Theft charges against two accused were dismissed

10.2004.446Altro tribunale15 apr 2005Granted

Sintesi

The Pretura penale of Bellinzona heard two joined theft cases against ACCU 1 and ACCU 2 concerning alleged removal of CDs, money, a wallet and other items from a tent. After the defendants and counsel requested acquittal, the court answered the guilt questions negatively for both accused. All penalty, conditional suspension, and criminal-record questions fell away. The court ordered that judicial costs be borne by the State and awarded each accused CHF 650 in compensation.

Regest

Art. 139 cifra 1 CPS; assessment of proof in theft proceedings; where the evidence does not establish the accused's participation, the court must answer the guilt question negatively and acquit. Consequential questions concerning sentence, suspension, record entry and costs become moot. Upon acquittal, the costs of the proceedings are borne by the State and appropriate party compensation may be awarded to the acquitted accused (consid. 1-2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.446

Data decisione, Autorità: 15.04.2005, PRPEN

Titolo: allo scopo d'indebito profitto sottratto alcuni CD ed un portamonete

Incarto n. 10.2004.446 ROC/MAM 10.2004.481 ROC/MAM DA 3641/2004

DA 3922/2004

Bellinzona 15 aprile 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 tore edile, difeso da: DI 1, e ACCU 2;

difeso da: DI 2,

prevenuti colpevoli di ACCU 2:

furto

per avere, a scopo d’indebito profitto, a __________, __________, il __________, in danno di CIVI 1 e CIVI 2, agendo in correità con ACCU 1, sottratto dalla tenda alcuni CD del valore di fr. 540.--, un portamonete contenente denaro per fr. 420.- e documenti vari, alcune bottiglie di birra e due racchette da ping pong di imprecisato valore;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d'accusa no. 3641/2004 dell’8 novembre 2004 del, AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:

  1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

  3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 80 CP, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CP.

ACCU 2 :

furto

per avere, a scopo d’indebito profitto, a __________, __________ __________, il __________, in danno di CIVI 1 e CIVI 2, agendo in correità con ACCU 2, sottratto dalla tenda alcuni CD del valore di fr. 540.--, un portamonete contenente denaro per fr. 420.- e documenti vari, alcune bottiglie di birra e due racchette da ping pong di imprecisato valore;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 68 cifra 2 CP;

perseguito con decreto d'accusa no. 3922/2004 del 25 novembre 2004 del, AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:

  1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, a valersi quale pena interamente aggiuntiva a quella di 14 (quattordici) giorni di detenzione e fr. 650.-- (seicentocinquanta) di multa, inflitta all’accusato __________ dal Bezirksamt __________.

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

  3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 80 CP, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CP.

viste la tempestiva opposizione 12 novembre 2004 interposta dal prevenuto

ACCU 2 avverso il DA 3641/2004, come pure quella di data 9 dicembre

2004 del prevenuto ACCU 1 avverso il DA 3922/2004;

richiamato il decreto di riunione dei predetti procedimenti emanato dalla scrivente Pretura

in data 4 febbraio 2005;

indetto il pedissequo dibattimento del 15 aprile 2005, al quale hanno partecipato i prevenuti, assistiti dai propri difensori, mentre che il AINQ 1 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentito il difensore avv. DI 1, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito per non avere questi commesso il fatto, e, in ogni caso, in applicazione del principio ‘in dubio pro reo’;

sentito il difensore avv. DI 2, il quale postula il proscioglimento del suo

assistito per non avere egli commesso il fatto e, in ogni caso, in applicazione

del principio ‘in dubio pro reo’;

sentiti nuovamente gli accusati per la loro dichiarazione conclusiva (art. 252 CPC),

questi ultimi rimettendosi a quanto affermato dai rispettivi difensori e

dichiarandosi innocenti;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.È ACCU 2 colpevole di

furto

per avere, a scopo d’indebito profitto, a __________, __________ __________, il __________, in danno di CIVI 1 e CIVI 2, agendo in correità con ACCU 1, sottratto dalla tenda alcuni CD del valore di fr. 540.--, un portamonete contenente denaro per fr. 420.—e documenti vari, alcune bottiglie di birra e due racchette da ping pong di imprecisato valore;

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna di ACCU 2 deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

  1. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono essere accollate a

ACCU 2 le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

  1. In caso di risposta negativa al quesito 1., se devono essere assegnate ripetibili

ed in quale misura.

  1. È ACCU 1 colpevole di

furto

per avere, a scopo d’indebito profitto, a __________, __________ __________, il __________, in danno di CIVI 1 e CIVI 2, agendo in correità con ACCU 2, sottratto dalla tenda alcuni CD del valore di fr. 540.--, un portamonete contenente denaro per fr. 420.- e documenti vari, alcune bottiglie di birra e due racchette da ping pong di imprecisato valore;

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no.7, se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no. 8, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no. 8., se la condanna di ACCU 1 deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 1 CPS/ art. 41 cfr. 4 CPS.

In caso di risposta affermativa al quesito 7, se devono essere accollate a ACCU 1 le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

  1. In caso di risposta negativa al quesito 7, se devono essere assegnate ripetibili

ed in quale misura.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte, informata dal Giudice in tal senso al termine del dibattimento, ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati gli artt. 139 cifra 1 CPS e 68 cifra 2 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, art. 9 CPP e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti 1 e 7 e affermativamente ai quesiti 6 e 12;

venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;

proscioglie ACCU 2,

dall’accusa di furto;

proscioglie ACCU 1,

dall’accusa di furto;

di conseguenza

ordina Le tasse e le spese di giustizia relative al presente procedimento sono a carico dello Stato, che rifonderà Fr. 650.- a titolo di ripetibili in favore di ACCU 1 e Fr. 650.- a titolo di ripetibili in favore di

Intimazione:

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Claudio Rotanzi Michele Maggi

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

theftacquittaljoint proceedingsproofcourt costsparty compensation