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Numero d'incarto:
10.2004.407
Data decisione, Autorità:
16.12.2004, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione
Incarto
n.
10.2004.407/fc
DA
3387/2004
Bellinzona
16
dicembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. circolazione
in stato di ebrietà
per aver condotto
l'autovettura Peugeot targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.83 - max. 2.10 grammi per mille), malgrado fosse già stato
condannato nel 2002 per analogo reato (alcolemia: 1.94 grammi per mille);
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
fatti avvenuti il 7 febbraio 2004 a Muzzano;
- infrazione alle norme
della circolazione
per avere,
circolando nello stato psico-fisico surriferito ed alla velocità da lui stesso
ammessa in circa 80/90 Km/h. malgrado il vigente limite di 60 Km/h., in una
curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida
uscendo conseguentemente di strada sulla sua destra cozzando contro una siepe
ivi esistente, terminando poi la corsa con la vettura capovolta;
reato
previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli
art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e
2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 e 5, 7 cpv. 2 ONC;
fatti avvenuti il 7 febbraio 2004 a Muzzano;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA 3387/2004 di data 11 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
-
Alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 5 (cinque) anni.
-
Alla
multa di fr. 1'300.--.
-
Alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90
(novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico il 16.12.2002.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.--;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 ottobre 2004 e
limitata al dispositivo n. 3;
indetto il
dibattimento 16 dicembre 2004, al quale è comparso l’accusato personalmente,
mentre il Procuratore pubblico con lettera 5 novembre 2004 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
- Se
deve essere revocata la sospensione condizionale concesso alla pena di 90
(novanta) giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dal Ministero
Pubblico il 16.12.2002.
2.Sugli
oneri di questo procedimento.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 41 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
non
revoca la sospensione condizionale concesso alla pena
di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dal
Ministero Pubblico il 16.12.2002, ma ne prolunga di 2 (due) anni il periodo di
prova.
rileva che
i dispositivi per i quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:
“la
condanna di ACCU 1:
-
Alla pena
di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 5 (cinque) anni.
-
Alla
multa di fr. 1'300.––.
[…]
- Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.—“
sono
esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre
dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta l’11 ottobre 2004.
rinuncia a
prelevare tasse e spese per l’odierno giudizio.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni
e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
- LESA 1
- LESA 2
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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