AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.87
Data decisione, Autorità:
20.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.87/fc
DAC
631/2002
Bellinzona
20
marzo 2003
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare
__________ __________ ,
.., di __________ e __________
n. __________, nato a __________, cittadino algerino, domiciliato a
__________, c/o CRS, celibe, richiedente d'asilo
, ..,
di __________ __________ e __________ __________ n. , nato a
__________ /, cittadino tunisino, di ignota dimora,
, ..,
fu __________ e __________ n. __________ , nato a __________
/, cittadino algerino, di ignota dimora,
tutti prevenuti
colpevoli di furto,
per avere a __________ il
__________ 2002, ai danni del negozio __________ __________, allo scopo di
conseguire un illecito profitto ed al fine di appropriarsene, agendo in
correità fra di loro, dopo aver aperto con la forza la porta di vetro
scorrevole, sottratto vari capi di abbigliamento, 4 zainetti e 4 paia di scarpe
per un valore complessivo di fr. 7'114.-- (merce recuperata per fr. 3'420.-- e
restituita alla parte civile) nonché fr. 200.--/300.-- in contanti, non
recuperati;
fatti avvenuti il __________ 2002 a __________;
reato previsto dall'art. 139 cifra 1 CP;
perseguiti __________ con decreto d’accusa del
13 settembre 2002 n. DAC / del Procuratore pubblico
Nicola Respini, __________, che propone la condanna:
-
Alla pena di 40 (quaranta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
-
Alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
__________ con decreto d’accusa
del __________ __________ 2002 n. DAC ______________________________ del Procuratore
pubblico Nicola Respini, __________, che propone la condanna:
-
Alla pena di 60 (sessanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
-
Alla revoca del beneficio
della sospensione della condizionale concesso alla pena di 3 (tre) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di __________ il
6 maggio 2002.
-
Alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese giudiziarie.
__________ con decreto d’accusa del 13
settembre 2002 n. DAC / del Procuratore pubblico Nicola
Respini, __________, che propone la condanna:
-
Alla pena di 40 (quaranta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
-
Alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese giudiziarie.
viste le opposizioni interposte
tempestivamente in data 3 ottobre 2002;
indetto il dibattimento 20 marzo 2003, al
quale è comparso unicamente il difensore, mentre il procuratore pubblico con
lettera 5 marzo 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma dei decreti d'accusa impugnati;
rilevato che gli imputati sono stati
regolarmente citati: __________ mediante raccomandata del 27.02.2003,
__________ e __________ con pubblicazione sul foglio ufficiale del 14 marzo
2003;
proceduto nelle forme contumaciali nei
confronti di tutti gli accusati;
accertate le generalità degli accusati, data
lettura dei decreti d'accusa;
sentito il difensore, il quale riconosce
la colpevolezza di __________ e chiede la sospensione condizionale della pena
dell'espulsione, chiede il proscioglimento di __________ __________ per non
avere commesso il fatto;
posti a giudizio i seguenti quesiti
-
Se __________ è autore
colpevole di furto come descritto nel decreto di accusa a suo carico.
-
Se __________ è autore
colpevole di furto come descritto nel decreto di accusa a suo carico.
-
Se __________ è autore
colpevole di furto come descritto nel decreto di accusa a suo carico.
-
Sulle pene proposte a carico di
ogni singolo accusato e sulle spese.
-
Se deve essere revocata la
sospensione condizionale della pena di 3 (tre) giorni di detenzione decretata
nei confronti di __________ dal Ministero pubblico il 6 maggio 2002.
-
Se deve essere concessa la
sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione nei confronti di
__________.
-
Sulle pretese di parte civile.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
- __________,
cittadino algerino, __________, cittadino tunisino, e __________, cittadino
algerino, sono tre richiedenti d'asilo che al momento dei fatti risiedevano il
primo presso il centro della Croce Rossa (CRS) di __________, il secondo presso
il CRS di __________ e il terzo presso il CRS di __________.
__________ e __________ sono
attualmente di ignota dimora, mentre __________ risiede ancora presso il Centro
di accoglimento per candidati all'asilo di via __________ __________ a
__________ (cfr. doc. 1).
- Il __________ 2002 dopo
le 04.00 di mattina la polizia è stata avvisata da un agente della __________
che tre persone erano uscite furtivamente dal negozio __________ in __________
a __________, portando con loro dei capi d'abbigliamento.
Alle 04.45 gli agenti hanno
intercettato in __________, all'altezza dell'intersezione con via __________
__________ __________, __________ il quale stava correndo in direzione nord ed
era in possesso di merce, che ha poi ammesso di avere rubato poco prima presso
il negozio __________.
Cinque minuti più tardi, la
Polizia ha fermato sempre in __________, all'altezza dell'intersezione con via
__________, __________ e __________, i quali correvano pure in direzione nord,
ma non avevano nulla con loro.
__________ ha individuato in
queste due persone i suoi complici.
-
Con decreto d'accusa 20
marzo 2003 il Procuratore pubblico ha dichiarato i tre richiedenti d'asilo
colpevoli di furto per avere, allo scopo di conseguire un illecito profitto ed
al fine di appropriarsene, agendo in correità fra di loro, dopo aver aperto con
la forza la porta di vetro scorrevole, sottratto vari capi di abbigliamento
presso il negozio __________ di __________ per un valore complessivo di fr.
7'114.--, nonché fr. 200.--/300.-- in contanti. Ha proposto la condanna di
__________ e __________ alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere
preventivo sofferto e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio
svizzero per un periodo di 3 (tre) anni e la condanna di __________ alla pena
di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, alla
revoca del beneficio della sospensione della condizionale concesso alla pena di
3 (tre) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico di __________ il 6 maggio 2002 e alla pena accessoria dell'espulsione
dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
-
Al dibattimento il
difensore ha chiesto il proscioglimento di __________ e __________ e la sospensione
condizionale della pena accessoria dell'espulsione di __________, non
contestando la pena detentiva contro di lui proposta.
Egli sostiene che la polizia
non ha fatto piena chiarezza sui fatti, in particolare per quel che concerne il
modo in cui i tre si sono incontrati a __________, sull'apertura della porta
del negozio e sull'ora del furto.
Secondo il difensore non vi
sarebbe agli atti la prova che anche __________ e __________ abbiano preso
qualcosa dal negozio e lo abbiamo portato fuori dallo stesso. Rileva pure che
l'agente della __________ non sarebbe stato in grado di riconoscere le persone
uscita dall'emporio. Non sarebbe infine provato che i vestiti ritrovati in un
armadietto di cucina presso il centro della Croce Rossa in __________ __________
a __________, dove i tre hanno dichiarato di essersi recati nel corso della
notte, provengano dal negozio __________ __________, poiché, contrariamente a
quelli che aveva in mano __________, questi non avrebbero l'etichetta con il
prezzo e sarebbero stati trovati in un sacco diverso.
In conclusione, secondo la
difesa __________ e __________ sono da prosciogliere, perché non avrebbero
sottratto nulla o, perlomeno, vi sarebbe il dubbio che l'abbiano fatto.
- Commette furto chiunque,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di
appropriarsene una cosa mobile altrui (art. 139 cifra 1 CP).
In concreto occorre verificare
se i tre richiedenti d'asilo abbiano sottratto qualcosa dal negozio di
__________.
Si può essere d'accordo con la
difesa che l'istruttoria non ha permesso di fare piena chiarezza sui fatti. Ciò
soprattutto a causa dell'atteggiamento dei tre accusati, i quali hanno
rilasciato ogni volta deposizioni diverse e spesso menzognere nell'intento di
scagionarsi.
Ad ogni modo la confusione
permane su fatti marginali e, in fondo, su fatti irrilevanti per il giudizio,
mentre che per gli elementi costitutivi del reato non vi possono essere dubbi.
__________ __________ ha
ammesso, sin dall'inizio, di essere entrato nel negozio e di avere asportato
diversa merce; giustamente la difesa non lo contesta.
