Cannabis sales and intent under narcotics law

10.2004.159Altro tribunale14 set 2004Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Bellinzona criminal court convicted ACCU 1 for repeated narcotics-law offences after he sold cannabis sachets while working in a cannabis shop in Chiasso between December 2002 and June 2003. The court held that, despite the absence of THC analysis, the packaging, price and market context showed the products were intended as narcotics. It further found that once the police campaign and public debate made the illegality apparent, the accused at least accepted the risk by continuing to sell. The court reduced the prosecutor’s proposed sentence to 15 days’ detention, suspended for two years, and ordered the accused to pay CHF 750 in costs.

Massima Omnilex

Art. 19 cif. 1 LStup; eventual intent in cannabis sales. A conviction for selling cannabis as a narcotic may be based, even without a THC analysis, on converging indicia such as small retail packaging, elevated price and the commercial context of the sale. Subjectively, once circumstances and public enforcement measures make the illegality of the product apparent, the seller must inquire further; if he nonetheless continues the activity, eventual intent is established. For sentencing, a first offender’s clean record, constrained employment situation, voluntary cessation and remorse may justify a substantial reduction below the prosecution’s proposal (consid. 3-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.159

Data decisione, Autorità: 14.09.2004, PRPEN

Titolo: vendita di canapa

Incarto n. 10.2004.159/bep DA 1324/2004

Bellinzona 14 settembre 2004

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Michela Vismara in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 (difeso da: avv._______)

prevenuto colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a Chiasso fra il mese di dicembre 2002 e il mese di giugno 2003, in veste di commesso presso il negozio di canapaio __________ ripetutamente venduto ad un numero indeterminato di persone un quantitativo complessivo di almeno 7 Kg di marijuana, percependo per tale mansione un salario lordo mensile di fr. 2'500.--;

reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 1324/2004 di data 26 aprile 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

  1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 maggio 2004 dall'accusato;

indetto il dibattimento 14 settembre 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 16 agosto 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento e in via subordinata, qualora il giudice dovesse ravvisare una negligenza, la riduzione della pena a 3 giorni di detenzione sospesi condizionalmente;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. Se ACCU 1 è autore colpevole, eventualmente per negligenza, di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

  2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

che ACCU 1 giunge in Italia all'età di 12 anni e frequenta le scuole dell'obbligo ed una scuola professionale formandosi come manutentore di apparecchiature elettroniche;

che nel 1982 rientra in Colombia dove gestisce una pizzeria fino al 1984 quando ritorna in Italia per lavorare nella falegnameria del fratellastro sino al momento in cui questi subisce un infortunio;

che nel 1986 inizia con lo statuto di frontaliero a lavorare come barman in varie discoteche e bar del Sottoceneri;

che il 9 marzo 1998 viene assunto dalla __________ SA, rappresentata da, e comincia a lavorare come barman il 15 marzo 1998 presso il __________ di __________ (cfr. doc. 1);

che nel corso del 2002, per varie cause, il lavoro presso il bar cala, tanto da indurre la proprietaria a cercare soluzioni alternative;

che nel dicembre 2002 viene così aperto il canapaio __________ a __________, che inizialmente vende prodotti derivati dalla canapa e dall'aloe, per poi commerciare nel corso dello stesso mese di dicembre, vista la richiesta, anche sacchetti contenenti canapa ("sacchetti odorosi");

che all'accusato viene imposto dal datore di lavoro di scindere la sua attività e lavorare il mattino come barman a Mendrisio e il pomeriggio come commesso a Chiasso (non è stato stipulato un nuovo contratto di lavoro e il salario era lo stesso);

che ACCU 1, pur non gradendo la soluzione, accetta per non perdere il posto di lavoro e dover tornare a lavorare in zona Lugano (più distante da casa) e avere orari irregolari e notturni;

che per questa attività il procuratore pubblico lo ritiene autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti e propone la sua condanna alla pena di 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;

che al dibattimento l'accusato, pur ammettendo di sapere che la marijuana è uno stupefacente, ha sostenuto di non aver realizzato che la canapa venduta era illegale, perché non immaginava che la marijuana proviene dalla pianta di canapa; egli ha precisato che vi erano sacchetti di due dimensioni, che erano tenuti in un cassetto e che venivano acquistati solo da persone adulte; infine ha affermato di avere terminato l'attività di sua spontanea volontà alla fine di giugno 2003;

che l'accusato ha dichiarato di avere chiesto al datore di lavoro se non vi erano problemi di permesso di lavoro per il cambiamento di attività e di avere ricevuto risposta negativa per il fatto che era sempre la stessa società, ma di non avere assunto informazioni sulla legalità delle mansioni svolte se non a giugno del 2003 poco prima di andarsene;

