Acquittal in fraud case over scooter oil-change bill

10.2003.89Altro tribunale2 mag 2003Granted

Sintesi

The Pretura penale of Bellinzona acquitted the accused of fraud in a case concerning an allegedly unpaid scooter oil change billed at CHF 159.80. The court held that the elements of fraud were not established, and it therefore rejected the civil party's compensation claim. Procedural costs were charged to the State. No written reasoning or appeal declaration was requested, and the judgment was declared final.

Regest

Art. 146 CPS; fraud requires proof of all constitutive elements, in particular deceptive conduct and the requisite intent to obtain an unlawful gain. Where the court, after assessing the evidence, concludes that these elements are not established, the accused must be acquitted (consid. 1). Consequentially, a civil claim based on the same conduct is to be rejected if it is not independently substantiated (consid. 3). Upon acquittal, procedural costs may be charged to the State according to the applicable cantonal rules (consid. 4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2003.89

Data decisione, Autorità: 02.05.2003, PRPEN

Incarto n. 10.2003.89/DEM DAP 2770/2002

Bellinzona 2 maggio 2003

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Massimo de'Sena in qualità di segretario, per giudicare

__________ , .., di __________ e __________ n. __________, nato a __________ /TI, attinente di __________ /TI, domiciliato a __________, Via __________ __________, coniugato, difeso da: Avv. __________ __________, __________,

prevenuto colpevole di Truffa, art. 146 cpv. 1 CPS

per avere, a __________ nel __________ 2002, per procacciare a sé un indebito profitto, ingannato astutamente __________ __________ __________, facendogli credere, contrariamente al vero, di avere effettuato il tagliando dei 6000 km, consistente nel cambio dell’olio allo __________ __________ __________ di sua proprietà, apponendo pure il timbro del garage a conferma dell’effettuazione del servizio, mentre in realtà il cambio dell’olio al motoveicolo non era stato effettuato, inducendo quindi il cliente a pagare l’importo di fr. 159,80, dopo avergli confermato verbalmente di avere effettuato le prestazioni fatturate;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del __________ __________ 2002 no. DAP / del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________, che propone la condanna:

  1. Alla multa di fr. 300.--.

Al versamento alla parte civile __________ __________ __________, __________, dell'importo fr. 159.80, a titolo di risarcimento.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 novembre 2002;

indetto il pubblico dibattimento in data odierna e ore 9.15, al quale sono

presenti:

l'accusato, __________ __________, __________ il difensore, Avv. __________ __________, __________ la parte civile, __________ __________ __________, __________

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

sentita la parte civile;

proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore il quale specifica che il servizio dei Km 6'000 prevede numerosi interventi, che sono stati regolarmente effettuati, tanto è vero che nel servizio eseguito a km 7'200 non è segnato nessun altro intervento. Il problema è quindi riferito unicamente al cambio dell’olio.

L’accusato è sempre stato convinto di aver effettuato la sostituzione dell’olio. Di fronte alle contestazioni degli agenti di polizia in sede di interrogatorio, alla ricerca delle possibili motivazioni del disguido intervenuto, è giunto alla conclusione di aver scambiato i lavori eseguiti sulla moto del __________ con quelli da lui svolti, nello stesso periodo, su di un altro identico scooter di proprietà di un certo __________.

Il difensore ritiene che non sussistano gli elementi della truffa in quanto non sono dati i motivi per la commissione del reato, non c’è intenzionalità e manca l’inganno astuto.

Contesta altresì la pretesa di parte civile.

Chiede pertanto il proscioglimento dell’imputato e la reiezione delle pretese di parte civile.

sentito per ultimo l'accusato;

posti dal giudice, con l’accordo delle parti, i seguenti quesiti:

1.È __________ __________ autore colpevole del reato di truffa?

2.In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena gli deve essere comminata?

3.Deve essere accolta ed eventualmente in che misura la pretesa di parte civile?

4.Il giudizio sulle spese processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 146 CPS; 1, 9 e segg., 262, 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti no. 1 e no. 3;

proscioglie __________ __________, dall’imputazione del reato di truffa;

carica le spese allo Stato;

Intimazione a:

__________ __________, Via __________ __________, __________, Avv. __________ __________, Via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________ __________ __________, __________, __________ __________ __________, Via __________, __________,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 250.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 400.- totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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