progetti
10.2004.346 ΓÇó Drunk driving conviction with reduced fine
10.2004.346Altro tribunale27 gen 2005Modified
The Bellinzona Pretura penale convicted ACCU 1 of driving while intoxicated after finding a blood alcohol level between 1.47 and 1.75 g per mille. The defense sought acquittal or, subsidiarily, a reduced penalty because the accused was unemployed. The court upheld guilt under Art. 91 cpv. 1 LCS, reduced the sanction to a CHF 600 fine, ordered payment of CHF 600 in court costs, and directed entry of the conviction in the criminal record with deletion possible within one year if the fine is paid and good conduct is observed. No conditional suspension was granted.
Art. 91 cpv. 1 LCS; sentencing for driving in a state of intoxication and criminal-record consequences. Where the accused drives with a blood alcohol concentration clearly above the legal threshold, guilt is established even if the decisive value is framed as a range at the critical time. In sentencing, the court may substitute or reduce the sanction to a monetary penalty when the circumstances justify mitigation; personal hardship such as unemployment may be taken into account. A conviction may be ordered entered in the criminal record, with deletion subject to statutory conditions, including payment of the fine and good conduct (consid. implicitly reflected in the dispositive part).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2004.346
Data decisione, Autorità: 27.01.2005, PRPEN
Titolo: circolazione in stato di ebrietà
Incarto n. 10.2004.346/CEG DA 2933/2004
Bellinzona 27 gennaio 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà,
per aver condotto l’autovettura __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.47 - max. 1.75 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
perseguito con decreto d’accusa del 6 settembre 2004 no. DA 2933/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
alla multa di fr. 1'000.-- (mille);
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 14 settembre 2004;
indetto il dibattimento in data 27 gennaio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, assistito dall’avv. DI 1, Lugano, mentre il Procuratore pubblico con lettera 5 novembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale ha postulato il proscioglimento del proprio assistito; in via subordinata ha chiesto la riduzione della pena, in particolare l’abolizione della multa, considerato che il giovane è senza occupazione;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
per avere, a __________, condotto l’autovettura __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.47 - max. 1.75 grammi per mille)?
In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCS; 41 cifra 4, 80 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1, 2 e 4; decaduto il quesito posto sub 3;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di circolazione in stato di lieve ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCS) - tasso alcolemico al momento critico, comunque superiore a 0.8 g/mille - per i fatti compiuti a __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 2933/2004 del 6 settembre 2004;
condanna Giancarlo ACCU 1,
alla multa di fr. 600.— (seicento);
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.— per complessivi fr. 600.-- (seicento);
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, Bellinzona (inc. CIR.2004.147/ES),
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80561),
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'200.-- totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster