Acquittal on repeated complicity in fraud and document forgery

10.2004.315Altro tribunale16 giu 2005Acquitted

Sintesi

The Pretura penale of Bellinzona acquitted the accused, an employee of CIVI 1, of repeated complicity in fraud and repeated complicity in document forgery arising from allegedly fraudulent telephone-abonnement contracts and false names used in 2000. The court rejected the prosecution theory and answered the main guilt questions negatively. It also referred any civil claims to the competent civil court and ordered that the procedural costs be borne by the State. The judgment was declared final.

Regest

Art. 146 CP, Art. 251 CP, Art. 25 CP; acquittal where the evidence does not establish the accused’s intentional contribution to fraud or document forgery beyond doubt. In first-instance criminal proceedings, if the principal criminal charges fail, the court may leave civil claims to the civil courts and allocate the costs to the State; see consid. on the insufficient proof of participation and on the procedural consequences of acquittal.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.315

Data decisione, Autorità: 16.06.2005, PRPEN

Titolo: truffa e falsità in documenti

CIVI 1 patr. da: PR 1

Incarto n. 10.2004.315 ROC/MAM DA 2600/2004

Bellinzona 16 giugno 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 rappresentante;

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. ripetuta complicità in truffa

per avere, a __________ presso il negozio __________ in via __________ presso l'emporio __________, nel periodo da giugno ad agosto del 2000, allo scopo di procacciare a __________ un indebito profitto, nella sua qualità di dipendente del menzionato negozio, ripetutamente, ma almeno in cinque occasioni, e intenzionalmente aiutato __________ ad ingannare con astuzia i responsabili del settore di controllo della società CIVI 1 affermando cose false e dissimulando cose vere, confermandone subdolamente l'errore e inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di detta società per complessivi CHF 11'669.25,

e meglio per avere,

il 13 giugno, 21 e 27 luglio, 4 e 5 agosto 2000,

lasciato intenzionalmente che __________ sottoscrivesse complessivi 11 contratti di abbonamento telefonico con la società CIVI 1, sapendo che lo stesso era consapevole e intenzionato sin dall'inizio ad utilizzare i servizi di detta società senza voler far fronte ai conseguenti addebiti nei suoi confronti,

e meglio permettendo intenzionalmente a __________ di indicare nei relativi contratti falsi nominativi a lui riconducibili, così da eludere i controlli degli addetti della società e di impedire nei confronti di __________ il blocco agli accessi telefonici, nonché lasciando che __________ usufruisse nel frattempo dei servizi della società menzionata senza alcuna sua controprestazione e fornendo nel contempo allo stesso __________, gratuitamente, telefoni cellulari poi da lui rivenduti a terzi per complessivi CHF 2'500.--, e infine permettendo che __________ cumulasse uno scoperto nei confronti della società menzionata di complessivi CHF 11'669.25;

2.ripetuta complicità in falsità di documenti

per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo menzionate al punto 1,

allo scopo di permettere la realizzazione della truffa di cui al punto 1, nella sua

qualità di dipendente del menzionato negozio, in almeno cinque occasioni

lasciando formare a __________ nonché permesso allo stesso di fare

uso di documenti falsi e meglio dei contratti di abbonamento telefonico con la

società CIVI 1 compilati da __________ mediante falsi nominativi

a lui riconducibili;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo menzionate;

reati previsti dagli artt. 146 cpv.1, 251 cifra 1 e art. 25 CP;

perseguito con decreto d'accusa no. 2600/2004 del 16 agosto 2004 del, AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:

  1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

  2. Eventuali richieste di risarcimento da parte della parte civile sono demandate al competente foro civile.

  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

ed inoltre 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

26 agosto 2004,

indetto il pedissequo dibattimento 15 giugno 2005, al quale hanno partecipato il prevenuto assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e sentito il teste, citato a comparire in virtù dell’ordinanza sulle prove di data 19.11.2004;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato da entrambi i capi d’imputazione;

sentito da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.È Vincenzo ACCU 1 autore colpevole di

