Recognition of Italian decree appointing special curator for a minor

10.2004.21Altro tribunale26 gen 2005Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal granted an application for recognition of an Italian protective decree. The foreign judge had appointed the applicant’s mother as special curator of his minor son so that she could accept a donation of real property on the child’s behalf. The court found jurisdiction under the Hague Child Protection Convention because the child was habitually resident in Italy, saw no public-policy conflict, and accepted proof that the decree was finally enforceable in Italy. The application was allowed, with CHF 250 in costs charged to the applicant and no compensation awarded.

Massima Omnilex

Art. 85 LDIP; art. 7 and 16 Hague Convention of 5 October 1961; art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP: recognition of foreign child-protection measures. Where the child has habitual residence in the foreign state, the competent foreign authority’s protective measure is in principle recognized erga omnes if it was adopted in accordance with the Convention and is not manifestly incompatible with Swiss public policy. Recognition requires proof that the measure is final or no longer open to ordinary appeal in the state of origin. The Convention applies subsidiarily and, as regards protective measures, generally prevails over the bilateral 1933 Switzerland-Italy convention insofar as it affords more favorable recognition (consid. 1-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.21

Data decisione, Autorità: 26.01.2005, ICCA

Titolo: riconoscimento di un decreto italiano in cui il giudice tutelare designa un curatore speciale a un minorenne

Incarto n. 10.2004.21

Lugano 26 gennaio 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 22 novembre 2004 presentata dal

IS 1 (patrocinato dall'avv. RA 1)

relativa al decreto 9 novembre 2004 con cui il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di __________ ha designato

, __________ ()

curatrice speciale di PI 1, figlio dell'istante;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che IS 1, sposato con __________, è padre di PI 1 (22 giugno 1989), sul quale esercita da sé solo la potestà di genitore;

che lo stesso IS 1 è intenzionato a donare al figlio la sua proprietà per piani n. 136 (7/1000) del fondo base n. 1821 RFD di __________, con diritto esclusivo sull'appartamento n. 71 al quarto piano, composto di quattro locali;

che su tale proprietà per piani gravano pegni per complessivi fr. 350 000.– (fr. 100 000.– in primo grado, fr. 150 000.– in secondo grado e fr. 100 000.– in terzo grado), per un debito effettivo di fr. 250 000.– da assumere solidalmente, in esito al trapasso immobiliare, dal donante e dal donatario;

che, ravvisando un possibile conflitto d'interessi, il 9 novembre 2004 IS 1 ha instato davanti al giudice tutelare del Tribunale ordinario di __________ affinché sua madre __________ fosse designata curatrice speciale del figlio e accettasse la donazione in nome e per conto di quest'ultimo;

che con decreto di quello stesso giorno, dichiarato immediatamente efficace, il giudice tutelare ha designato __________ quale curatrice speciale, autorizzandola a compiere in nome di PI 1 gli atti indispensabili per formalizzare il trapasso di proprietà;

che il 22 novembre 2004 IS 1 ha chiesto la delibazione di tale decreto nel Cantone Ticino;

che con dichiarazione del 3 dicembre 2004 __________ ha dichiarato di aderire alla domanda;

che nel frattempo, con ordinanza del 24 novembre 2004, il giudice delegato di questa Camera ha fissato all'istante un termine fino al 9 dicembre 2004 per documentare che la decisione prodotta non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva;

che il 6 dicembre 2004 l’istante ha fatto seguire quanto richiesto;

che, come ha accertato il giudice tutelare italiano, la moglie dell'istante è di ignota dimora e non ha la potestà sul minorenne, di modo che questa Camera ha rinunciato a citarla nelle vie edittali;

che nelle circostanze descritte niente osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che in materia di “tutela e altri provvedimenti protettivi” sul piano internazionale l'art. 85 cpv. 1 LDIP dichiara unilateralmente applicabile verso tutti gli Stati esteri – sia per quanto riguarda la competenza e la legge regolatrice, sia per quanto attiene al riconosci­mento di decisioni o provvedimenti stranieri – la convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori (RS 0.211.231.01);

che tra la Svizzera e l'Italia vige ancora, per quanto riguarda la delibazione di sentenze civili e commerciali, la convenzione del

