Insult and threat; fine reduced after opposition to penal decree

10.2004.454Altro tribunale27 apr 2005Partially Granted

Sintesi

The Bellinzona Pretura penale partly upheld the opposition to a penal decree. The defendant was convicted of insult for calling the injured party a 'bastard', but acquitted of threat for the alleged words 'I will flatten you'. The fine was reduced from CHF 300 to CHF 150. The court also ordered CHF 300 in costs, rejected the civil party’s request for ripetibili, and noted that civil claims had been referred to the civil forum. The judgment was declared final.

Regest

Art. 177 cpv. 1 CP and Art. 180 CP; opposition to a penal decree in first instance: where the court retains only one of several charged offences, it may convict on the substantiated count and acquit on the other, with a corresponding reduction of the fine. Civil claims may remain reserved to the competent civil forum; party compensation is refused where no basis for it is established in the criminal proceedings.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.454

Data decisione, Autorità: 27.04.2005, PRPEN

Titolo: ingiuria; minaccia ("ti stendo")

CIVI 1 patr. da: PR 1

Incarto n. 10.2004.454/AMM DA 3833/2004

Bellinzona 27 aprile 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso dall’avv.,)

accusato di 1. ingiuria

per avere, a __________ il 13 agosto 2003, offeso l'onore di __________ dandogli del "bastardo";

minaccia

per avere, a __________ il 13 agosto 2003, incusso spavento e timore a __________ minacciandolo con le parole "ti stendo";

reati previsti dagli art. 177 e 180 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 3833/2004 del 16 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. alla multa di fr. 300.–,

  2. per ogni pretesa __________ è rinviato al competente foro civile,

  3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 18 novembre 2004 dall’imputato;

indetto il dibattimento 27 aprile 2005, cui sono comparsi l’accusato, la parte civile e il rispettivo patrocinatore;

proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione testimoniale della di lui moglie;

sentiti – il legale di parte civile, che – in estrema sintesi – conclude per la conferma del decreto d’accusa, con protesta di spese e di ripetibili come da nota professionale esibita al dibattimento odierno;

– il difensore, che – in estrema sintesi – conclude per il proscioglimento dell’imputato da entrambi i capi d’accusa (o quanto meno, in subordine, per l’esenzione dalla pena a norma dell’art. 177 cpv. 2 o cpv. 3 CP) e si oppone, comunque sia, al giudizio sulle pretese civili ancorché in forma di ripetibili, il rinvio al foro civile di cui al decreto d’accusa non essendo stato oggetto di opposizione;

rispondendo ai seguenti quesiti:

  1. se l'imputato è autore colpevole di ingiuria e/o minaccia;

  2. se sì, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;

  3. il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 177 e 180 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ingiuria, art. 177 cpv. 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3833/2004 del 16 novembre 2004;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di minaccia, art. 180 CP, per i fatti descritti nel medesimo decreto d’accusa;

condanna ACCU 1

  1. alla multa di fr. 150.–,

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;

respinge la pretesa di ripetibili formulata dalla parte civile;

dà atto alla parte civile che nel decreto d’accusa è stata rinviata per le sue pretese al competente foro civile;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);

assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

Intimazione a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta di pagamento a carico del condannato:

fr. 150.– multa

fr. 150.– tassa di giustizia

fr. 150.– spese giudiziarie

fr. 450.– totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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