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10.2004.149 ΓÇó Charges barred by limitation: simple assault and insult
10.2004.149Altro tribunale28 apr 2004Acquitted
The Pretura penale held that a 1994 summary order against the accused for simple assault and insult arising from 13 November 1993 events could no longer be pursued. For simple assault, the court found both relative and absolute prescription expired after the 25 October 1995 interruption and, under the newer more favorable law, by 13 November 2000. For insult, the prosecution was likewise time-barred under both old and new law. The accused was therefore acquitted, and costs were borne by the State.
Art. 70, 72 cifra 2 vCP; art. 70 and 178 cpv. 1 CP; prescription of the criminal action for simple assault and offences against honour. Where no further interrupting act follows the last interruption, the relative limitation period runs anew; in any event, prosecution is barred once the absolute limitation period has elapsed. The court applies the more favorable limitation regime under the new Criminal Code when it shortens the period. If prosecution is time-barred for all charged offences, the accused must be acquitted and the proceedings cannot continue (consid. 2-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2004.149
Data decisione, Autorità: 28.04.2004, PRPEN
Incarto n. 10.2004.149/KRM DAP 1879/94
Bellinzona 28 aprile 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia Ferrazzo in qualità di segretaria, per giudicare
difeso da: __________
prevenuto colpevole di lesioni semplici e ingiuria;
fatti avvenuti il 13 novembre 1993 a __________;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1 e 177 CP;
perseguito con decreto d’accusa __________ 1994 n. DAP / del ___________ che propone la condanna dell'accusato:
Al pagamento della multa di fr. 200.--.
Rinvia la parte civile __________ __________ al competente foro civile per eventuali pretese.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 settembre 1994 dall'accusato;
preso atto che l'incarto è stato trasmesso per competenza alla Pretura penale il 26 aprile 2004;
considerato che per il reato di lesioni semplici l'art. 123 cifra 1 CP commina la detenzione;
che per l'art. 70 vCP l'azione penale per questo tipo di reato si prescrive in 5 anni;
che giusta l'art. 72 cifra 2 CP vCP in ogni caso di interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione, ritenuto nondimeno che l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione è superato della metà;
che dopo l'ordinanza 25 ottobre 1995 con cui è stata annullata la citazione al dibattimento non è più stato compiuto alcun atto di interruzione della prescrizione;
che l'azione penale nei confronti dell'accusato per lesioni semplici si è quindi estinta per prescrizione relativa 5 anni dopo, ossia il 25 ottobre 2000;
che secondo l'art. 70 CP, nella versione in vigore dal 1° ottobre 2002, l'azione penale si prescrive in 7 anni se al reato è comminata una pena diversa dalla reclusione o dalla detenzione superiore ai tre anni;
che pertanto, anche volendo prescindere dalla prescrizione relativa, ritenuto che i fatti risalgono al 13 novembre 1993, l'azione penale per lesioni semplici si è in ogni caso estinta per prescrizione assoluta sette anni dopo, ossia il 13 novembre 2000 (si applica la prescrizione assoluta secondo il nuovo diritto, poiché più favorevole all'imputato, dal momento che in precedenza occorrevano per tale prescrizione 7 anni e mezzo);
che per l'art. 178 cpv. 1 vCP per i delitti contro l'onore, l'azione penale si prescrive in 2 anni;
che a norma dell'art. 72 cifra 2 vCP in caso di interruzione i reati contro l'onore si prescrivono in ogni caso col decorso di un termine pari al doppio della durata normale;
che l'azione penale per ingiuria nei confronti dell'accusato si è quindi estinta per prescrizione relativa il 25 ottobre 1997, ossia due anni dopo l'ultimo atto di interruzione (annullamento della citazione);
che, anche volendo prescindere dalla prescrizione assoluta, l'azione penale nei confronti dell'accusato per ingiuria si è in ogni caso estinta per prescrizione assoluta il 13 novembre 1997, ossia quattro anni dopo i fatti;
che alla stessa soluzione si giunge se si applica il nuovo diritto che prevede la prescrizione per i reati contro l'onore in quattro anni (art. 178 cpv. 1 CP);
che l'accusato deve quindi essere prosciolto da entrambe le imputazioni (sulle conseguenze della prescrizione dell'azione penale cfr. DTF ./__________ del __________ __________ 2002, cons. 3.4);
per questi motivi visti gli art. 70, 72 cifra 2, 178 cpv. 1 vCP; 70, 123 cifra 1, 177 cpv. 1,178 cpv. 1 CP; 273 e segg. CPP;
pronuncia 1. __________ è prosciolto dalle imputazioni di lesioni semplici e ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa DAP / del __________ 1994.
La tassa di giustizia e le spese sono a carico dello Stato.
Intimazione a:
e alla crescita in giudicato a:
Comando della Polizia cantonale, __________,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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