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Numero d'incarto:
10.2003.99
Data decisione, Autorità:
02.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.99
DA
15/2003
Bellinzona
2
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in
qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, nata __________ __________, fu __________ e fu
__________ nata , nata il __________ __________ __________ a
I-, cittadina italiana, in __________, separata, __________,
difesa da: avv. __________ __________, __________,
prevenuta colpevole di 1. ripetuta falsità in documenti,
per avere ripetutamente fatto uso, a scopo di ingannare la Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG, di contratti di locazione che sapeva essere stati
alterati da una terza persona, al fine con ciò di procacciare a sé un indebito
profitto sotto forma di prestazioni complementari AI per importi a cui non
avrebbe avuto diritto,
e
meglio, per avere fatto uso dei seguenti contratti di locazione alterati:
a) inerente
lo stabile "__________", __________ __________, asseritamente del 4
dicembre 1995, prodotto alla Cassa in data 8 settembre 1997, con alterazioni
quo all'ammontare del canone di locazione (CHF 1'048.10 invece di CHF 518.10) e
al numero di locali (3 ½ invece di 2 ½);
b) inerente
lo stabile "__________", __________ __________, asseritamente del 4
dicembre 1995, prodotto alla Cassa in data imprecisata, con alterazioni quo
all'ammontare del canone di locazione (CHF 1'048.10 invece di CHF 518.10) e al
numero di locali (3 ½ invece di 2 ½), e che differisce dall'alterazione sub a
per quanto attiene alla data del piano d'adeguamento delle pigioni;
c) inerente
lo stabile di via __________ __________, __________, asseritamente del 25
maggio 1998, prodotto alla Cassa il 29 settembre 1998, con alterazioni quo
all'ammontare del canone di locazione (CHF 1'000.--invece di CHF 365.--), al
numero di locali (2 ½ invece di 1 ½) e al numero civico (12 invece di 11 );
d) inerente
lo stabile di via __________ __________, __________, asseritamente del 20
dicembre 1998, prodotto alla Cassa il 28 gennaio 1999, con alterazioni quo
all'ammontare del canone di locazione (CHF 490.-- invece di CHF 365.--) e al
numero di locali (2 invece di 1 ½);
e) inerente
lo stabile di via __________ __________, __________, asseritamente del 2 giugno
1999, prodotto alla Cassa l'8 agosto 1999, con alterazioni quo all'ammontare
del canone di locazione (CHF 1'000.-- invece di CHF 365.--) e al numero di
locali (3 ½ invece di 1 ½);
f) inerente
lo stabile di via __________ __________, __________, asseritamente del 14
gennaio 2000, prodotto alla Cassa l'8 maggio 2000, con alterazioni quo
all'ammontare del canone di locazione (CHF 1'250.-- invece di CHF 365.--) e al
numero di locali (4 invece di 1 ½);
- ripetuta truffa,
per avere ripetutamente ingannato con astuzia la Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG sottoponendole i documenti contraffatti menzionati al
§ 1, inducendo in tal guisa detta Cassa ad atti pregiudizievoli del patrimonio
proprio sotto forma di erogazione di prestazioni AI per importi a cui non
avrebbe avuto diritto, sottacendo in particolare alla Cassa il fatto che le
pigioni, riportate nelle copie fotostatiche dei contratti di locazione da lei
prodotte, non corrispondevano a quelle - inferiori - da lei realmente
corrisposte, inducendo di riflesso in errore la Cassa nel quadro del calco del
suo fabbisogno per la fissazione della rendita complementare AI, comportando in
tal modo un danno alla Cassa pari all'indebita erogazione di prestazioni
complementari AI occorso a suo favore, di complessivi CHF 25'035.--;
fatti avvenuti a
__________ e a __________ nel periodo compreso fra il __________ 1997 ed il
__________ 2001;
reati previsti dagli art. 251 cifra 1 e 146 cpv.
1 CPS;
perseguita con
decreto d’accusa del __________ __________ 2003 DA n. / del
Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, __________, che propone la condanna:
-
Alla
pena di 3 (tre) mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni.
-
Al
versamento alla parte civile Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, __________,
dell'importo di fr. 25'035.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.
b CPP).
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
-
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 gennaio 2003 dal
difensore;
indetto il
dibattimento 2 settembre 2003, al quale ha partecipato il difensore, avv.
