Drunk driving fine reduced due to indigence

10.2004.196Altro tribunale8 ott 2004Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Pretura penale convicted ACCU 1 of drunk driving on the A2 motorway on 2004-03-08. Although the accused asked to be exempted from punishment or, alternatively, to receive a much lower sanction because of his very limited financial means and disability-related expenses, the court only partially accepted the request. It reduced the fine from CHF 1,500 in the penalty order to CHF 700, kept the substitute arrest warning, and imposed reduced costs of CHF 100 court fee plus CHF 100 judicial costs. The conviction and criminal-record consequence were upheld.

Massima Omnilex

Art. 91 cpv. 1 LCS; reduction of a fine in light of the offender's financial situation. In sentencing for driving in a state of intoxication, the court may take account of the offender's proven indigence and adjust the fine accordingly so that the sanction remains proportionate. Where the accused's income is limited and necessary living expenses are documented, a penalty order fine may be substantially reduced, while the conviction itself and the ancillary record-entry consequences may remain unchanged (consid. on sentencing).

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.196

Data decisione, Autorità: 08.10.2004, PRPEN

Titolo: circolazione in stato di ebrietà: riduzione della multa alla luce della situazione finanziaria del prevenuto, indigente

Incarto n. 10.2004.196 ROC/MAM DA 1745/2004

Bellinzona 8 ottobre 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

, ;

prevenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà

per aver condotto l'autovettura Fiat targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.99 - max. 1.28 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________, autostrada A2, l'8.03.2004;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

perseguito con decreto d'accusa no. 1745/2004 del 17 maggio 2004 del Procuratore Pubblico che propone la condanna del prevenuto:

  1. Alla multa di fr. 1'500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

  3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

25 maggio 2004 dall’accusato;

indetto il pubblico dibattimento di data 8 ottobre 2004, al quale hanno partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico, con lettera del 30.08.2004, ed avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale, in via principale, chiede che il condannato sia mandato

esente da pena ex art. 66 bis CPS, e, in via subordinata, postula una

massiccia riduzione della sanzione pecuniaria, quanto precede alla luce della

precaria situazione finanziaria dell’accusato, che percepisce unicamente una

rendita AI per coniugi pari a Fr. 3'217.- mensili, fronte a un fabbisogno

personale dei coniugi pari al noto minimo vitale esecutivo oltre a Fr. 1'054

(pigione documentata agli atti), Fr. 300.- (costi vettura, documentati e

necessari, stante la necessità per l’accusato di trasportare la di lui moglie –

pure lei invalida nella misura del 100% - almeno tre volte la settimana, presso

medici ed ospedali per gravi problemi di salute),Fr. 170.- (spese accessorie

documentate agli atti), Fr. 292.- (cassa malati);

sentito da ultimo l'accusato, che si rimette a quanto affermato dal suo difensore,

ammettendo le proprie responsabilità, ma sottolineando in modo esaustivo la

propria situazione finanziaria, alla luce della quale la multa proposta dal

Procuratore Pubblico risulterebbe assolutamente sproporzionata. Precisa che

la sua invalidità è dovuta a grave infarto cardiaco subito in passato e di non

avere alcun precedente in materia di circolazione stradale né di avere mai

avuto alcun problema legato al consumo/abuso di bevande alcoliche né di

sostanze psicotrope;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.__________ ACCU 1 autore colpevole di

circolazione in stato di ebrietà

per avere, in data 8.03.2004, a __________, autostrada A2, condotto l'autovettura Fiat targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.99 - max. 1.28 grammi per mille);

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere

iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS)

  1. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati gli artt. 91 cpv. 1 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo affermativamente a tutti i quesiti posti, e venendo contestualmente a cadere il quesito no. 3;

dichiara ACCU 1 , ;

colpevole di

circolazione in stato di ebrietà

per avere, a __________, autostrada A2, l'8.03.2004, condotto l'autovettura Fiat targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.99 - max. 1.28 grammi per mille);

di conseguenza

condanna ACCU 1

  1. Alla multa di fr. 700.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

  3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

intimazione:

La sentenza è definitiva.

Il Giudice: Il Segretario assessore:

Claudio Rotanzi Michele Maggi

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 700.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

Fr. 900.00 Totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

drunk drivingfine reductionindigencecriminal recordproportionalitycosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the accused was guilty of driving in a state of intoxication

Decisione estratta

Yes. He admitted responsibility and the evidence established intoxicated driving on 2004-03-08.

Motivazione estratta

The court, after hearing the accused and reviewing the file, found the elements of Art. 91 cpv. 1 LCS fulfilled.

Questione giuridica chiave

What penalty should be imposed in light of the accused's financial situation

Decisione estratta

A fine was appropriate, but it had to be reduced substantially to reflect the accused's precarious finances.

Motivazione estratta

The defence documented that the accused lived on a limited disability pension and had substantial necessary monthly expenses, making the proposed fine disproportionate.

Questione giuridica chiave

Whether the conviction should be entered in the criminal record with the stated cancellation conditions

Decisione estratta

Yes, the conviction is entered and will be deleted within one year if the fine is paid and good conduct is maintained.

Motivazione estratta

The court upheld the record-entry consequence set out in the penalty order.

Questione giuridica chiave

Allocation of court fees and costs

Decisione estratta

The accused must pay reduced court fees and judicial costs.

Motivazione estratta

As the accused was convicted, costs were charged to him, but in a reduced amount compared with the penalty order.

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