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Numero d'incarto:
10.2004.203
Data decisione, Autorità:
15.09.2004, PRPEN
Incarti n.
10.2002.151
10.2004.203
1581/2002
1756/2004
Bellinzona
15
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con __________ in qualità di
segretaria per giudicare
_ACCU1 Ac
(difesa dall'avv. __________)
accusata di 1. minaccia
per
avere incusso timore a __________, minacciandolo con la frase "la prossima
volta torno con il fucile";
reato previsto dall'art.
180 CP;
fatti avvenuti a
__________ il 3 maggio 2002;
- ripetuta
circolazione malgrado la revoca
per
avere ripetutamente condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre le
fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa il 10 gennaio
2003 per un periodo indeterminato e meglio:
2.1
a __________ il 21 gennaio 2003, l’autofurgone Ford targato TI __________;
2.2 a __________ il
7 gennaio 2004, la motoleggera Piaggio targata TI __________;
reato previsto dall'art.
95 n. 2 LCS;
- concessa
guida a persona senza licenza di condurre
per
avere concesso la guida della propria vettura VW Polo targata TI
__________a __________, sapendo o dovendo sapere, prestando tutta
l’attenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licenza di
condurre richiesta, poiché revocatagli dalla competente autorità
amministrativa;
reato previsto dall’art.
95 n. 1 cpv. 3 LCS;
fatti avvenuti a
__________ il 17 dicembre 2003;
- infrazione
alle norme della circolazione
per
avere, circolando con l'autofurgone riferito al punto 2.1, nell'effettuare una
manovra di retromarcia per uscire da un parcheggio, negligentemente urtato
contro la vettura Audi targata TI __________di __________, ivi regolarmente
posteggiata;
reato previsto
dall'art. 90 n. 1 LCS in relazione con gli art. 26
cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 17 cpv. 1 ONC;
fatti avvenuti a
Osogna il 21 gennaio 2003;
perseguita – per
il reato n. 1, con decreto d’accusa DAP 158/2002 dell'8 luglio 2002 del _AINQ1
che propone la condanna:
-
alla
multa di fr. 200.-- (duecento),
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.– e delle spese di fr. 50.–;
– per
i reati n. 2-4, con decreto d’accusa DA 1756/2004 del 17 maggio 2004 del
Procuratore pubblico __________, che propone la condanna:
-
alla
pena di 30 (trenta) giorni di arresto, da espiare,
-
alla multa di fr. 500.–,
-
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 9
ottobre 2003 ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova,
-
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 200.–;
viste le
opposizioni interposte dall'accusata il 15 luglio 2002 e il 27 maggio 2004;
indetto il
dibattimento 15 settembre 2004, cui sono comparsi l'accusata e il difensore;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura di decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusata e all'audizione testimoniale di __________;
sentito il
difensore, il quale conclude per il proscioglimento dell'accusata dai reati di
minaccia (l'espressione usata essendo consueta nel mondo dei contadini e non
avendo incusso timore nel destinatario), di circolazione malgrado la revoca in
relazione con i fatti del 21 gennaio 2003 (l'accusata non avendo ricevuto la
decisione di revoca, o quanto meno non essendo dimostrato il contrario, né
essendone stata informata dall'allora patrocinatore), di concessa guida a persona
senza licenza di condurre (l'accusata non potendo assolutamente immaginare che
al conoscente __________ fosse stata revocata la patente, circostanza ignorata
dallo stesso interessato, il quale era per di più materialmente in possesso
della licenza il giorno dei fatti);
sul
reato di circolazione senza patente con la motoleggera Piaggio il 7 gennaio
2004, conclude per una pena – sospesa – adeguata alle circostanze, l'accusata
credendo in buona fede di essere autorizzata dalla decisione della Sezione
della circolazione a condurre veicoli fino a 45 km/h;
sul
reato di infrazione alle norme della circolazione, si rimette al prudente giudizio
del giudice, rilevando l'infima gravità del fatto normalmente di competenza
della Sezione della circolazione;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
- se
l'imputata è autrice colpevole di:
1.1 minaccia,
1.2 ripetuta
circolazione malgrado la revoca,
1.3 concessa
guida a persona senza licenza di condurre,
1.4 infrazione
alle norme della circolazione,
commesse
nelle circostanze di cui ai decreti d'accusa;
- in
caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2 e/o 1.3 e/o 1.4:
2.1 quale
pena dev'essere inflitta all'imputata,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova,
2.3 se
dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 90 giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il 9 ottobre
2003 o se dev'essere prolungato il periodo di prova;
- il
giudizio sugli oneri processuali;
preso atto che
il Procuratore pubblico __________ ha rinunciato formalmente alla motivazione
del giudizio e le altre parti hanno lasciato decorrere il termine di cui all'art.
276 cpv. 2 CPP;
visti gli
art. 41, 63, 68 e 180 CP; 90 n. 1 LCS (in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 34 cpv. 4 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 17 cpv. 1 ONC); 95 n. 1 cpv. 3
e n. 2 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara __________
autrice
colpevole di minaccia, art. 180 CP, per i fatti compiuti a Cresciano
nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP 1581/2002 dell'8 luglio
2002,
e
di circolazione malgrado la revoca (limitatamente al punto 1.2 del DA
1756/2004), art. 95 n. 2 LCS, e infrazione alle norme della circolazione,
art. 90 n. 1 LCS, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DA 1756/2004 del
17 maggio 2004;
proscioglie __________
dalle
imputazioni di circolazione malgrado la revoca, in relazione con il
punto 1.1 del DA 1756/2004, e di concessa guida a persona senza licenza di
condurre, per i fatti descritti nello stesso decreto d'accusa;
condanna
a
valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di 90 giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 9 ottobre 2003;
-
alla
pena di 15 (quindici) giorni di arresto, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni,
-
alla multa di fr. 400.–,
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.–;
non
revoca il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena di 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico il 9 ottobre 2003;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna alla
condannata un termine di tre mesi per il pagamento della multa e l'avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto;
Distinta di
pagamento a carico di __________
fr. 400.– multa
fr.
200.– tassa di giustizia
fr. 300.– spese giudiziarie
fr. 900.– totale
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80287),
– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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