Delibation request declared moot after inter-cantonal divorce judgment

10.2004.4Altro tribunale6 mag 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Court of Appeal dealt with an application seeking delibation of a German-language divorce judgment from another Swiss canton, aimed at registering a real-property transfer in the land register. The court held that the former delibation procedure no longer existed after Ticino joined the intercantonal concordat and amended art. 510 CPC. Since the land-register transfer could be obtained directly on the basis of the final divorce judgment with proof of enforceability, the application had no object. The case was therefore struck off the docket without costs or ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 510 CPC; intercantonal recognition and enforcement of civil judgments; abolition of delibation procedure. After Ticino’s accession to the Concordat on the enforcement of civil judgments, the former exequatur-like delibation procedure no longer applies to civil judgments from other cantons. Such judgments are enforced in Ticino upon production of the enforceability certificate from the rendering canton. For a declaratory transfer of immovable property pursuant to divorce judgment, registration in the land register follows directly from the final judgment and the judgment’s finality; no separate exequatur is required. Where the request has become unnecessary, the court may strike the matter from the roll without costs when no party is unsuccessful (consid. in fine).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.4

Data decisione, Autorità: 06.05.2004, ICCA

Incarto n. 10.2004.4

Lugano, 6 maggio 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione dell'8 aprile 2004 presentata da

__________ , e


(patrocinati dall' __________)

riguardante la sentenza emanata il 25 febbraio 2004 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Einzelrichterin im ordentlichen Verfahren) nella causa di divorzio su richiesta comune promossa dalle parti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 25 febbraio 2004 la giudice unica del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 13 maggio 1983 da __________ (1947) e __________ (1959);

che con i dispositivi n. 2 e 3 di tale sentenza essa ha omologato una convenzione sugli effetti del divorzio firmata dalle parti il 26 ottobre 2003;

che nella clausola n. 3.C.1.4 della convenzione __________ dichiara di cedere al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua particella n. __________ RFD di __________, situata nella frazione di __________ (casa con terreno annesso, 692 m²), senza garanzia, mentre il marito si impegna ad assumere l'intero onere ipotecario gravante il fondo, i coniugi convenendo inoltre di chiedere all'autorità fiscale il differimento dell'imposta sugli utili immobiliari (art. 125 lett. b seconda frase LT);

che le parti postulano ora a questa Camera, con istanza dell'8 aprile 2004, la delibazione della citata sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso del bene ancora intestato all'ex moglie nel registro fondiario;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 vCPC le sentenze civili pronunciate da tri­bunali confederati – la cui materia non riguardasse pagamenti in denaro o prestazioni di garanzia – erano riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se erano pas­sate in giudicato (lett. a) e se le par­ti erano state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in con­tumacia (lett. c);

che tale procedura (“di delibazione”) è stata abrogata il 31 dicembre 2003, il Cantone Ticino avendo aderito l'8 ottobre 2003 al Concordato sull'esecuzione delle sentenze in materia civile (RS 276; BU 53/2003 pag. 442);

che in seguito a ciò l'art. 510 CPC è stato riformulato, il relativo cpv. 1 prevedendo ora che “le sentenze e le decisioni di provvedimenti cautelari in materia civile pronunciate in un altro Cantone [la cui materia non riguardi pagamenti in denaro o prestazioni di garanzia] sono eseguite nel Cantone Ticino come fossero sentenze pronunciate da Autorità ticinesi, se siano munite di un attestato dell'Autorità competente del Cantone in cui sono state rese certificante il loro carattere esecutorio” (BU 53/2003 pag. 441);

che nelle condizioni descritte l'istanza in esame si rivela senza oggetto, il noto trasferimento di proprietà nel registro fondiario potendosi ottenere senza più far capo a exequatur di sorta;

che tale agevolazione è finalmente conforme, del resto, all'art. 656 cpv. 2 CC, in virtù del quale l'acquisizione di proprietà fondiaria per sentenza (anche per sentenza di divorzio: Laim in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 52 ad art. 656) non dipende dall'iscrizione nel registro fondiario, l'iscrizione essendo necessaria solo perché il nuovo proprietario possa disporre dell'immobile;

che nella fattispecie l'ex marito ha acquisito la proprie­tà della particella n. __________ RFD di __________ in via extratabulare, sicché ai fini del trapasso – dichiarativo – nel registro fondiario basta produrre all'ufficiale, insieme con la richiesta di iscrizione, la sentenza di divorzio munita dell'attestazione di passaggio in giudicato (art. 18 cpv. 2 lett. d RRF);

che diverso sarebbe il caso qualora occorresse procedere all'esecuzione forzata di una sentenza emessa in un altro Cantone (la cui materia non riguardi, una volta ancora, pagamenti in denaro o prestazioni di garanzia), essendo necessario allora rivolgersi al Pretore nelle forme della procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 510 cpv. 3 CPC e art. 4 cpv. 1 del Concordato sull'esecuzione delle sentenze in materia civile);

che ancora diverso sarebbe il caso qualora un terzo intendesse opporsi all'esecuzione forzata di una sentenza emessa in un altro Cantone (la cui materia non riguardi pagamenti in denaro o prestazioni di garanzia), il terzo dovendo allora rivolgersi al Pretore nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 510 cpv. 4 CPC e art. 7 del Concordato sull'esecuzione delle sentenze in materia civile);

che, comunque sia, anche nelle due eventualità appena descritte il Pretore agisce come giudice dell'esecuzione, non come giudice dell'exequatur;

che la procedura di delibazione più non sussiste, in altri termini, in nessuna delle ipotesi in cui sia necessario eseguire nel Cantone Ticino una sentenza confederata;

che, viste le particolarità della fattispecie, si giustifica di stralciare dai ruoli la causa in esame senza prelevare tasse o spese e sen­za assegnare ripetibili, nessuno risultando in concreto soccombente (art. 148 cpv. 2 CPC);

in applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L'istanza di delibazione è dichiarata senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

  1. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione all'.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

delibationrecognition of judgmentsland registerdivorcemootnesscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the application for delibation of the out-of-canton divorce judgment was still admissible and necessary.

Decisione estratta

The request had become moot because the former inter-cantonal delibation procedure had been abolished and registration of the real-property transfer could be obtained directly with the final divorce judgment.

Motivazione estratta

Under the revised art. 510 CPC and the intercantonal concordat, such judgments are enforced like Ticino judgments upon certification of enforceability; for the declaratory land-register entry, the final judgment alone suffices. No exequatur is required.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs and party compensation.

Decisione estratta

No court fees or expenses were charged and no compensation was awarded, as no party was materially unsuccessful.

Motivazione estratta

Given the particular circumstances and the mootness of the request, the chamber ordered the matter struck from the docket without costs or ripetibili under art. 148 cpv. 2 CPC.

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