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Numero d'incarto:
10.2004.400
Data decisione, Autorità:
12.04.2005, PRPEN
Titolo:
corruzione attiva di pubblico funzionario della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, da parte di uno straniero (Italiano), per l'ottenimento di un permesso di dimora annuale (tipo B)
Incarto
n.
10.2004.400/AMM
DA
2801/2004
Bellinzona
12
aprile 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difeso dall’avv. __________, __________)
accusato di corruzione
attiva
per
avere, a __________, __________ e __________ nel periodo aprile-ottobre 1999,
in due occasioni, procurato un dono a un funzionario perché violasse i doveri
del proprio ufficio, e meglio per avere consegnato a __________, __________, la
somma complessiva di fr. 1500.–, ossia fr. 1000.– nell’aprile 1999 e fr. 500.–
nel giugno/luglio 1999, somme fattegli pervenire per il tramite di __________,
al quale si era rivolto su consiglio di __________, perché violasse i doveri
d’ufficio e gli facesse ottenere un permesso di dimora annuale (tipo B),
ritenuto che il permesso non è stato rilasciato, nonostante l’intervento di __________,
il quale in particolare, violando i doveri d’ufficio,
– allestiva
personalmente la domanda di ottenimento del permesso 9 aprile 1999, indicando
nella medesima dati rilevanti al fine dell’ottenimento del permesso, non
corrispondenti alla realtà e inventati;
–
tentava con scritto del 3 maggio 1999 di convincere funzionari dell’Ufficio __________)
circa la bontà della domanda;
– allestiva
personalmente il ricorso 10 giugno 1999 al Consiglio di Stato contro la
decisione di diniego di prima istanza, indicando dati rilevanti al fine dell’ottenimento
del permesso, non corrispondenti alla realtà e inventati;
– allestiva
personalmente le osservazioni 30 giugno 1999 della __________ al ricorso 10
giugno 1999, indicando fatti non veri e postulando sostanzialmente la
concessione del permesso di dimora;
– allestiva
personalmente la replica 10 luglio 1999 al ricorso 10 giugno 1999 enfatizzando
gli elementi non veritieri, già contenuti nella domanda 9 aprile 1999 e nel
ricorso 10 giugno 1999;
– allestiva
personalmente il ricorso 22 ottobre 1999 al Tribunale federale, ribadendo gli
elementi non veritieri contenuti negli allegati precedenti al medesimo;
reato previsto dall’art.
288 vCP;
perseguito con
decreto d’accusa n. 2801/2004 del 24 agosto 2004 del AINQ 1 che propone la
condanna dell’imputato:
-
alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni,
-
alla
pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3
(tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.– e delle spese di fr. 100.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta il 28 agosto 2004 dall’imputato;
indetto il
dibattimento 12 aprile 2005, cui sono comparsi l’accusato, il difensore e il
Procuratore pubblico __________;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentiti – il
Procuratore pubblico, che – in estrema sintesi – ravvisa l’adempimento dei
requisiti oggettivi e soggettivi della corruzione attiva, e conclude per la
conferma del decreto d’accusa, salvo la pena accessoria dell’espulsione sulla
quale ritiene si possa ormai soprassedere;
– il
difensore, il quale – in estrema sintesi – solleva perplessità sul modo in cui
sono stati considerati i diritti della difesa in fase istruttoria e con
l’ordinanza 23 dicembre 2004 di questo giudice, contesta la sussistenza delle
condizioni oggettive e soggettive del reato, ravvisa inesattezze nella
descrizione dei fatti di cui al decreto d’accusa e conclude per il
proscioglimento dell’imputato o quanto meno – in subordine – per una pena non
superiore ai 5 giorni già scontati in detenzione preventiva;
preso atto che
le parti hanno rinunciato alla motivazione della sentenza e a ricorrere;
rispondendo ai
seguenti quesiti:
-
se
l'imputato è autore colpevole di corruzione attiva;
-
in
caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale
pena e/o pena accessoria dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e/o pena accessoria
e, se sì, per quale periodo di prova;
- il
giudizio sugli oneri processuali;
visti gli
art. 41, 55 e 63 CP; 288 vCP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU
1
autore
colpevole di corruzione attiva, art. 288 vCP,
per
avere, in due occasioni, procurato un dono a un funzionario perché violasse i
doveri del proprio ufficio, e meglio per avere consegnato indirettamente a __________,
__________, la somma complessiva di fr. 1500.–, ossia fr. 1000.– nell’aprile
1999 e fr. 500.– nel giugno/luglio 1999, somme fattegli pervenire per il
tramite di __________, al quale si era rivolto su consiglio di __________, perché
gli facesse ottenere un permesso di dimora annuale (tipo B) violando fra
l’altro i doveri d’ufficio (il denaro rimunerava d’altra parte l’allestimento
della domanda e degli allegati ricorsuali: agire in sé non configurante –
quanto meno nella percezione soggettiva di __________– violazione dei doveri
d’ufficio), ritenuto che __________ non conosceva __________ come tale (sapeva
solo di un “dipendente del __________ di Bellinzona”) e che il permesso non è
stato rilasciato nonostante l’intervento di __________;
condanna ACCU
1
-
alla
pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni,
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.–;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP.
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio
giuridico, Bellinzona,
– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta di
pagamento a carico del condannato:
fr.
350.– tassa di giustizia
fr. 150.– spese giudiziarie
fr. 500.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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