Civil claims referred to civil court after simple assault conviction

10.2004.413Altro tribunale16 feb 2005Partially Granted

Sintesi

The accused had been issued a summary penalty order for simple assault after grabbing the victim by the arm and pulling her out of the office. The victim filed a timely opposition, but only as to her civil claims. At the hearing the accused was allowed to be absent with consent of the parties. The court held that, because there was no opposition to the conviction, legal characterization, or fine, the penalty order was final on those points. It referred the victim's unquantified claims to the civil court and waived fees and expenses for the present judgment.

Regest

Art. 229 CPP; opposition limited to civil claims in penal order proceedings; when conviction, qualification and sanction are uncontested, the penal order becomes final on those points and the criminal court does not decide unquantified civil claims, which are to be pursued before the civil forum. Waiver of costs may be ordered for the judgment itself where no fees are taken. Consid. implicit.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.413

Data decisione, Autorità: 16.02.2005, PRPEN

Titolo: per aver afferrato per un braccio e portata fuori dell'ufficio

Incarto n. 10.2004.413/bep

Bellinzona 16 febbraio 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DI 1,)

prevenuto colpevole di vie di fatto

per avere,

a __________,

in data __________,

commesso vie di fatto contro CIVI 1, afferrandola per un braccio portandola fuori dall'ufficio;

reato previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa n. di data 27 settembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

  1. Alla multa di fr. 150.--.

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dalla CIVI 1 in data 8 ottobre 2004, limitatamente alle sue pretese;

indetto il dibattimento 16 febbraio 2005, al quale è comparso il difensore mentre il ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto di accusa e l’accusato in data 15 febbraio 2005 ha inoltrato un’istanza di autorizzazione a non comparire per motivi di salute per il tramite del suo difensore,

il giudice preso atto dell’accordo delle parti in merito all’assenza dell’accusato;

richiamato l’art. 229 CPP,

autorizza l’accusato a non presenziare al dibattimento;

data lettura del decreto d'accusa:

sentito il difensore, il quale preso atto che siamo in presenza di un’opposizione limitata alle pretese di CIVI 1 e che in assenza di opposizioni relative alla condanna ovvero alla qualifica del reato e della sanzione, il DA deve essere ritenuto sentenza definitiva, nonostante la discutibile tipicità del fatto, chiede che le eventuali pretese non quantificate siano rinviate al foro civile, anche perché si riferiscono ad asserite conseguenze di lesioni e non al fatto ritenuto punibile ovvero l’avere il sig. ACCU 1 afferrato per un braccio la signorina CIVI 1 ;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. Sulle pretese della parte civile.

  2. Sugli oneri del presente giudizio.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41 e segg CO; 126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

rinvia ACCU 1

al competente foro civile per le sue pretese.

rinuncia a prelevare tasse e spese per l’odierno giudizio.

rileva che i dispositivi per i quali non è stata fatta opposizione, ossia:

“la condanna di ACCU 1:

Alla multa di fr. 150.00 (centocinquanta), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento , sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CP).

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.”

sono esecutivi dall’intimazione del decreto di accusa, avvenuta il 27 settembre 2004.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

CIVI 1

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 multa

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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