Defamation by fax: truth defence rejected for malice

10.2004.296Altro tribunale18 feb 2005Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

ACCU 1 challenged a summary penalty order charging him with defamation for a fax sent from Lugano that described the victim as a convicted offender and alleged exploitative conduct toward a protected person. The Pretura penale held that the wording was defamatory and that the truth defence failed because the communication was not justified by public interest or another sufficient reason and was motivated by malice. The court rejected the requested custodial sentence with conditional suspension and instead imposed a fine of CHF 500, together with CHF 600 in costs and a criminal-record entry.

Massima Omnilex

Art. 173 CP; truth defence and exclusion for malicious publication: defamatory allegations communicated to a third party are punishable unless the author proves truth or good-faith belief in truth. The proof of truth is barred where the publication is not justified by public interest or another sufficient reason and is made predominantly in an intent to malign, in particular in relation to private life (consid. 1). For sentencing, the court may substitute a fine for a short custodial sentence where the circumstances, degree of fault and offender’s personal situation so warrant (consid. 2). Costs follow conviction; criminal-record entry may be ordered under the applicable record rule (consid. 3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.296

Data decisione, Autorità: 18.02.2005, PRPEN

Titolo: diffamazione: fax in cui vittima tacciata di pregiudicato e "sfruttatore" di curatelato. Prova della verità respinta poiché intento di fare maldicenza

Incarto n. 10.2004.296/AMM 2572/2004

Bellinzona 18 febbraio 2005

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 (difeso dall’ DI 1)

accusato di diffamazione

per avere, a Lugano il 18 luglio 2003, mediante scritto indirizzato via fax al __________ presso l'avv. __________, ma in realtà inviato via fax al __________ di __________ (Italia), reso sospetto __________ di condotta disonorevole tacciandolo più volte di "pregiudicato" e di avere fatto oggetto una persona tutelata di esose richieste di denaro;

reato previsto dall'art. 173 CP;

perseguito con decreto d’accusa DA 2572/2004 del 9 agosto 2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

  2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 16 agosto 2004 dall’imputato;

indetto il dibattimento 18 febbraio 2005, cui sono comparsi l’avv. __________ (in sostituzione dell’avv. __________) e la parte lesa __________,

mentre l’accusato – regolarmente citato – non è comparso, ragion per cui nei suoi confronti si è proceduto nelle forme contumaciali;

preso atto che il sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato il 9 novembre 2004 a intervenire al dibattimento, postulando la conferma del decreto d’accusa;

sentito il difensore, il quale riconosce che il termine “pregiudicato” nell’accezione comune è un po’ pesante, ma lo ritiene linguisticamente corretto e giustificato nell’ottica della salvaguardia dell’attività del __________ (seppur dettato anche da una certa volontà di rivalsa nei confronti della parte lesa per la fine burrascosa del rapporto di collaborazione); lo dimostra il fatto che lo stesso __________ ha ammesso che __________ ha avviato nei suoi confronti un’inchiesta interna; quanto alle affermazioni riguardanti il curatelato, egli rileva che l’imputato ha fatto affidamento in buona fede a quanto riferitogli dal diretto interessato, ch’egli si è sentito in dovere di segnalare __________ a tutela di quest’ultima;

ne conclude, il difensore, per il proscioglimento dell’accusato o quanto meno, in subordine, per la condanna alla sola multa in luogo della pena detentiva proposta dall’accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. se l'imputato è autore colpevole di diffamazione;

  2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

  1. il giudizio sugli oneri processuali;

preso atto che il difensore ha chiesto il 21 febbraio 2005 la motivazione della sentenza;

ritenuto in fatto:

che con decreto d’accusa del 9 agosto 2004, il sostituto Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di diffamazione, per “avere, a Lugano il 18 luglio 2003, mediante scritto indirizzato via fax al __________ presso l'avv. __________ i, ma in realtà inviato via fax al __________ di __________ (Italia), reso sospetto __________ di condotta disonorevole tacciandolo più volte di ‘pregiudicato’ e di avere fatto oggetto una persona tutelata di esose richieste di denaro”;

che in applicazione della pena, il magistrato inquirente ha proposto la condanna del prevenuto a tre giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 100.–;

che ACCU 1 ha introdotto il 16 agosto 2004 opposizione al decreto d’ac­cusa;

considerato in diritto:

che l’art. 173 n. 1 CP reprime con la detenzione sino a sei mesi o con la multa – a querela di parte – chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei;

