Insult conviction but exempt from punishment

10.2004.304Altro tribunale1 dic 2004Modified

Sintesi

The Bellinzona Pretura penale convicted ACCU 1 of insult based on allegations arising from a condominium dispute on 6 April 2004. The accused denied having used the offensive words and blamed the complainant for provoking the incident. The court nevertheless found the offence established under Art. 177 CPS, but applied Art. 177(2) CPS and exempted him from punishment. It also ordered ACCU 1 to pay total court costs of CHF 100. The sentence was declared final, with notice of the right to seek appeal and written reasons within five days.

Regest

Art. 177 CPS; exemption from punishment in cases of insult; the court may, despite a finding of guilt, refrain from imposing any penalty where the statutory conditions of Art. 177 cpv. 2 CPS are met. Costs follow the outcome and may be charged to the convicted person even when punishment is waived (consid. implicit).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.304

Data decisione, Autorità: 01.12.2004, PRPEN

Titolo: lite condominiale, sfociata in insulti

Incarto n. 10.2004.304/AGM DA 2624/2004

Bellinzona 1 dicembre 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di ingiuria,

per avere, a __________ in data 6 aprile 2004, offeso l'onore di __________ tacciandola di "disgraziata, maledetta puttana, stronza" e alzando in sua direzione il dito medio di una mano;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 177 CPS;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 2624/2004 di data 16 agosto 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 agosto 2004 dall'accusato;

indetto il dibattimento 1. dicembre 2004, al quale ha partecipato l'accusato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d'accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale contesta di aver proferito le parole di cui al decreto d'accusa. Semmai è lui ad essere vittima delle continue e frequenti provocazioni e cattiverie della querelante. Rileva inoltre che quel giorno la discussione è nata perché la parte lesa lo ha ferito alla schiena sollevando il portellone del garage;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. L'imputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 2624/2004 del 16 agosto 2004?

  2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

  3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ingiuria, art. 177 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il 6 aprile 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2624/2004 del 16 agosto 2004;

manda ACCU 1

esente da pena, in applicazione dell'art. 177 cpv. 2 CPS;

condanna ACCU 1

al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

insultcriminal liabilityexemption from punishmentcourt costsobjection to summary penalty order