Threats, driving ban violations, and conditional sentence

10.2004.203Altro tribunale15 set 2004Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Pretura penale of Bellinzona convicted the accused of threats, one count of driving despite revocation, and a traffic offence, while acquitting her of another revocation-related count and of allowing an unlicensed person to drive. The court accepted the prosecution’s version on the proven incidents, rejected the defence on the threat and traffic counts, and found the unlicensed-driving count unproven. It imposed 15 days' arrest, conditionally suspended for three years, and a CHF 400 fine, plus CHF 500 in costs. The earlier 90-day suspended sentence from 9 October 2003 was not revoked.

Massima Omnilex

Art. 180 CP; Art. 95 no. 1 para. 3 and no. 2 LCS; Art. 90 no. 1 LCS; conditional sentencing and relation to a prior suspended sentence: where several traffic and criminal offences are partly proven, the court may convict only on the retained counts and acquit on the remaining ones. A conditional custodial sentence may be imposed as a partially additional penalty, together with a fine and costs, if justified by the circumstances. The continuation of an earlier probationary benefit need not be revoked absent sufficient grounds; the court may leave the prior suspended sentence in force (consid. not stated).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.203

Data decisione, Autorità: 15.09.2004, PRPEN

Incarti n. 10.2002.151 10.2004.203 1581/2002 1756/2004

Bellinzona 15 settembre 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con __________ in qualità di segretaria per giudicare

_ACCU1 Ac

(difesa dall'avv. __________)

accusata di 1. minaccia

per avere incusso timore a __________, minacciandolo con la frase "la prossima volta torno con il fucile";

reato previsto dall'art. 180 CP;

fatti avvenuti a __________ il 3 maggio 2002;

  1. ripetuta circolazione malgrado la revoca

per avere ripetutamente condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa il 10 gennaio 2003 per un periodo indeterminato e meglio:

2.1 a __________ il 21 gennaio 2003, l’autofurgone Ford targato TI __________;

2.2 a __________ il 7 gennaio 2004, la motoleggera Piaggio targata TI __________;

reato previsto dall'art. 95 n. 2 LCS;

  1. concessa guida a persona senza licenza di condurre

per avere concesso la guida della propria vettura VW Polo targata TI __________a __________, sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licenza di condurre richiesta, poiché revocatagli dalla competente autorità amministrativa;

reato previsto dall’art. 95 n. 1 cpv. 3 LCS;

fatti avvenuti a __________ il 17 dicembre 2003;

  1. infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando con l'autofurgone riferito al punto 2.1, nell'effettuare una manovra di retromarcia per uscire da un parcheggio, negligentemente urtato contro la vettura Audi targata TI __________di __________, ivi regolarmente posteggiata;

reato previsto dall'art. 90 n. 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 17 cpv. 1 ONC;

fatti avvenuti a Osogna il 21 gennaio 2003;

perseguita – per il reato n. 1, con decreto d’accusa DAP 158/2002 dell'8 luglio 2002 del _AINQ1 che propone la condanna:

  1. alla multa di fr. 200.-- (duecento),

  2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.– e delle spese di fr. 50.–;

– per i reati n. 2-4, con decreto d’accusa DA 1756/2004 del 17 maggio 2004 del Procuratore pubblico __________, che propone la condanna:

  1. alla pena di 30 (trenta) giorni di arresto, da espiare,

  2. alla multa di fr. 500.–,

  3. non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 9 ottobre 2003 ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova,

  4. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 200.–;

viste le opposizioni interposte dall'accusata il 15 luglio 2002 e il 27 maggio 2004;

indetto il dibattimento 15 settembre 2004, cui sono comparsi l'accusata e il difensore;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura di decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata e all'audizione testimoniale di __________;

sentito il difensore, il quale conclude per il proscioglimento dell'accusata dai reati di minaccia (l'espressione usata essendo consueta nel mondo dei contadini e non avendo incusso timore nel destinatario), di circolazione malgrado la revoca in relazione con i fatti del 21 gennaio 2003 (l'accusata non avendo ricevuto la decisione di revoca, o quanto meno non essendo dimostrato il contrario, né essendone stata informata dall'allora patrocinatore), di concessa guida a persona senza licenza di condurre (l'accusata non potendo assolutamente immaginare che al conoscente __________ fosse stata revocata la patente, circostanza ignorata dallo stesso interessato, il quale era per di più materialmente in possesso della licenza il giorno dei fatti);

sul reato di circolazione senza patente con la motoleggera Piaggio il 7 gennaio 2004, conclude per una pena – sospesa – adeguata alle circostanze, l'accusata credendo in buona fede di essere autorizzata dalla decisione della Sezione della circolazione a condurre veicoli fino a 45 km/h;

sul reato di infrazione alle norme della circolazione, si rimette al prudente giudizio del giudice, rilevando l'infima gravità del fatto normalmente di competenza della Sezione della circolazione;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. se l'imputata è autrice colpevole di:

