Recognition and enforceability of foreign divorce judgment in Ticino

10.2003.9Altro tribunale7 apr 2003Granted

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Sintesi Omnilex

The Ticino Court of Appeal granted an application for recognition and enforceability of a divorce judgment from the District Court of Uster. It found that the relevant dispositive had become final and that the parties had duly appeared before the Uster court. The court therefore recognized and declared enforceable the property-transfer clause contained in the divorce settlement. The applicant was ordered to bear the procedural costs of CHF 250, and no party compensation was awarded because the respondent had not opposed the request.

Massima Omnilex

Art. 510 CPC; recognition and declaration of enforceability of Swiss civil judgments in Ticino: cumulative requirements of res judicata and regular participation of the parties. A divorce judgment clause is recognizable where the dispositive has entered into force and the parties were duly summoned or otherwise validly participated, including through a settlement on ancillary divorce consequences. If the respondent does not oppose recognition, he or she is not a losing party for purposes of costs under Art. 148 para. 1 CPC; consequently, no party compensation is awarded.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2003.9

Data decisione, Autorità: 07.04.2003, ICCA

Incarto n. 10.2003.9

Lugano 7 aprile 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 3 marzo 2003 presentata da


riguardante la sentenza emessa il 13 gennaio 2003 dalla giudice unica nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di Uster (Bezirksgericht Uster, Einzelrichterin im ordentlichen Verfahren) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 13 gennaio 2003 la giudice unica nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di Uster ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da __________ e __________;

che nella convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata dalla giudice __________ ha accettato di cedere alla moglie, nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale, la proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno, __________ impegnandosi ad assumere l'intero onere ipotecario (clau­sola n. 3.2);

che la giudice unica del Tribunale distrettuale ha omologato tale clausola nel dispositivo n. 2 lett. B cpv. 3.2 della sentenza;

che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 3 marzo 2003, la delibazione del predetto dispositivo nel Cantone Ticino;

che con ordinanza del 10 marzo 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 28 marzo 2003 alle ore 16.15, avvertendole che in caso di mancata comparsa la sentenza sarebbe stata emanata sulla base degli atti;

che l'udienza è andata deserta;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che in concreto il dispositivo n. 2 lett. B cpv. 3.2 della sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato l'11 febbraio 2003, come risulta dall'attestazione apposta dalla cancelleria del tribunale in calce all'esemplare del giudizio prodotto a questa Camera per la delibazione;

che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di Uster, tant'è che le conseguenze del divorzio sono state regolate da loro stesse per convenzione;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 lett. B cpv. 3.2 della sentenza emanata fra le parti il 13 gennaio 2002 dalla giudice unica nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di Uster (Bezirksgericht Uster, Einzelrichtein im ordentlichen Verfahren) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

– __________; – __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

recognitionenforceabilitydivorceres judicatacostsparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the Uster divorce judgment had to be recognized and declared enforceable in Ticino.

Decisione estratta

Yes. The judgment was final and the parties had been duly before the Uster court, so the conditions for recognition and enforceability were met.

Motivazione estratta

Under Art. 510 CPC, civil judgments of Swiss federal courts are recognized and declared enforceable in Ticino if they are final and if the parties were duly summoned, represented, or defaulted. The challenged dispositive had acquired res judicata force, and both parties had regularly participated in the proceedings, including by concluding an agreement on the divorce consequences.

Questione giuridica chiave

How the costs of the recognition proceeding should be allocated.

Decisione estratta

The procedural costs were charged to the applicant, and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

The respondent did not oppose recognition and therefore could not be considered the losing party within the meaning of Art. 148 para. 1 CPC; for the same reason, no indemnity was justified.

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