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Numero d'incarto:
10.2004.267
Data decisione, Autorità:
16.11.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2004.267/bep
DA
2205/2004
Bellinzona
16
novembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di
segretaria, per giudicare
_ACCU1
(difesa da: DI1)
prevenuta
colpevole di circolazione in stato di ebrietà
per aver condotto
l'autovettura Daihatsu targata TI 208849 essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 - max. 1.94 grammi per mille);
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
fatti
avvenuti a Paradiso il 9.05.2004;
perseguita con
decreto d’accusa n. DA __________/2004 di data 30 giugno 2004 del _AINQ1 che propone la condanna dell'accusato:
-
Alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni,
-
Alla
multa di fr. 1'000.--,
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 30 luglio 2004 dall'accusata;
indetto il
dibattimento 16 novembre 2004, al quale sono comparsi l'accusata e il suo
difensore, mentre il Procuratore pubblico con scritto 4 ottobre 2004 ha
rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto di accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il
difensore, il quale non contesta i fatti e la pena detentiva ma richiede una
riduzione della multa a fr. 400.-- in considerazione della precaria situazione
economica dell'accusata;
sentita da
ultima l'accusata;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
-
Se
__________ è autrice colpevole di circolazione in stato di ebrietà per i fatti
decritti nel decreto di accusa a suo carico.
-
Sulla
pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 91 cpv. 1 LCStr; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara _ACCU1
autrice colpevole di
circolazione in stato di ebrietà per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. DA 2205/2004 del 30 giugno 2004;
condanna _ACCU1
-
alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni;
-
alla multa di fr. 400.-;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e l'avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
giuridico della circolazione, Camorino (80433),
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di _ACCU1
fr. 400.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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