1.1 minaccia,

1.2 ripetuta circolazione malgrado la revoca,

1.3 concessa guida a persona senza licenza di condurre,

1.4 infrazione alle norme della circolazione,

commesse nelle circostanze di cui ai decreti d'accusa;

  1. in caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2 e/o 1.3 e/o 1.4:

2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputata,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova,

2.3 se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il 9 ottobre 2003 o se dev'essere prolungato il periodo di prova;

  1. il giudizio sugli oneri processuali;

preso atto che il Procuratore pubblico __________ ha rinunciato formalmente alla motivazione del giudizio e le altre parti hanno lasciato decorrere il termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP;

visti gli art. 41, 63, 68 e 180 CP; 90 n. 1 LCS (in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 17 cpv. 1 ONC); 95 n. 1 cpv. 3 e n. 2 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara __________

autrice colpevole di minaccia, art. 180 CP, per i fatti compiuti a Cresciano nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP 1581/2002 dell'8 luglio 2002,

e di circolazione malgrado la revoca (limitatamente al punto 1.2 del DA 1756/2004), art. 95 n. 2 LCS, e infrazione alle norme della circolazione, art. 90 n. 1 LCS, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DA 1756/2004 del 17 maggio 2004;

proscioglie __________

dalle imputazioni di circolazione malgrado la revoca, in relazione con il punto 1.1 del DA 1756/2004, e di concessa guida a persona senza licenza di condurre, per i fatti descritti nello stesso decreto d'accusa;

condanna

a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 9 ottobre 2003;

  1. alla pena di 15 (quindici) giorni di arresto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

  2. alla multa di fr. 400.–,

  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.–;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 9 ottobre 2003;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

assegna alla condannata un termine di tre mesi per il pagamento della multa e l'avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Distinta di pagamento a carico di __________

fr. 400.– multa

fr. 200.– tassa di giustizia

fr. 300.– spese giudiziarie

fr. 900.– totale

Intimazione a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80287), – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

threatsdriving banconditional suspensiontraffic offencefineacquittalprobationcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the accused committed threats under Art. 180 CP.

Decisione estratta

Yes. She was found guilty of threats for the incident in Cresciano on 3 May 2002.

Motivazione estratta

The court accepted the accusation as described in the summary decree and rejected the defence submission that the wording was merely customary and did not cause fear.

Questione giuridica chiave

Whether the accused committed repeated driving despite revocation under Art. 95 no. 2 LCS.

Decisione estratta

Only in part. She was convicted for the conduct described at point 1.2 of DA 1756/2004 and acquitted for the other driving-with-revocation allegation.

Motivazione estratta

The court distinguished between the two incidents and accepted guilt only for the one it expressly retained.

Questione giuridica chiave

Whether the accused committed the offence of allowing a person without a driving licence to drive under Art. 95 no. 1 para. 3 LCS.

Decisione estratta

No. She was acquitted of this charge.

Motivazione estratta

The court accepted the defence that the accused could not be shown to have known, or reasonably had to know, that the other person lacked the required licence.

Questione giuridica chiave

Whether the accused committed a traffic offence under Art. 90 no. 1 LCS.

Decisione estratta

Yes. She was found guilty of the negligent reversing collision in Osogna on 21 January 2003.

Motivazione estratta

The facts in the charging decree were accepted as constituting an infringement of the circulation rules.

Questione giuridica chiave

What sentence and ancillary measures should be imposed, including the fate of the prior suspended sentence from 9 October 2003.

Decisione estratta

The court imposed a partially additional custodial sentence, suspended it conditionally, imposed a fine and costs, and did not revoke the earlier suspended sentence.

Motivazione estratta

The court fixed a proportionate punishment in light of the proven offences and saw no reason to revoke the earlier conditional benefit.

Questione giuridica chiave

Whether the conditional benefit attached to the 90-day detention sentence of 9 October 2003 should be revoked or the probation period extended.

Decisione estratta

Neither revocation nor extension was ordered.

Motivazione estratta

The court expressly left the earlier suspension intact.

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