entrambi gli accusati;

il difensore, il quale chiede il proscioglimento di entrambi gli accusati. In via subordinata, in caso dovesse trovare applicazione l’art. 286 CP, chiede l’applicazione dell’art. 32 CP, in via ancor più subordinata dell’art. 34 CP, in via ultima subordinata dell’art. 19 CP. Postula inoltre vengano assegnate ripetibili;

per ultimi gli accusati;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. È ACCU 2 autore colpevole di impedimento di atti dell'autorità per avere, il 24 ottobre 2004 e il 7 novembre 2004, a __________ (zona __________), impedito ad agenti della polizia della caccia di procedere ad atti rientranti nelle loro funzioni, in particolare non ottemperando all’ordine di fermarsi mentre era alla guida della sua vettura e, così facendo, impedito la sua verbalizzazione?

1.1. È ACCU 2 autore colpevole di impedimento di atti dell'autorità, per avere, a __________ (zona __________), impedito ad agenti della polizia della caccia di procedere ad atti rientranti nelle loro funzioni, in particolare:

1.1.1. il 24 ottobre 2004 non ottemperando all’ordine di fermarsi al fine della sua verbalizzazione;

1.1.2. il 7 novembre 2004 non ottemperando all’ordine di fermarsi mentre era alla guida della sua vettura?

  1. Possono trovare applicazione:

2.1. l’art. 32 CP (atto lecito)?

2.2. l’art. 34 CP (stato di necessità)?

2.3. l’art. 19 CP (errore di diritto)?

  1. In caso di condanna, quale deve essere la pena?

  2. Può ACCU 2 beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

  3. L’eventuale condanna di ACCU 2 va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

6.È ACCU 1 autore colpevole di impedimento di atti dell’autorità per avere, il 7 novembre 2004, a __________ (zona __________), impedito ad agenti della polizia della caccia di procedere ad atti rientranti nelle loro funzioni, in particolare abbandonando il veicolo di quest’ultimi malgrado l’ordine di rimanervi e, di conseguenza, rendendo difficoltoso, rispettivamente ritardando la propria verbalizzazione?

  1. Possono trovare applicazione:

7.1. l’art. 32 CP (atto lecito)?

7.2. l’art. 34 CP (stato di necessità)?

7.3. l’art. 19 CP (errore di diritto)?

  1. In caso di condanna, quale deve essere la pena?

  2. Può ACCU 1 beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

  3. L’eventuale condanna di ACCU 1 va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  4. Devono essere assegnate ripetibili e, se si, in quale misura?

  5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti sub 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2. e 6; come segue ai quesiti posti sub 11. e 12., decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 2 dall’accusa di impedimento di atti dell'autorità per quanto accaduto il 24 ottobre 2004 e il 7 novembre 2004;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di impedimento di atti dell'autorità per quanto accaduto il 7 novembre 2004;

assegna le tasse e le spese allo Stato, che dovrà rifondere a titolo di ripetibili fr. 300.— a ACCU 2 e fr. 300.— a ACCU 1;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. 130.-- testi

fr. 530.-- totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

obstruction of official actsacquittalcost allocationparty compensationcriminal procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether ACCU 2 was guilty of obstructing official acts on 24 October and 7 November 2004.

Decisione estratta

The court found that ACCU 2 was not guilty of obstruction of official acts.

Motivazione estratta

It answered the factual and legal questions negatively and held that the conduct established did not justify a conviction under Art. 286 CP.

Questione giuridica chiave

Whether ACCU 1 was guilty of obstructing official acts on 7 November 2004.

Decisione estratta

The court found that ACCU 1 was not guilty of obstruction of official acts.

Motivazione estratta

It answered the relevant questions negatively and concluded that the elements of Art. 286 CP were not proven for conviction.

Questione giuridica chiave

Whether the accused were entitled to compensation of costs and party expenses.

Decisione estratta

The State had to bear the court costs and pay each accused CHF 300 in compensation.

Motivazione estratta

As both accused were acquitted, the costs were charged to the State and compensation was awarded.

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