1.1. ripetuta complicità in truffa

per avere, a __________ presso il negozio __________ in via __________ presso l'emporio __________,nel periodo da giugno ad agosto del 2000,

allo scopo di procacciare a __________ un indebito profitto, nella sua qualità di dipendente del menzionato negozio, ripetutamente, ma almeno in cinque occasioni, e intenzionalmente aiutato __________ ad ingannare con astuzia i responsabili del settore di controllo della società CIVI 1 affermando cose false e dissimulando cose vere, confermandone subdolamente l'errore e inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di detta società per complessivi CHF 11'669.25,

e meglio per avere, il 13 giugno, 21 e 27 luglio, 4 e 5 agosto 2000,

lasciato intenzionalmente che __________ sottoscrivesse complessivi 11 contratti di abbonamento telefonico con la società CIVI 1, sapendo che lo stesso era consapevole e intenzionato sin dall'inizio ad utilizzare i servizi di detta società senza voler far fronte ai conseguenti addebiti nei suoi confronti,

e meglio permettendo intenzionalmente a __________ di indicare nei relativi contratti falsi nominativi a lui riconducibili, così da eludere i controlli degli addetti della società e di impedire nei confronti di __________ il blocco agli accessi telefonici, nonché lasciando che __________ usufruisse nel frattempo dei servizi della società menzionata senza alcuna sua controprestazione e fornendo nel contempo allo stesso __________, gratuitamente, telefoni cellulari poi da lui rivenduti a terzi per complessivi CHF 2'500.--, e infine permettendo che __________ cumulasse uno scoperto nei confronti della società menzionata di complessivi CHF 11'669.25;

o, subordinatamente,

1.1.1. ripetuta complicità in truffa

per avere, a __________ presso il negozio __________ in via __________ presso l'emporio __________, nel periodo da luglio ad agosto del 2000, allo scopo di procacciare a __________ un indebito profitto, nella sua qualità di dipendente del menzionato negozio, ripetutamente, ma almeno in quattro occasioni, e intenzionalmente aiutato __________ ad ingannare con astuzia i responsabili del settore di controllo della società CIVI 1 affermando cose false e dissimulando cose vere, confermandone subdolamente l'errore e inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di detta società per complessivi CHF 4'882,30

e meglio per avere il 21 e 27 luglio e il 4 e 5 agosto 2000,

lasciato intenzionalmente che __________ sottoscrivesse complessivi 8 contratti di abbonamento telefonico con la società CIVI 1, sapendo che lo stesso era consapevole e intenzionato sin dall'inizio ad utilizzare i servizi di detta società senza voler far fronte ai conseguenti addebiti nei suoi confronti,

e meglio permettendo intenzionalmente a __________ di indicare nei relativi contratti falsi nominativi a lui riconducibili, così da eludere i controlli degli addetti della società e di impedire nei confronti di __________ il blocco agli accessi telefonici, nonché lasciando che __________ usufruisse nel frattempo dei servizi della società menzionata senza alcuna sua controprestazione e fornendo nel contempo allo stesso __________, gratuitamente, telefoni cellulari poi da lui rivenduti a terzi per complessivi CHF 1'600.--, e infine permettendo che __________ cumulasse uno scoperto nei confronti della società menzionata di almeno complessivi Fr. 4'882,30;

1.2. ripetuta complicità in falsità di documenti

per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo menzionate al punto 1,

allo scopo di permettere la realizzazione della truffa di cui al punto 1, nella sua

qualità di dipendente del menzionato negozio, in almeno cinque occasioni

lasciando formare a __________ nonché permesso allo stesso di fare

uso di documenti falsi e meglio dei contratti di abbonamento telefonico con la

società CIVI 1 compilati da __________ mediante falsi nominativi

a lui riconducibili;

o, subordinatamente, di

1.2.1.ripetuta complicità in falsità di documenti

per avere, a __________ presso il negozio __________ in via __________ presso l'emporio __________, segnatamente in data 21 e 27 luglio e il 4 e 5 agosto 2000.

allo scopo di permettere la realizzazione della truffa di cui al punto 1, nella sua

qualità di dipendente del menzionato negozio, in almeno quattro occasioni

lasciando formare a __________ nonché permesso allo stesso di fare

uso di documenti falsi e meglio dei contratti di abbonamento telefonico con la

società CIVI 1 compilati da __________ mediante falsi nominativi

a lui riconducibili;

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1.1. e/o 1.1.1. e/o 1.2. e/o 1.2.1.,

se deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

  1. In caso di risposta affermativa ai quesiti 1.1. e/o 1.1.1. e/o 1.2. e/o 1.2.1. , se

devono essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale

misura.

  1. Se le pretese di parte civile devono essere rinviate al competente foro civile.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati gli artt. 146, 251 cifra 1, art. 25 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo affermativamente al quesito 6. e negativamente ai quesiti 1.1, 1.1.1., 1.2. 1.2.1 e 5;

venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;

proscioglie ACCU 1,

dai capi d’imputazione di ripetuta complicità in truffa e di ripetuta

complicità in falsità in documenti

ordina 1. Le tasse e le spese del presente procedimento sono a carico dello Stato.

  1. La decisione sulle pretese di parte civile è demandata al competente foro civile.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il Giudice il Segretario

Claudio Rotanzi Michele Maggi

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 50.-- indennità teste

Fr. 50.-- Totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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