che il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (art. 173 n. 2 CP);

che egli non è ammesso tuttavia a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall’in­teresse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 n. 3 CP);

che il sostituto Procuratore pubblico rimprovera all’imputato, come si è detto, di “avere, a Lugano il 18 luglio 2003, mediante scritto indirizzato via fax al __________ presso l'avv. __________, ma in realtà inviato via fax al __________ di __________ (Italia), reso sospetto __________ di condotta disonorevole tacciandolo più volte di ‘pregiudicato’ e di avere fatto oggetto una persona tutelata di esose richieste di denaro”;

che il difensore riconosce che il termine “pregiudicato” nell’accezione comune è un po’ pesante, ma lo ritiene linguisticamente corretto e giustificato nell’ottica della salvaguardia dell’attività del patronato (seppur dettato anche da una certa volontà di rivalsa nei confronti della parte lesa per la fine burrascosa del rapporto di collaborazione);

che sulle affermazioni riguardanti il curatelato, la difesa soggiunge che l’impu­tato ha fatto affidamento in buona fede a quanto riferitogli dal diretto interessato, ch’egli si è sentito in dovere di segnalare __________ a tutela di quest’ultima;

che non giova tuttavia all’accusato adombrare un eventuale interesse del patronato, ove solo si consideri come egli è stato punito per lo scritto inviato al __________ di __________, e non è dato di vedere – né l’imputato pretende – una qualsivoglia utilità per quest’ultimo ad avere informazioni sul passato della parte lesa;

che nemmeno l’accusato si duole del resto, per avventura, di essersi rivolto al __________ di __________ per un semplice errore (cfr. anzi verbale d’interro­gatorio del 27 gennaio 2004, allegato 2 all’act. 5, in basso: “come segretario __________ io mi sono sentito di sollevare il problema e rendere attenti i dirigenti italiani”);

che l’invio incriminato non era quindi giustificato né da un interesse pubblico né da un altro motivo sufficiente a norma dell’art. 173 n. 3 CP, ma era dettato solo dalla volontà di fare della maldicenza;

che nulla induce in definitiva a scostarsi dalla tesi accusatoria, i termini adoperati dall’imputato e ritenuti dal magistrato inquirente essendo altresì manifestamente lesivi dell’onore della vittima nel senso dell’art. 173 n. 1 CP;

che sulla pena, una multa di fr. 500.– risulta tutto sommato più adeguata all’in­frazione commessa, al grado di colpa, alla situazione personale dell’imputato – incensurato (act. 7) – e alle circostanze del caso specifico;

che gli oneri processuali sono a carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPP);

per questi motivi, visti gli art. 48 seg., 63 e 173 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di diffamazione, art. 173 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa DA 2572/2004 del 9 agosto 2004;

condanna ACCU 1

  1. alla multa di fr. 500.–;

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);

assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, al passaggio in giudicato della sentenza, a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta di pagamento a carico del condannato:

fr. 500.– multa

fr. 450.– tassa di giustizia

fr. 150.– spese giudiziarie

fr. 1100.– totale

L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

defamationtruth defencemalicefaxhonourcriminal finecostscriminal record

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the fax constituted defamation under Art. 173 CP and whether the truth defence applied.

Decisione estratta

The statements were objectively defamatory; the accused could not rely on the truth defence because the transmission was not justified by public interest or another sufficient reason and was made mainly in a spirit of malice.

Motivazione estratta

The addressee in Italy had no relevant legitimate interest in the victim's past. The accused's own explanation showed he intentionally alerted the recipients, so the filing was not protected by Art. 173 n. 2 CP and fell within the exclusion of Art. 173 n. 3 CP.

Questione giuridica chiave

What punishment should be imposed and whether conditional suspension was appropriate.

Decisione estratta

A fine of CHF 500 was more appropriate than the proposed short custodial sentence.

Motivazione estratta

The court considered the offence, degree of fault, and the accused's personal circumstances, including his lack of prior convictions.

Questione giuridica chiave

Who must bear the procedural costs and whether the conviction should be entered in the criminal record.

Decisione estratta

The convicted accused must pay the judicial fees and costs, and the conviction must be entered in the criminal record subject to deletion after one year if the fine is paid and conduct remains good.

Motivazione estratta

Costs follow the conviction; the criminal-record entry was ordered under the applicable Criminal Code rule.

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