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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.11
Data decisione, Autorità:
31.05.2005, PRPEN
Titolo:
circolazione malgrado la revoca (seconda volta, risp. prima davanti alla Pretura penale)
Incarto
n.
10.2005.11/AMM
DA
4248/2004
Bellinzona
31
maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difesa dall’avv. __________, __________)
accusata di circolazione
malgrado la revoca
per
aver condotto la vettura Mercedes targata TI __________ sebbene la licenza di
condurre le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa il 19
febbraio 2004 per il periodo 22 marzo - 21 maggio 2004, periodo poi prolungato
il 9 giugno 2004 fino al 21 novembre 2004;
reato previsto dall'art.
95 n. 2 vLCS;
fatti avvenuti a
__________ il 1° ottobre 2004;
perseguita con
decreto d’accusa n. 4248/2004 del 16 dicembre 2004 del AINQ 1 che propone la
condanna dell’imputata:
-
alla
pena di 60 (sessanta) giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 1 (un) anno,
-
alla
multa di fr. 800.–,
-
alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15
(quindici) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico
il 21 giugno 2004,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta il 23 dicembre 2004 dall’imputata;
indetto il
dibattimento 31 maggio 2005, cui sono comparsi l’accusata e il difensore;
accertate le
generalità dell'accusata e proceduto al suo interrogatorio;
sentito il
difensore, il quale – in estrema sintesi – postula una riduzione della pena
e il
mantenimento della sospensione condizionale della precedente condanna;
rispondendo ai
seguenti quesiti:
-
se
l'imputata è autrice colpevole di circolazione malgrado la revoca;
-
in
caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale
pena dev'essere inflitta all'imputata,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena,
2.3 se
dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 15 giorni di arresto decretata dal Ministero pubblico il 21 giugno
2004,
- il
giudizio sugli oneri processuali;
preso atto che
nessuno ha chiesto la motivazione scritta della sentenza;
visti gli
art. 95 n. 2 vLCS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004); 41 e 63
CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU
1
autrice
colpevole di circolazione malgrado la revoca, art. 95 n. 2 vLCS per i
fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4248/2004 del 16 dicembre 2004;
condanna ACCU
1
-
alla
pena di 40 (quaranta) giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 1 (un) anno,
-
alla
multa di fr. 500.–,
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;
non
revoca il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena di 15 giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico il 21 giugno 2004;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna alla
condannata un termine di tre mesi per il pagamento della multa e l’avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto;
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81048),
– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico,
Bellinzona;
– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta di
pagamento a carico della condannata:
fr. 500.– multa
fr.
150.– tassa di giustizia
fr. 150.– spese giudiziarie
fr. 800.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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