Drunken driving and refusal of blood test; sentence reduced

10.2004.206Altro tribunale22 ott 2004Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Pretura penale of Ticino convicted the accused of drunken driving and intentional refusal of an ordered blood test. On opposition to the penal decree, the court heard the accused and defense counsel, who sought a significant reduction of the sanction. The court kept the finding of guilt but reduced the custodial sentence from 75 to 50 days, suspended it conditionally for four years, and lowered the fine from CHF 1,200 to CHF 600. It also imposed total costs and expenses of CHF 500 and ordered the conviction entered in the criminal record.

Massima Omnilex

Art. 91 cpv. 1 and 3 LCS; sentencing after opposition to a penal decree for drunken driving and refusal of blood test. Where guilt is established, the court may reassess the penalty in light of mitigation arguments and reduce the custodial sanction and fine while maintaining conditional suspension under the general rules of the CP. Procedural costs follow the conviction. A conviction may be ordered entered in the criminal record according to the applicable registration rules (consid. non specified).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.206

Data decisione, Autorità: 22.10.2004, PRPEN

Titolo: circolazione in stato d'ebrietà e opposizione alla prova del sangue (seconda ebrietà oltre 5 anni)

Incarto n. 10.2004.206/AMM DA 1751/2004

Bellinzona 22 ottobre 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Michela Vismara in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 ( DI 1 )

accusato di 1. circolazione in stato di ebrietà

per aver condotto l'autovettura Volvo targata __________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dal controllo medico del 22 marzo 2004, concludente per uno stato di ebrietà "lieve", malgrado fosse già stato condannato nel 1999 per analogo reato;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

fatti avvenuti a __________ (recte: __________) il 22 marzo 2004;

  1. opposizione alla prova del sangue

per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determi­nazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 3 LCS;

fatti avvenuti a __________ il 22 marzo 2004;

perseguito con decreto d’accusa DA 1751/2004 del 17 maggio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'imputato:

  1. alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni,

  2. alla multa di fr. 1200.–,

  3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 1° giugno 2004 dall'imputato;

indetto il dibattimento 22 ottobre 2004, cui sono intervenuti l'accusato e il difensore;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, che – in sintesi – non nega i reati come tali né intende sminuire la gravità dei medesimi, ma postula una congrua riduzione della pena detentiva e una multa non superiore a fr. 300.–, sottolineando la lieve ebrietà inerente all'attuale e al precedente episodio, il tempo trascorso dai fatti del 1998, la condotta per il resto sostanzialmente incensurata dell'imputato (che guida da 30 anni percorrendo per lavoro 50 000.– km l'anno senza mai essere incorso in un incidente), le ripercussioni finanziarie e lavorative già patite dall'interessato in seguito alla revoca della licenza di condurre e la precaria situazione economica risultante dagli atti prodotti dalla difesa;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. se l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà e/o di opposizione alla prova del sangue, commesse nelle circostanze di cui sopra;

  2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

  1. il giudizio sugli oneri processuali;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 e cpv. 3 LCS; 41, 63 e 68 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

dichiara ACCU 1

autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, e di opposizione alla prova del sangue, art. 91 cpv. 3 LCS per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DA 1751/2004 del 17 maggio 2004;

condanna ACCU 1

  1. alla pena di 50 (cinquanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni,

  2. alla multa di fr. 600.–,

  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.–;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio giuridico della Circolazione, Camorino (80274), – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria.

Distinta di pagamento a carico del condannato:

fr. 600.– multa

fr. 200.– tassa di giustizia

fr. 300.– spese giudiziarie

fr. 1100.– totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

drunken drivingblood test refusalconditional suspensionfinecourt costscriminal recordsentencing reduction

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the accused is guilty of drunken driving under Art. 91 cpv. 1 LCS and refusal of the blood test under Art. 91 cpv. 3 LCS.

Decisione estratta

The accused was found guilty of both offenses as described in the penal decree.

Motivazione estratta

The court accepted the factual basis set out in the decree and, after hearing the accused and counsel, confirmed criminal responsibility for both conduct elements.

Questione giuridica chiave

What sentence and fine should be imposed, and whether the prison sentence should be conditionally suspended.

Decisione estratta

The court imposed 50 days' detention, suspended conditionally for four years, and a fine of CHF 600.

Motivazione estratta

Taking into account the arguments on mitigation, the court reduced the punishment from the penal decree proposal but maintained a custodial sentence and fine.

Questione giuridica chiave

Court costs and judicial expenses.

Decisione estratta

The accused was ordered to pay total court costs and expenses of CHF 500.

Motivazione estratta

As the convicted party, the accused bore the procedural costs.

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