Partial acquittal for assault, conviction for insult

10.2004.201Altro tribunale7 ott 2004Modified

Sintesi

The President of the Pretura penale decided an objection to a summary penalty order issued after a March 2004 incident. The accused, assisted by counsel, was acquitted of assault but convicted of insult. The court reduced the fine from CHF 300 to CHF 150 and ordered CHF 250 in costs. It also ordered a criminal-record entry, subject to deletion within one year if the fine is paid and good conduct is maintained. No party requested written reasons or filed an appeal declaration, and the judgment became final.

Regest

Art. 126 cpv. 1 CP and Art. 177 CP; assessment of proof in an objection procedure against a summary penalty order: the court may acquit on one charge while confirming guilt on another and adjust the sanction accordingly. Where the evidentiary basis is insufficient for the bodily-injury-like conduct alleged, acquittal follows; where insulting expressions are proven, conviction is warranted. The sanction must reflect the partial outcome and the circumstances, including a possible reduction of the fine and allocation of court costs. A criminal-record entry may be ordered under Art. 49 cifra 4 CP subject to statutory deletion conditions.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.201

Data decisione, Autorità: 07.10.2004, PRPEN

Incarto n. 10.2004.201/fl DA 1766/2004

Bellinzona 7 ottobre 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria, per giudicare

_ACCU1 (difeso da: DI1

prevenuto colpevole di 1. vie di fatto

per avere, a __________ in data 02.03.2004, commesso vie di fatto nei confronti di __________, afferrandolo con le mani al polso destro e torcendogli di seguito con vigore il braccio;

  1. ingiuria

per avere, a __________ in data 02.03.2004, offeso l’onore di __________, proferendo nei suoi confronti diversi epiteti ingiuriosi, fra cui “cretino”, “ignorante” e “stupido”;

reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 177 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 1766/2004 di data 17 maggio 2004 del _AINQ1 che propone la condanna dell'accusato:

  1. Alla multa di fr. 300.--.

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie 100.--;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 maggio 2004 dall'accusato;

indetto il dibattimento 7 ottobre 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente e il suo difensore, la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 26 agosto 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la teste __________;

sentita la teste __________;

sentita la difesa, la quale chiede il proscioglimento, in via subordinata il proscioglimento per l'imputazione di vie di fatto ed in via ancora più subordinata di una riduzione della multa;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. Se __________ è autore colpevole di:

1.1. vie di fatto

1.2. ingiuria

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

  1. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 126 cpv. 1 e 177 CP; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie __________,

dall'imputazione di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1766/2004 del 17 maggio 2004;

dichiara __________,

autore colpevole di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1766/2004 del 17 maggio 2004;

condanna ___________,

  1. alla multa di fr. 150.--;

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di _ACCU1

fr. 150.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 120.00 spese giudiziarie

fr. 30.00 testi

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

assaultinsultsummary penalty orderoppositionfinecourt costscriminal recordwitness testimony