Drunk driving conviction and sentence reduction

10.2004.512Altro tribunale28 nov 2006Modified

Sintesi

The Pretura penale found ACCU 1 guilty of driving while intoxicated after she had driven a vehicle with a blood alcohol level between 1.29 and 1.61 g per thousand. The defense did not contest the facts and requested only a fine. The court reduced the sanction compared with the summary penalty order, imposing 7 days' detention conditionally suspended for 3 years, a fine of CHF 400, and CHF 400 in court costs. It also ordered the conviction entered in the criminal record and informed the parties of their appeal rights.

Regest

Art. 91 cpv. 1 vLCStr; drunken driving may be established where the accused drives a motor vehicle while intoxicated and the facts are uncontested. In sentencing, the court may deviate from the summary penalty order and impose a lesser custodial term and fine, while maintaining a conditional suspension if the statutory requirements are met (consid. 1-3). The conviction may also be ordered entered in the criminal record, subject to deletion after the period fixed by the applicable criminal-law provisions (consid. 4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.512

Data decisione, Autorità: 28.11.2006, PRPEN

Titolo: Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza

Incarto n. 10.2004.512/CEG DA 4214/2004

Bellinzona 28 novembre 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il Segretario assessore Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di circolazione in stato di ebrietà

per aver condotto l’autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.29 - max. 1.61 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto all’art. 91 cpv. 1 vLCStr;

perseguita con decreto d’accusa del 13 dicembre 2004 n. DA 4214/2004 del che propone la condanna:

  1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

  2. Alla multa di fr. 600.-- (seicento).

  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- (duecento);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 17 dicembre 2004;

indetto il dibattimento 28 novembre 2006, al quale è comparsa l’accusata personal-mente, assistita dal proprio difensore DI 1, ____ , mentre il Procuratore pubblico con lettera 7 giugno 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentiti il difensore, il quale non contesta i fatti e chiede che venga pronunciata la sola multa, limitata ad un massimo di fr. 1'000.--;

per ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. È ACCU 1 autrice colpevole di circolazione in stato di ebrietà per aver condotto l’autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.29 - max. 1.61 grammi per mille)?

  2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

  3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

  4. L’eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1, 3 e 4, come segue ai quesiti posti sub 2 e 5;

dichiara ACCU 1,

autrice colpevole di circolazione in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 vLCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 4214/ 2004 del 13 dicembre 2004;

condanna ACCU 1,

  1. alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

  2. alla multa di fr. 400.— (quattrocento);

  3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.-- per complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81014),

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 250.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 800.-- totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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