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10.2004.426 ΓÇó Assault and threats between spouses
10.2004.426Altro tribunale15 mar 2005Modified
The Pretura penale of Bellinzona convicted ACCU 1 for assault and threats against his wife arising from events in Locarno on 8 September 2004. The defense accepted the assault charge but contested the threat count and asked for a lower fine due to the accused’s financial situation. The court upheld both offenses, reduced the fine from CHF 600 to CHF 200, and ordered payment of CHF 350 in costs. It also ordered entry in the criminal record, to be deleted after one year if the fine is paid and good conduct is maintained.
Art. 126 cpv. 1 and 180 cpv. 1 CPS; assessment of assault and threats between spouses; the court may convict where the accused admits the physical violence and the threatening statements objectively and subjectively suffice to instill fear. When fixing the fine, the court may take account of the offender’s financial situation and reduce the sanction accordingly. A conviction may be ordered entered in the criminal record, with deletion subject to statutory conditions; the convicted person bears the procedural costs.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2004.426
Data decisione, Autorità: 15.03.2005, PRPEN
Titolo: vie di fatto e minaccia tra coniugi
Incarto n. 10.2004.426 DA 3494/2004
Bellinzona 15 marzo 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,
per avere, a Locarno in data 8 settembre 2004, commesso vie di fatto nei confronti della moglie __________, sferrandole delle sberle, strappandole dei capelli e strattonandola con vigore, tanto da farla cadere a terra, cagionandole così le conseguenze fisiche attestate dal certificato medico, agli atti, dell’8 settembre 2004 del dr. med. __________ della Clinica Humaine di Locarno;
per avere, a Locarno in data 8 settembre 2004, incusso timore alla moglie __________, a cui si rivolse verbalmente dopo i fatti descritti sub 1, minacciando di morte alcuni stretti famigliari di lei, qualora essi avessero ancora “messo il naso nella sua famiglia”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 180 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 3494/2004 di data 25 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 27 ottobre 2004 dal difensore;
indetto il dibattimento 15 marzo 2005, al quale hanno partecipato l’imputato, assistito dal suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale dichiara che il capo di imputazione di vie di fatto non è contestato. Per contro egli contesta recisamente il reato di minaccia, poiché non ne sono dati né i presupposti oggettivi né soggettivi. In conclusione chiede proscioglimento dal reato di minaccia ed una riduzione della multa a fr. 200.--, in considerazione della precaria situazione finanziaria dell’imputato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. vie di fatto,
1.2. minaccia,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3494/2004 del 25 ottobre 2004?
In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1, 180 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
minaccia, art. 180 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a Locarno l’8 settembre 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3494/2004 del 25 ottobre 2004;
condanna ACCU 1
alla multa di fr. 200.-- (duecento);
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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