Late objection against penal order declared inadmissible

10.2003.96Altro tribunale24 mar 2003Inadmissible

Sintesi

The President of the Pretura penale of Bellinzona dealt with an objection to a penal order issued by the public prosecutor Mario Branda. The court found that the order had been served by registered mail, that the service was deemed completed after the seventh day of postal storage, and that the 15-day objection period therefore ended on 2002-11-04. Because the accused filed the objection only on 2002-11-05, it was late. The objection was declared inadmissible, the hearing set for 2003-03-31 was cancelled, no fees or costs were imposed, and the file was to be returned to the prosecutor after finality.

Regest

Art. 208 and 210 CPP; service of a judicial act by registered mail and commencement of the objection period. Where the addressee fails to collect the registered item, service is deemed effected on the seventh and final day of postal retention. The statutory time limit for objection runs from that deemed service date; an objection filed after expiry is inadmissible. The later forwarding of a copy by ordinary mail does not reopen or extend the deadline (consid. on postal service and timeliness).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2003.96

Data decisione, Autorità: 24.03.2003, PRPEN

Incarto n. 10.2003.96/KRM DAC 732/2002

Bellinzona 24 marzo 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il Carmela Fiorini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

__________ , .., fu __________ e __________ n. __________, nato a __________ /TI, attinente di __________ /TI, domiciliato a __________, Via __________ __________, coniugato, __________


siccome

ritenuto colpevole di franamento, violazione delle regole dell'arte edilizia, circolazione in stato di ebrietà

fatti avvenuti nel corso del 19__________ e il ____________________.2002 a __________ e __________ __________;

reato previsto dagli art. 227 cifra 1 cpv. 1 CP, 229 cpv. 1 CP; 91 cpv. 1 LCS;

e meglio come al decreto d’accusa no. DAC / di data __________ __________ 2002 del Procuratore pubblico Mario Branda, __________, per cui fu proposta la condanna

  1. Alla pena di 40 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, a valersi quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di giorni 60 di detenzione inflitta all'accusato da questo Ministero Pubblico il 2.4.2001.

  2. Alla multa di fr. 3'000.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto.

  3. Al versamento alla parte civile __________ __________, __________ l'importo di fr. 94'062.55 a titolo di risarcimento.

  4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 6'000.--.

  5. Non revoca il beneficio della sospensione della condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo MP il 2.4.01 ma ne prolunga di 1 anno il periodo di prova.

  6. Ordina la disgiunzione del presente procedimento penale da quello a carico di __________ __________.

vista l'opposizione interposta in data 5 novembre 2002 dall'accusato;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa;

che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di Agno il 9 ottobre 2002 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);

che il 10 ottobre 2002 la posta di Agno non ha potuto consegnare l'invio e ha avvisato il destinatario che lo stesso era in giacenza sino al 17 ottobre 2002;

che il 18 ottobre 2002 l'ufficio postale, visto che la raccomandata non era stata ritirata, l'ha ritornata con posta B al mittente (cfr. timbro sul retro), il quale ha inviato con posta B all'accusato una copia del decreto di accusa per conoscenza il 21 ottobre 2002;

che per costante giurisprudenza la notificazione di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);

che in concreto il termine di 15 giorni per fare opposizione ha cominciato a decorrere il 18 ottobre 2002;

che detto termine scadeva il 1° novembre 2002; essendo questo giorno festivo, il seguente un sabato e quello seguente ancora domenica, il termine è scaduto effettivamente il 4 novembre 2002;

che pertanto l'opposizione 5 novembre 2002 (cfr. timbro sulla busta allegata all'atto 47) è tardiva;

che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia 1. L'opposizione al DAC n. __________/__________è irricevibile.

  1. Il dibattimento del 31 marzo 2003 alle 09.00 è annullato.

  2. Alla crescita in giudicato di questo giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

  3. Non si prelevano né tasse né spese.

  4. Intimazione a:

__________. __________ __________, Via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Mario Branda, __________ __________ __________ __________, __________, __________ __________, Via __________ __________ __________ __________, __________, __________ __________, __________, __________, __________ __________, Via __________ __________ __________ __________, __________, __________ __________, Via __________ __________ __________ __________, __________, Avv. __________ __________, Via __________ __________, __________ __________ __________, Avv. __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________, Avv. __________ __________, Via __________ __________, __________,

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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