Probation not revoked, probation period extended after DUI

10.2004.407Altro tribunale16 dic 2004Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

ACCU 1 objected only to the revocation of the conditional suspension of a 90-day detention sentence imposed in 2002, after a new drunk-driving incident and traffic offense on 7 February 2004 in Muzzano. The Pretura penale held that the suspension should not be revoked, but the probation period was extended by two years. The remaining parts of the summary penalty order, including the suspended 90-day detention, the CHF 1,300 fine, and the costs, became enforceable because no opposition was filed against them. The court waived fees and costs for the present judgment.

Massima Omnilex

Art. 41 CP; revocation of a suspended sentence after a new offence and replacement by extension of the probation period. Where the objection is limited to the revocation issue, the court may, in the exercise of discretion, refrain from revocation and instead prolong the probation period. Uncontested portions of a summary penalty order become enforceable; the court may waive costs of the objection proceedings where so provided by the applicable cantonal rules (consid. 1-2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.407

Data decisione, Autorità: 16.12.2004, PRPEN

Titolo: circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione

Incarto n. 10.2004.407/fc DA 3387/2004

Bellinzona 16 dicembre 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà

per aver condotto l'autovettura Peugeot targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.83 - max. 2.10 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2002 per analogo reato (alcolemia: 1.94 grammi per mille);

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

fatti avvenuti il 7 febbraio 2004 a Muzzano;

  1. infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito ed alla velocità da lui stesso ammessa in circa 80/90 Km/h. malgrado il vigente limite di 60 Km/h., in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada sulla sua destra cozzando contro una siepe ivi esistente, terminando poi la corsa con la vettura capovolta;

reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 e 5, 7 cpv. 2 ONC;

fatti avvenuti il 7 febbraio 2004 a Muzzano;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 3387/2004 di data 11 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

  1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

  2. Alla multa di fr. 1'300.--.

  3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 16.12.2002.

  4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 ottobre 2004 e limitata al dispositivo n. 3;

indetto il dibattimento 16 dicembre 2004, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 5 novembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. Se deve essere revocata la sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dal Ministero Pubblico il 16.12.2002.

2.Sugli oneri di questo procedimento.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

non revoca la sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dal Ministero Pubblico il 16.12.2002, ma ne prolunga di 2 (due) anni il periodo di prova.

rileva che i dispositivi per i quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:

“la condanna di ACCU 1:

  1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

  2. Alla multa di fr. 1'300.––.

[…]

  1. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.—“

sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta l’11 ottobre 2004.

rinuncia a prelevare tasse e spese per l’odierno giudizio.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

  1. LESA 1
  2. LESA 2

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1300.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 1800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

driving under the influenceprobationrevocationtraffic offensecostsobjectiondetention sentence

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the suspended 90-day prison sentence imposed on 16 December 2002 had to be revoked after the new offense.

Decisione estratta

The court did not revoke the suspension, but extended the probation period by two years.

Motivazione estratta

Although the accused committed a new driving-under-the-influence offense and a traffic violation, the court exercised its discretion under Art. 41 CP by opting for a less severe response than revocation.

Questione giuridica chiave

Who bears the costs of this proceeding.

Decisione estratta

No court fees or costs were levied for the present judgment.

Motivazione estratta

The court expressly waived the collection of fees and costs for the hearing.

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