Drunk driving conviction with reduced sentence

10.2004.329Altro tribunale21 gen 2005Modified

Sintesi

ACCU 1 was tried in first instance in Bellinzona for driving a VW Polo in Lugano while heavily intoxicated. After opposition to summary penalty order no. 2878/2004, the judge heard the accused and defense, which sought substantial mitigation because of the accused’s financial situation and bipolar disorder. The court found him guilty of drunk driving, but reduced the sanction from the prosecutor’s proposal to 30 days’ suspended detention with a 4-year probation period and a CHF 300 fine. Court costs of CHF 300 were imposed and the conviction was ordered entered in the criminal record.

Regest

Art. 91 cpv. 1 LCS; sentencing for driving in a state of severe intoxication: where guilt is established, the sentencing court may, in light of the offender’s personal and economic circumstances, reduce the custodial penalty and fine from the summary penalty order; conditional suspension and probation period are fixed according to the concrete case. Ancillary consequences such as costs and criminal-record entry follow the conviction unless otherwise ordered (consid. implied by dispositive).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.329

Data decisione, Autorità: 21.01.2005, PRPEN

Titolo: circolazione in stato di ebrietà

Incarto n. 10.2004.329 ROC/MAM DA 2878/2004

Bellinzona 21 gennaio 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà

per aver condotto l'autovettura VW Polo targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.87 grammi per mille);

fatti avvenuti a Lugano il 05.07.2004;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

perseguito con decreto d'accusa no. 2878/2004 del 30 agosto 2004 del Procuratore Pubblico, AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:

  1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

  2. Alla multa di fr. 800.--, tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

8 settembre 2004;

indetto il pedissequo dibattimento 21 gennaio 2005, al quale hanno partecipato il prevenuto assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale postula una massiccia riduzione della pena privativa della

libertà personale ex art. 63 CPS, come pure una riduzione del periodo di prova

proposto nel DAC impugnato (da tre a due anni), nonché una massiccia

riduzione della multa. Ricorda che il prevenuto è al beneficio di una rendita di

invalidità come pure della complementare, per un ammontare complessivo

netto pari a Fr. 2'450.- mensili (oltre a Fr. 500.- mensili a titolo di rendita

completiva AI per la moglie, e Fr. 750.- mensili a titolo di rendita completiva AI

per la figlia minorenne di anni quindici). Ricorda inoltre che il prevenuto da

oltre 20 anni soffre di bipolarismo (psicosi maniaco depressiva) ed anche per

questo motivo egli ha fatto richiesta di una curatela volontaria (cfr. doc. 1

prodotto in questa sede);

sentito da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore e si

appella alla clemenza del Giudice;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.È ACCU 1 autore colpevole di

circolazione in stato di ebrietà

per avere, a Lugano in data 05.07.2004, condotto l'autovettura VW Polo targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.87 grammi per mille);

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

  1. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 91 cpv. 1 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo affermativamente a tutti i quesiti;

dichiara ACCU 1,

colpevole di

circolazione in stato di ebrietà

per avere condotto, a Lugano il 05.07.2004, l'autovettura VW Polo targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.87 grammi per mille);

di conseguenza

condanna ACCU 1,

  1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

  2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso dimancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

  4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario assessore:

Claudio Rotanzi Michele Maggi

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

Fr. 600.00 Totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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