Occasional consumption of small quantities of cocaine

10.2004.308Altro tribunale18 gen 2005Convicted

Sintesi

The Pretura penale found ACCU 1 guilty of a contravention to the Federal Narcotics Act for personally consuming cocaine on two occasions, on 31 December 2003 and 3 July 2004, in Lugano and Origlio. The defense argued that she was not a drug addict and that the case was minor, asking for the application of Art. 19a para. 2 LStup and Art. 66bis CPS. The court nevertheless upheld the summary penalty order, imposed a CHF 150 fine, ordered CHF 300 in costs, and decided that the conviction would not be entered in the criminal record.

Regest

Art. 19a LStup; personal consumption of cocaine in two instances constitutes a contravention where unauthorized use is established. A minor-case argument does not automatically justify departure from the fine proposed in a summary penalty order; the court retains discretion in assessing whether the circumstances warrant a mitigated response. The criminal-record consequence may be excluded by express dispositive order. Costs follow the conviction. See consid. implied by the dispositive.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.308

Data decisione, Autorità: 18.01.2005, PRPEN

Titolo: consumo occasionale di piccole quantità di cocaina

Incarto n. 10.2004.308 DA 2719/2004

Bellinzona 18 gennaio 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difesa da: DI 1

prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzata, a Lugano e in altre località non meglio precisate, nel periodo 31 dicembre 2003/3 luglio 2004, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 19a LStup;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 2719/2004 di data 18 agosto 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

Alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 agosto 2004 dal difensore;

indetto il dibattimento 18 gennaio 2005, al quale hanno partecipato l’imputata ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede che venga accertato che la sua assistita non è una tossicodipendente, ma ha consumato minime quantità di cocaina in due sole occasioni. Da qui deriva anche la necessità di applicazione degli articoli 19a cpv. 2 LStup e 66bis CPS, trattandosi di un caso di lieve entità e poiché la sua cliente ha già pagato un alto costo per l’errore commesso;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. L'imputata è autrice colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 2719/2004 del 18 agosto 2004?

  2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta? In particolare, l’imputata può beneficiare dell’applicazione degli art. 19a cpv. 2 LStup e 66bis CPS?

  3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale ed a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per avere, senza essere autorizzata, a Lugano ed Origlio, consumato personalmente in due occasioni, e meglio in data 31 dicembre 2003 e 3 luglio 2004, un imprecisato quantitativo di cocaina, comunque inferiore ai 2 grammi;

condanna ACCU 1

  1. alla multa di fr. 150.--;

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

dispone che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 multa

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

cocainepersonal consumptionnarcoticsminor casefinecriminal recordcourt costs