che la difesa ha osservato che agli atti non vi è la prova che la canapa venduta fosse uno stupefacente perché non vi è l'analisi del tenore di THC e che l'accusato si è piegato alla volontà del datore di lavoro per non perdere il posto e ha alienato sacchetti contenenti canapa senza sapere o immaginare a cosa servissero effettivamente; inoltre ha rilevato che ACCU 1 è un indefesso lavoratore che non aveva mai commesso illeciti e che ha smesso di lavorare presso il canapaio quando si è reso conto che l'attività svolta non era legale;

che per l'art. 19 cifra 1 LStup chiunque vende stupefacenti è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione o con la multa;

che è pacifico che l'accusato ha venduto canapa;

che, benché non vi sia agli atti l'analisi del tenore di THC, vi sono vari indizi che permettono di concludere che la canapa in discussione fosse destinata ad essere utilizzata come stupefacente:

  • il fatto che fosse confezionata in piccoli sacchetti che potevano facilmente essere aperti (cfr. TF 6S.718/2001),

  • il prezzo elevato (fr. 25.- e fr. 50.- per i due tipi di sacchetto, cfr. verbale 20 ottobre 2003),

  • la circostanza che nonostante il prezzo fosse un articolo particolarmente ricercato;

che dal punto di vista soggettivo l'accusato sostiene di non aver saputo che la canapa può essere uno stupefacente e questo benché sapesse che la marijuana lo è: occorre osservare che appare perlomeno strano che una persona che per anni ha lavorato a contatto con il pubblico e ha svolto la sua attività anche in discoteche non sia maggiormente informato sulla marijuana e la sua provenienza;

che tuttavia non vi sono in concreto sufficienti elementi per non credere alle affermazioni dell'imputato; si deve così concludere che quando ha iniziato l'attività presso il canapaio non fosse in chiaro su cosa stesse vendendo; e questo nonostante che in Ticino a partire dalla fine degli anni novanta vi erano state chiusure di canapai e nell'autunno 2002 la discussione sulla canapa era estremamente aperta;

che si deve però tenere conto che a partire dal marzo 2003 si è svolta una vasta azione di polizia che non può essere sfuggita a ACCU 1, siccome era stata ampiamente pubblicizzata dalla televisione, dalla radio e dai giornali ed era sulla bocca di tutti (l'accusato stesso ha ammesso che diverse persone gli avevano fatto notare la chiusura di canapai);

che i media dicevano apertamente che la canapa veniva sequestrata perché destinata ad essere utilizzata come stupefacente e che i canapai venivano chiusi, perché vendevano siffatta canapa sotto forma di sacchetti odorosi;

che l'imputato, che lavorava proprio con questa merce, non poteva ignorare che anche quanto da lui venduto era illegale o perlomeno doveva aver seri dubbi in proposito;

che in questa situazione avrebbe dovuto informarsi e non continuare per 3 mesi come se nulla fosse (cfr. in merito all'obbligo di informarsi TF 6S.46/2002; 6S.227/2002); così facendo ha accettato l'eventualità che i prodotti da lui venduti fossero illeciti;

che di conseguenza l'imputato è autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti;

che per quanto concerne la pena, la proposta del Procuratore pubblico corrisponde a quanto di regola previsto in casi analoghi di commissione per dolo eventuale; tuttavia in concreto se si tiene conto che l'accusato è incensurato, che ha sempre dimostrato di essere un lavoratore impegnato, che ha accettato l'attività condizionato dalle contingenze in cui è venuto a trovarsi nell'ambito del suo contratto di lavoro, che ha smesso spontaneamente di fare il commesso per il canapaio (anche se invero quando ciò è intervenuto i canapai erano ormai con l'acqua alla gola) e che ha dimostrato rincrescimento per l'attività da lui svolta si giustifica una riduzione della pena a 15 giorni di detenzione;

che nulla si oppone alla concessione della condizionale;

che tasse e spese vanno a carico dell'accusato;

visti gli art. 19 cifra 1 LStup; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1324/2004 del 26 aprile 2004;

condanna ACCU 1,

  1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.-.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 750.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

cannabiseventual intentnarcoticsTHC analysissentencingconditional suspensioncosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the accused committed repeated infringement of the Narcotics Act by selling cannabis products as narcotics.

Decisione estratta

The court found that the cannabis sold was destined for use as a narcotic and that the accused accepted the unlawful nature at least with eventual intent.

Motivazione estratta

Although no THC analysis was in the file, the packaging, price and market context supported narcotic character. The accused should have informed himself once police actions and media coverage made the illegality evident; by continuing to sell for three months he accepted the risk of illegality.

Questione giuridica chiave

What sentence and costs should be imposed.

Decisione estratta

The court reduced the proposed sentence to 15 days' detention, suspended conditionally for 2 years, and imposed costs on the accused.

Motivazione estratta

Mitigating factors included first-offender status, steady work history, constrained employment situation, voluntary cessation of the activity, and remorse.

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