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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2004.35
Data decisione, Autorità:
04.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2004.35 ROC/MAM
DA
1563/2003
Bellinzona
4
marzo 2004
Stralcio
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il segretario assessore
Michele Maggi per statuire in materia di procedura penale e meglio per
giudicare
__________ __________ c/o __________ __________
difeso da: __________
ritenuto
colpevole di conseguimento fraudolento di una prestazione, e contravvenzione
alla LF sul trasporto pubblico;
fatti
avvenuti in data 17 marzo 2003, sulla tratta __________ -__________;
reati
previsti dagli artt. 150 CPS e 51 LTP;
e meglio come
al decreto d’accusa no. DA / di data __________ 2003 del
___________ per cui è stata
proposta la condanna del prevenuto:
-
Alla
multa di fr. 200.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49 cfr. 3 CPS).
-
Al
versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 130.-
(centotrenta), a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
-
Al
pagamento della tassa di giusitzia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
-
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un
anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr.
4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 23 maggio 2003 dall'accusato;
considerato
che - dai documenti ora agli atti, segnatamente dalla comunicazione
25 febbraio 2004 del difensore, dott. __________ __________, risulta che il
prevenuto, in data 11 aprile 2003, ha versato alla parte civile, nel termine
richiestogli di cui alla notifica di procedimento penale del 7 aprile 2003 del
Procuratore Pubblico, l’importo, dovuto ed accertato, di fr. 130.-
(centotrenta);
- stante
quanto precede il Ministero Pubblico recede dal perseguire penalmente il
prevenuto, come avrebbe del resto già fatto a suo tempo, se solo il signor
__________ __________ non avesse negligentemente omesso di comunicare da subito
alle Autorità preposte l’avvenuto pagamento;
pronuncia: 1. Il
decreto di accusa no. DA / del __________ 2003 del
Procuratore Pubblico Antonio Perugini è annullato.
§ Di
conseguenza non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di __________
, per i fatti del 17 marzo 2003 sulla tratta __________ -.
§§ Di
conseguenza il dibattimento penale, già fissato per il giorno 23 aprile 2004
alle ore 14:30 è annullato.
§§§ L’incarto
è ritornato al Ministero Pubblico, per quanto di sua competenza.
-
Non
si prelevano né tasse né spese di giudizio.
-
Intimazione:
Il
Giudice: Il
Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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