3 gennaio 1933 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle deci­sioni giudiziarie (RS 0.276.194.541), la quale prevarrebbe – di per sé – sull'art. 85 cpv. 1 LDIP (art. 1 cpv. 2 LDIP);

che nondimeno, per quanto concerne il riconoscimento di prov­vedimenti stranieri, la convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 di­chiarata unilateralmente applicabile dalla Svizzera erga omnes prevede di massima una disciplina più favo­revole, di modo che alla convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933 conviene far capo ormai solo in via sussidiaria (Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privat­recht, IPR, Basilea 1996, n. 61 ad art. 85 LDIP);

che secondo l'art. 7 della citata convenzione dell'Aia sono rico­nosciute tutte le misure estere prese in materia di protezione dei minori dalle autorità competenti “in virtù degli articoli che precedono”;

che competente a norma dell'art. 1 è l'autorità giudiziaria o am­ministrativa “dello Stato di dimora abituale del minorenne”;

che nella fattispecie PI 1 dimora abitualmente a __________, onde la competenza del Tribunale ordinario di __________;

che le eventualità prospettate, in ordine alla competenza, dagli art. 4 cpv. 4, 5, 6, 8 cpv. 2 e 9 cpv. 2 della convenzione sono estranee al caso concreto;

che nelle condizioni descritte occorre ancora verificare la compatibilità del decreto italiano con l'ordine pubblico svizzero (art. 16 della convenzione);

che in concreto non v'è ragione per intravedere contrarietà di sorta, la procedura italiana volta all'istituzione di una curatela speciale (art. 78 a 80 del Codice di procedura civile) non scostandosi essenzialmente da quella applicabile nel Ticino per la curatela di rappresentanza (art. 23 segg. e 33 segg. della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999), ma garantendo se mai l'intervento aggiuntivo del Pubblico Ministero (art. 336 comma 2 del Codice civile italiano);

che, ciò premesso, rimane da accertare il passaggio in giudicato o il carattere definitivo del decreto (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP);

che, come ha dichiarato il 6 dicembre 2004 la direttrice della cancelleria del Tribunale di __________, sezione civile, sul retro della decisione prodotta davanti a questa Camera per la delibazione (firma munita di apostilla), contro il decreto in questione “non può essere proposto reclamo al collegio ed è quindi esecutivo nello Stato”;

che in effetti, non potendo acquisire autorità di cosa giudicata, il decreto è diventato formalmente definitivo una volta decorso in­fruttuoso il termine di reclamo (Picardi, Codice di procedura ci­vile, 2ª edizione, Milano 2000, n. 2 ad art. 741; Carpi/Colesanti/ Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura civile, 4ª edizione, Milano 2002, n. 9 ad art. 741);

che, ultima analisi, il decreto con cui il giudice tutelare ha desi­gnato __________ curatrice speciale del minorenne può essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, fermo restando che in concreto le attribuzioni della curatrice rimangono disciplinate dalla legge italiana (criterio di collegamento rimanendo il domicilio abituale del minorenne, salvo che l'attuazione del “provvedimento protettivo” richieda atti d'esecuzione in un altro Stato: art. 2 della convenzione combinato con l'art. 7);

che gli oneri dell'attuale giudizio vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

che per gli stessi motivi non si attribuiscono ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il decreto del 9 novembre 2004 con cui il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di __________ ha designato __________ come curatrice speciale di PI 1 per accettare, nell'interesse di quest'ultimo, la donazione della proprietà per piani n. 136 del fondo base n. 1821 RFD di __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione:

–; –.

terzi implicati

PI 1

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

recognition of foreign decisionschild protectionspecial curatorhabitual residencepublic policyfinalitycosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the Italian decree appointing a special curator for the minor should be recognized and declared enforceable in Ticino.

Decisione estratta

Yes. The decree met the conditions for recognition under the Hague Child Protection Convention and was final under Italian law; no public-policy obstacle was shown.

Motivazione estratta

The court held that the Hague Convention of 5 October 1961 governed recognition of protective measures for minors, with the child’s habitual residence conferring jurisdiction on the Italian court. The foreign procedure for appointing a special curator was not contrary to Swiss public policy, and the decree was proved to be no longer challengeable by ordinary remedy.

Questione giuridica chiave

Who should bear the procedural costs and whether party compensation should be awarded.

Decisione estratta

The applicant bears the court costs and no party compensation is awarded.

Motivazione estratta

There was no losing party in the sense of the applicable civil procedure rule, so the costs were charged to the applicant and no ripetibili were granted.

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