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Numero d'incarto:
10.2004.4
Data decisione, Autorità:
06.05.2004, ICCA
Incarto n.
10.2004.4
Lugano,
6 maggio 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione
dell'8 aprile 2004 presentata da
__________ ,
e
(patrocinati
dall' __________)
riguardante
la sentenza emanata il 25 febbraio 2004 dalla giudice unica del Tribunale
distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Einzelrichterin im ordentlichen
Verfahren) nella causa di divorzio su richiesta comune promossa dalle
parti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 25 febbraio 2004 la giudice unica del Tribunale distrettuale
di __________ (Bezirksgericht __________) ha sciolto per divorzio il
matrimonio contratto il 13 maggio 1983 da __________ (1947) e __________
(1959);
che con i
dispositivi n. 2 e 3 di tale sentenza essa ha omologato una convenzione sugli
effetti del divorzio firmata dalle parti il 26 ottobre 2003;
che nella
clausola n. 3.C.1.4 della convenzione __________ dichiara di cedere al marito,
in liquidazione del regime dei beni, la sua particella n. __________ RFD di
__________, situata nella frazione di __________ (casa con terreno annesso, 692
m²), senza garanzia, mentre il marito si impegna ad assumere l'intero onere
ipotecario gravante il fondo, i coniugi convenendo inoltre di chiedere
all'autorità fiscale il differimento dell'imposta sugli utili immobiliari (art.
125 lett. b seconda frase LT);
che le
parti postulano ora a questa Camera, con istanza dell'8 aprile 2004, la delibazione
della citata sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso del
bene ancora intestato all'ex moglie nel registro fondiario;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 vCPC le sentenze civili pronunciate da tribunali
confederati – la cui materia non riguardasse pagamenti in denaro o prestazioni
di garanzia – erano riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se
erano passate in giudicato (lett. a) e se le parti erano state regolarmente
citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che tale
procedura (“di delibazione”) è stata abrogata il 31 dicembre 2003, il Cantone
Ticino avendo aderito l'8 ottobre 2003 al Concordato sull'esecuzione delle sentenze
in materia civile (RS 276; BU 53/2003 pag. 442);
che in
seguito a ciò l'art. 510 CPC è stato riformulato, il relativo cpv. 1 prevedendo
ora che “le sentenze e le decisioni di provvedimenti cautelari in materia
civile pronunciate in un altro Cantone [la cui materia non riguardi pagamenti
in denaro o prestazioni di garanzia] sono eseguite nel Cantone Ticino come
fossero sentenze pronunciate da Autorità ticinesi, se siano munite di un attestato
dell'Autorità competente del Cantone in cui sono state rese certificante il
loro carattere esecutorio” (BU 53/2003 pag. 441);
che nelle
condizioni descritte l'istanza in esame si rivela senza oggetto, il noto trasferimento
di proprietà nel registro fondiario potendosi ottenere senza più far capo a exequatur
di sorta;
che tale
agevolazione è finalmente conforme, del resto, all'art. 656 cpv. 2 CC, in virtù
del quale l'acquisizione di proprietà fondiaria per sentenza (anche per
sentenza di divorzio: Laim in: Basler
Kommentar, 2ª edizione, n. 52 ad art. 656) non dipende dall'iscrizione nel registro
fondiario, l'iscrizione essendo necessaria solo perché il nuovo proprietario
possa disporre dell'immobile;
che nella
fattispecie l'ex marito ha acquisito la proprietà della particella n.
__________ RFD di __________ in via extratabulare, sicché ai fini del trapasso
– dichiarativo – nel registro fondiario basta produrre all'ufficiale, insieme
con la richiesta di iscrizione, la sentenza di divorzio munita
dell'attestazione di passaggio in giudicato (art. 18 cpv. 2 lett. d RRF);
che
diverso sarebbe il caso qualora occorresse procedere all'esecuzione forzata
di una sentenza emessa in un altro Cantone (la cui materia non riguardi, una
volta ancora, pagamenti in denaro o prestazioni di garanzia), essendo
necessario allora rivolgersi al Pretore nelle forme della procedura non
contenziosa di camera di consiglio (art. 510 cpv. 3 CPC e art. 4 cpv. 1 del Concordato
sull'esecuzione delle sentenze in materia civile);
che
ancora diverso sarebbe il caso qualora un terzo intendesse opporsi
all'esecuzione forzata di una sentenza emessa in un altro Cantone (la cui
materia non riguardi pagamenti in denaro o prestazioni di garanzia), il terzo
dovendo allora rivolgersi al Pretore nelle forme della procedura contenziosa di
camera di consiglio (art. 510 cpv. 4 CPC e art. 7 del Concordato
sull'esecuzione delle sentenze in materia civile);
che,
comunque sia, anche nelle due eventualità appena descritte il Pretore agisce
come giudice dell'esecuzione, non come giudice dell'exequatur;
che la
procedura di delibazione più non sussiste, in altri termini, in nessuna delle
ipotesi in cui sia necessario eseguire nel Cantone Ticino una sentenza confederata;
che,
viste le particolarità della fattispecie, si giustifica di stralciare dai ruoli
la causa in esame senza prelevare tasse o spese e senza assegnare ripetibili,
nessuno risultando in concreto soccombente (art. 148 cpv. 2 CPC);
in applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'istanza
di delibazione è dichiarata senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
all'.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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