Civil claim for moral damages after insult rejected

10.2004.119Altro tribunale3 giu 2004Dismissed

Sintesi

The President of the Pretura penale of Ticino dealt with the civil party's objection limited to its civil claim following an insult conviction. The civil party sought CHF 1,500 in moral damages for alleged personality harm after being called a 'cretin'. The court rejected the claim, ordered the objecting party to bear CHF 100 in court fees and CHF 50 in expenses, and awarded the opposing party CHF 300 in compensation. No written reasons were requested and no appeal declaration was filed.

Regest

Art. 49 CO; civil claim for moral damages in the criminal judgment: the civil claim must be dismissed where the factual and legal basis for personality injury is not established. In such proceedings, costs and party compensation may be charged to the unsuccessful objecting party pursuant to the applicable cantonal fee rules (consid. 1-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.119

Data decisione, Autorità: 03.06.2004, PRPEN

Incarto n. 10.2004.119/fc DA 967/2004

Bellinzona 3 giugno 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria, per giudicare

_ACCU1 difesa da: DI1

prevenuto colpevole di ingiuria

per avere, a __________ in data 10/11.10.2003, offeso l'onore di __________ tacciandolo di "cretino";

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 177 CP;

perseguito con decreto d’accusa no. DA 967/2004 di data 22 marzo 2004 del _AINQ1 che propone la condanna dell'accusato:

  1. Alla multa di fr. 100.--.
  2. Per ogni pretesa la parte civile __________, è rinviata al

competente foro civile. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 25.--.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 marzo 2004 dalla parte civile, limitatamente alle sue pretese;

indetto il dibattimento 3 giugno 2004, al quale sono comparsi l'accusata personalmente, il suo difensore e la parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 19 aprile 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita la parte civile, la quale conferma la sua richiesta di risarcimento di fr. 1'500.-- per torto morale;

sentito il difensore, il quale rileva che la pretesa formulata in occasione del verbale d'interrogatorio non adempie la forma prevista dalla legge e che, in ogni caso, la pretesa va respinta poiché non vi è stata una lesione della personalità tale da giustificarla; qualora la pretesa dovesse essere accolta, si pone in compensazione una pretesa di uguale importo per la lesione della personalità subita in occasione dei fatti sfociati nel decreto d'accusa n. 1036/2003; chiede la rifusione di ripetibili;

sentite le parti in replica e duplica;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede il versamento di fr. 1'500.- come torto morale.

  2. Sulle spese.

  3. Se devono essere assegnate ripetibili.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 49 CO; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

respinge la pretesa della parte civile.

carica la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- all'opponente, il quale verserà alla controparte fr. 300.-- per ripetibili.

le parti sono state avvertite che contro i dispositivi della sentenza penale che decidono le pretese di risarcimento, tanto la parte civile quanto il condannato possono ricorrere al Tribunale di appello nei modi e nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile, entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di _ACCU1

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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