Acquittal for threat charges

10.2004.314Altro tribunale11 mar 2005Granted

Sintesi

ACCU 1 was tried before the Pretura penale of Bellinzona after opposing a summary penalty decree alleging threat against CIVI 1. At the hearing, the accused denied making the statement and requested acquittal; the prosecutor did not appear and asked for confirmation of the decree, while the injured party joined as civil party in writing. The court answered the guilt question negatively, acquitted the accused of threat, and ordered court fees and costs to be borne by the State. The parties were informed of the right to appeal and to request a written statement of reasons.

Regest

Art. 180 cpv. 1 CP; proof of threat and acquittal in opposition proceedings to a penal order: where the court, after evaluating the hearing and file, does not find it established beyond doubt that the accused uttered the alleged threatening words, the guilt question must be answered negatively and the accused acquitted. Consequential questions concerning punishment and ancillary measures fall away. In case of acquittal, court costs may be borne by the State. See also consid. on the evidentiary assessment and the dismissal of all dependent questions.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.314

Data decisione, Autorità: 11.03.2005, PRPEN

Titolo: minaccia

Incarto n. 10.2004.314 ROC/MAM DA 2775/2004

Bellinzona 11 marzo 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di minaccia

per avere, a __________ il 21 giugno 2004,

incusso spavento a CIVI 1 minacciandola con la seguente frase "tu vivi adesso, ma pensi di poter continuare a vivere?";

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall'art. 180 cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto d'accusa no. 2775/2004 del 23 agosto 2004 del, AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:

  1. Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con l'avvertenza che la stesas deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS.

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

  1. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un

anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra

4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

25 agosto 2004,

indetto il pedissequo dibattimento di data 11 marzo 2005, al quale ha partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico con suo scritto del 10.01.2005 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

vista la comunicazione di data 11/15 febbraio 2005, con la quale la parte lesa CIVI 1 ha comunicato di costituirsi parte civile, dichiarando di non partecipare al dibattimento e postulando la conferma del decreto d’accusa impugnato sulla scorta della documentazione prodotta unitamente alla predetta comunicazione, la quale viene ammessa agli atti (copia decisione CTR 8 del 01.07.2004; copia scritto avv. __________ /CTR8 del 27.08.2004)

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del prevenuto per non avere il

prevenuto commesso il fatto, richiamando in ogni caso la massima penale ‘in

dubio pro reo’;

sentito da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo

difensore e nega nel modo più assoluto di avere proferito minaccia

alcuna all’indirizzo di CIVI 1;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.È ACCU 1 autore colpevole di

minaccia

per avere, a __________ il 21 giugno 2004, incusso spavento a CIVI 1 minacciandola con la seguente frase "tu vivi adesso, ma pensi di poter continuare a vivere?";

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve essergli inflitta una

pena, di che natura ed in che misura.

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS).

  1. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 180 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo negativamente al quesito 1.;

venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;

proscioglie ACCU 1

dal reato di minaccia

ordina Tassa e spese di giustizia a carico dello Stato.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario assessore:

Claudio Rotanzi Michele Maggi

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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