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Numero d'incarto:
10.2004.2
Data decisione, Autorità:
25.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2004.2/CEG
DA
4265/2003
Bellinzona
25
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
prevenuto colpevole di danneggiamento,
per avere, in data __________
__________ 2003, intenzionalmente deteriorato due vasi di fiori di proprietà di
__________ __________ facendoli cadere al suolo da un'altezza di 1.5 metri;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del __________
__________ 2003 no. DA / del __________ che propone
la condanna:
- Alla multa di fr. 200.--.
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 50.--.
- La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro
un anno se limputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall'accusato in data 19 dicembre 2003;
indetto il
dibattimento __________ __________ 2004, al quale è comparso l'accusato
personalmente, assistito dal proprio difensore avv. __________ __________,
_, mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera _________
/ __________ 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato; la parte civile __________ __________, __________, non si è
presentato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
notificata alle parti l'accusa di
danneggiamento di poca entità ai sensi dell'art. 144 CP in relazione all'art.
172ter CP;
sentito il difensore il quale ha
postulato che il reato venisse derubricato a danneggiamento di poca entità ai
sensi dell'art. 144 CP in relazione all'art. 172ter CP, atteso peraltro che i
vasi in sé, di materiale plastico, non sono rimasti minimamente danneggiati, ma
che solo il contenuto di fiori e terra si è rovesciato. Di conseguenza egli ha
chiesto dal un lato una riduzione della pena, dall'altro che non si procedesse
all'iscrizione a casellario giudiziale;
da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- E' __________ __________ autore
colpevole di danneggiamento, per avere, in data ____________________ 2003,
intenzionalmente deteriorato due vasi di fiori di proprietà di __________ __________
facendoli cadere al suolo da un'altezza di 1.5 metri?
1.1. Può trovare applicazione l'art.
172ter CP (reato di poca entità)?
-
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
-
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
-
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 49 cifra 3 e 4, 106
cpv. 3, 144 cpv. 1, 172ter CP ; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1., 1.1. e 2, negativamente al quesito posto sub 3;
dichiara __________ __________,
autore colpevole di danneggiamento
di poca entità (art. 144 cpv. 1 in relazione con l'art. 172ter CP) per i
fatti compiuti a __________ il ____________________ 2003 nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa No. DA __________/__________del
____________________ 2003;
condanna __________
-
alla multa di fr. 100.--
(cento);
-
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.--
(cento), per complessivi fr. 300.-- (trecento);
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Distinta spese a carico di _________ _________
fr. 100.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 400.-- totale
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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