Conviction for counterfeit currency attempt and entry-ban violation

10.2004.209Altro tribunale11 nov 2004Convicted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Pretura penale convicted the accused for attempted circulation of counterfeit US banknotes and for entering Switzerland despite a valid entry ban. It imposed 15 days' detention, conditionally suspended for five years, and ordered CHF 200 in court costs. The court did not revoke earlier suspended sentences of 60 and 90 days' detention, nor the suspended ancillary expulsion of three years; instead, it extended each probation period by one year. The three counterfeit banknotes seized by police were confiscated and destroyed. The judgment became final.

Massima Omnilex

Art. 242 cpv. 1 CP, art. 23 cpv. 1 LDDS; attempt, entry-ban violation, and conditional suspension of earlier sentences. A completed attempt to place counterfeit banknotes into circulation is punishable even if the falsity is detected before success. A deliberate entry into Switzerland in breach of a duly notified and still valid entry ban fulfills art. 23 cpv. 1 LDDS. Where new offences occur during a probation period, the court may refrain from revocation and instead extend the probation period. Counterfeit banknotes are subject to confiscation and destruction under the penal confiscation rules.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.209

Data decisione, Autorità: 11.11.2004, PRPEN

Titolo: messa in circolazione di monete false (mancata); Violazione di un divieto d'entrata

Incarto n. 10.2004.209/AMM DA 564/2004

Bellinzona 11 novembre 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Michela Vismara in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 autista (difeso dal DUF 1 )

accusato di 1. messa in circolazione di monete false, mancata

per avere, a Ponte Tresa il 23 maggio 2002, incaricato __________ di convertire in franchi svizzeri 3 banconote da USD 100.– contraffatte, per un valore complessivo di USD 300.–, che quest'ultimo ha consegnato al __________, non riuscendo comunque nel suo intento in quanto il funzionario della banca ne accertava la falsità;

reato previsto dall'art. 242 cpv. 1 CP;

fatti avvenuti a Ponte Tresa il 23 maggio 2002;

  1. violazione della Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri

per essere entrato in Svizzera, in particolare a Caslano (recte: Ponte Tresa) l'8 marzo 2002, senza salvacondotto, benché consapevole del fatto che a suo carico fosse stato pronunciato dalle competenti Autorità un divieto d'entrata regolarmente notificatogli in data 1° dicembre 2001 e valido sino al 20 novembre 2003;

reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;

fatti avvenuti a Caslano (recte: Ponte Tresa) l'8 marzo 2002;

perseguito con decreto d’accusa DA 564/2004 del 23 febbraio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'imputato:

  1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli il 10 maggio 2002 dalle Assise correzionali di Bellinzona,

  2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–,

  3. ordina la confisca e distruzione delle 3 banconote da USD 100.– l'una, sequestrate dalla polizia il 23 maggio 2002,

  4. revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata dalle Assise correzionali di Bellinzona il 10 maggio 2002,

  5. non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il 29 gennaio 2002, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova,

  6. revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera per 3 (tre) anni decretata dalle Assise correzionali di Bellinzona il 10 maggio 2002;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 2 giugno 2004 dall'imputato;

indetto il dibattimento 11 novembre 2004, cui sono comparsi l'accusato, il difensore e il Procuratore pubblico;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all'audizione testimoniale di __________;

sentiti – il Procuratore pubblico, il quale conclude per la conferma del decreto d'accusa;

– il difensore, il quale non contesta la violazione della LDDS, ma sottolinea i motivi che l'hanno occasionata (voleva vedere il figlio) e chiede pertanto l'esenzione da ogni pena o, in subordine, una multa commisurata alla sua situazione di indigenza; nega per converso la messa in circolazione di monete false e si oppone altresì alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione e alla pena accessoria dell'espulsione decise in precedenza;

sentito da ultimo l'accusato;

rispondendo ai seguenti quesiti:

  1. se l'imputato è autore colpevole di

1.1 messa in circolazione di monete false, mancata, commessa nelle circostanze di cui sopra,

1.2 violazione della LDDS, commessa nelle circostanze di cui sopra;

  1. in caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:

2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova,

2.3 se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata dalle Assise correzionali di Bellinzona il 10 maggio 2002, alla pena di 90 giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il 29 gennaio 2002 e alla pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera per 3 anni decretata dalle Assise correzionali di Bellinzona il 10 maggio 2002 o, in caso di risposta negativa, se dev'essere prolungato il rispettivo periodo di prova;

  1. se dev'essere ordinata la confisca e la distruzione delle 3 banconote da USD 100.– l'una, sequestrate dalla polizia il 23 maggio 2002;

  2. il giudizio sugli oneri processuali;

preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 22 cpv. 1, 41, 55, 58, 63, 68 e 242 cpv. 1 CP; 23 cpv. 1 LDDS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di messa in circolazione di monete false, mancata, art. 242 cpv. 1 CP, e di violazione della Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DA 564/2004 del 23 febbraio 2004;

condanna ACCU 1

  1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli il 10 maggio 2002 dalle Assise correzionali di Bellinzona, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata dalle Assise correzionali di Bellinzona il 10 maggio 2002, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il 29 gennaio 2002, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera per 3 (tre) anni decretata dalle Assise correzionali di Bellinzona il 10 maggio 200, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova;

ordina – la confisca e distruzione delle 3 banconote da USD 100.– l'una, sequestrate dalla polizia il 23 maggio 2002,

– l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

Intimazione a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta di pagamento a carico del condannato:

fr. 100.– tassa di giustizia

fr. 100.– spese giudiziarie

fr. 200.– totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

counterfeit moneyattemptentry banconditional suspensionprobation periodconfiscationcriminal sentencing

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the accused was guilty of attempted circulation of counterfeit money under Art. 242 cpv. 1 CP.

Decisione estratta

Yes. The court found the accused guilty as charged in the decree.

Motivazione estratta

The facts described in the indictment were sufficient to establish the attempt, even though the counterfeit banknotes were ultimately detected by the bank.

Questione giuridica chiave

Whether the accused was guilty of violating the foreigners' domicile law under Art. 23 cpv. 1 LDDS.

Decisione estratta

Yes. The court held that he entered Switzerland despite a duly notified and still valid entry ban.

Motivazione estratta

The accused knowingly entered Switzerland without a laissez-passer while subject to an entry ban notified on 1 December 2001 and valid until 20 November 2003.

Questione giuridica chiave

What sentence and probation terms should be imposed.

Decisione estratta

A 15-day custodial sentence was imposed, partially cumulative to the sentence from 10 May 2002, and suspended conditionally for five years.

Motivazione estratta

The court confirmed the decree's penalty assessment and granted conditional suspension with a five-year probation period.

Questione giuridica chiave

Whether the suspended benefit attached to earlier sentences and the ancillary expulsion should be revoked or the probation periods extended.

Decisione estratta

The court did not revoke the suspensions; it extended each relevant probation period by one year.

Motivazione estratta

Despite the new offences, the court opted for prolongation rather than revocation of the suspended benefits attached to the earlier custodial sentences and expulsion.

Questione giuridica chiave

Whether the three seized USD 100 banknotes should be confiscated and destroyed.

Decisione estratta

Yes. The court ordered confiscation and destruction.

Motivazione estratta

Because the banknotes were counterfeit and related to the offence, confiscation and destruction were ordered.

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