__________ __________, __________;
preso atto che
il Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti ha rinunciato a presenziare al
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
rilevato che
pure la parte civile Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha rinunciato
a presenziare al dibattimento, confermando le proprie pretese;
osservato che
con sentenza 8 ottobre 2002 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
confermato la validità della decisione 2 novembre 2001 della Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG con la quale è stato deciso l'obbligo di restituzione
alla stessa dell'indebito versato all'accusata e che pertanto non sussiste più
un suo interesse attuale a prendere parte al presente procedimento penale in
qualità di parte civile;
rilevati l'assenza
dell'accusata ed il suo impedimento duraturo a presenziare al dibattimento
(art. 237 cpv. 3 CPP);
proceduto con l'accordo delle parti in base
alle norme previste per la procedura contro gli assenti;
data
lettura del decreto d'accusa;
respinta in
quanto intempestiva, la richiesta, ripresentata dalla difesa, di sottoporre
l'accusata ad una perizia psichiatrica volta ad accertare il suo stato di
salute al momento dei fatti, rinviando alle motivazioni di cui all'ordinanza
sulle prove del 25 agosto 2003 e sottolineando come essa concerna un'obbiezione
che non era stata sollevata in precedenza;
preso atto che
il difensore si è opposto formalmente a questa decisione, invocando la
violazione degli art. 29 CostFed, 13 CPS e 228 CPP;
ritenuto che
il difensore ha precisato che l'importo provento di reato non corrisponde a
quello indicato nel DA e basato sul calcolo fatto dalla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG di cui allo scritto del 2 novembre 2001 (Doc. E
incarto richiamato). In effetti le prestazioni complementari versate dal 1°
aprile 2000 al 31 maggio 2001 nella misura di fr. 976.-- non sono state versate
a seguito della produzione di contratti falsificati, ma erano prestazioni a cui
l'accusata avrebbe avuto diritto se avesse adempito alle condizioni di
domicilio previste dalla Legge federale.
Ciò
significa che dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2001 l'accusata ha percepito
l'importo di fr. 13'664.--, indipendentemente dagli atti penali oggetto del
presente procedimento. Il provento del reato va quindi ricalcolato come segue:
Prestazione complementare già percepita (fr. 40'071.--) meno prestazione complementare
di diritto dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 (fr. 12'108.--) meno
prestazione complementare di fr. 976.-- mensili per il periodo dal 1° gennaio
2000 al 31 maggio 2001 per totali fr. 13'664.--.
Il
risultato è di fr. 14'299.--;
sentito il
difensore, il quale innanzitutto non ha contestato la materialità dei fatti, ad
eccezione di quanto indicato in precedenza. Egli ha sottolineato la situazione
di grave disagio psichico e fisico in cui si trova attualmente la sua
assistita. Nonostante, a causa del rifiuto dell'erezione di una perizia, non
sia possibile averne la certezza assoluta, il difensore ha ritenuto che vi
siano fondati motivi per considerare che la signora __________ abbia commesso i
reati in questione sotto l'influenza di questi problemi. Secondo lui
l'attenuante specifica della scemata responsabilità è data. Oltre a ciò egli ha
osservato come il provento di reato sia da ridurre in base ai calcoli
summenzionati a circa la metà di quanto stabilito dal PP. Tenuto conto del
quadro di chiaro disagio finanziario e personale che è emerso dagli atti, egli
ha auspicato l'applicazione del criterio di proporzionalità, facendo
riferimento a concreti esempi del Tribunale penale. In conclusione, il
difensore ha pertanto chiesto una massiccia riduzione della pena;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
- E' la
signora __________ __________, nata __________ __________, autrice colpevole
di:
1.1. Ripetuta
falsità in documenti?
1.2. Ripetuta
truffa?
-
In
caso affermativo, deve, e se sì in quale misura, essere ridotta la pena proposta?
-
L'imputata
può beneficiare della sospensione condizionale della condanna?
-
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
-
L'imputata
deve essere condannata al versamento alla parte civile, Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG, __________, dell'importo di fr. 25'035.--, a titolo
di risarcimento danni?
-
A
chi vanno caricate la tassa e spese di giudizio?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 11, 41 cifra 3, 63, 64, 68, 251 cifra 1, 146 cpv. 1 CPS; 9 e ss., 273 e
ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
autrice colpevole
di:
Falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
Ripetuta truffa, art. 146 cpv. 1 CPS,
per i fatti
compiuti a __________ e __________ nel periodo compreso fra il __________ 1997
ed il __________ 2001 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DA n.
__________/__________del __________ __________ 2003;
condanna __________ __________, nata
__________ __________,
-
alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni;
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di questa sede di complessivi fr.
150.-- (fr. 400.-- d'aumento in caso di motivazione scritta), oltre a quelle
del decreto d'accusa di complessivi fr. 200.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
dichiara decadute le pretese di
risarcimento avanzate dalla parte civile, Cassa di cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG, per mancanza di interesse attuale, in quanto le stesse sono già
state oggetto di una sentenza cresciuta in giudicato;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
e a: Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico
della Confederazione, Berna.
La
sentenza è definitiva.
Il
giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di __________ __________, nata __________
__________,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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