Gli altri due accusati hanno
inizialmente negato qualsiasi addebito, sostenendo di non essere mai entrati
nell'emporio. Nel seguito dell'istruttoria hanno poi però dovuto ammettere di
essere entrati tutti e tre assieme. Fatto peraltro che aveva già trovato
conferma nella deposizione dell'agente della Securitas, il quale ha affermato
di aver visto tre uomini uscire dal negozio, girare l'angolo e allontanarsi
sulla via __________ in direzione della __________ (cfr. atto 7, verbale
d'interrogatorio 9 settembre 2002, pag. 1). Lo stesso agente, contrariamente a
quanto sostiene la difesa, ha riconosciuto con quasi assoluta certezza
__________ e __________ (cfr. atto 7, interrogatorio citato, pag. 2).
__________ e __________
sostengono di non aver asportato nulla dal negozio. Questa circostanza non ha
potuto essere definitivamente chiarita, perché l'agente della __________ non ha
potuto vedere se tutti e tre avessero qualcosa con loro al momento di uscire e
perché al momento del fermo i due accusati in parola non avevano merce rubata
con sé. Ad ogni modo la questione non è decisiva, poiché essi sono comunque
correi con __________ __________: __________ ha esplicitamente ammesso di
essere entrato nel negozio e di avere rubato tre giacche e di averle date a
__________ per portarle fuori (cfr. atto 7, verbale di interrogatorio 11
settembre 2002, pag. 2); __________ ha pure ammesso di essere penetrato
nell'emporio e di avere collaborato a mettere i vestiti in uno zaino (cfr. atto
7, verbale d'interrogatorio 10 settembre 2002, pag. 1).
I tre hanno quindi agito con un
intento comune e hanno collaborato tutti e tre assieme per rubare la merce dal
negozio. La circostanza che solo uno di loro ha avuto il compito o la
possibilità di portare fisicamente la merce fuori dal negozio non ha influsso
sulla correità, poiché tutti e tre hanno agito in base ad una comune volontà di
rubare.
Per quanto concerne il
quantitativo di merce rubata, non corrisponde al vero l'affermazione della
difesa secondo la quale non sarebbe provato che i vestiti trovati presso il
centro della Croce Rossa di __________a, non provenissero dal negozio
__________. Alla merce, salvo tre pezzi, era attaccato il relativo cartellino
con il prezzo di vendita. Ha così potuto essere accertato che proveniva dal
negozio in discussione, tant'è che è già stata restituita al proprietario (cfr.
atto 7, verbale di sequestro 10 settembre 2002 ore 16.00). L'unico vestiario di
cui non ha potuto essere stabilità la provenienza è quello sequestrato il
__________ 2002 alle ore 11.15, presso il centro CRS di __________ (cfr. atto
7, relativo verbale di sequestro).
Tutti e tre gli accusati devono
quindi essere condannati per furto.
- La pena proposta dal
Procuratore pubblico appare commisurata al reato commesso e all'entità della
refurtiva. Per __________ la pena superiore è giustificata vista la sua
recidiva.
Per quanto concerne la
sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione, non vi è agli
atti alcun elemento che possa giustificarla. Peraltro i tre accusati neppure si
sono presentati al dibattimento e due di loro sono addirittura di ignota
dimora.
- La tassa di giustizia e
le spese vanno a carico degli accusati in solido.
visti gli art. 55, 139 cifra 1 CP ; 9
e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________, __________,
__________,
colpevoli di furto per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nei decreti di accusa n. DAC
/, DAC /, DAC / del
____________________ 2002;
condanna __________,
-
alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
-
alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
-
al pagamento, in solido con
i coautori, delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. fr. 1'000.--.
condanna __________,
-
alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
-
alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
-
al pagamento, in solido con
i coautori, delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. fr. 1'000.--.
condanna __________,
-
alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
-
alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
-
al pagamento, in solido con
i coautori, delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. fr. 1'000.--.
ordina l'iscrizione delle condanne
a casellario giudiziale, che saranno cancellate trascorso il periodo fissato
dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
revoca nei confronti di __________
la sospensione condizionale della pena di 3 (tre) giorni di detenzione
inflittagli con decreto 6 maggio 2002 dal Ministero pubblico.
rinvia la parte civile al
competente foro civile per le sue pretese.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP). Ai condannati è stato indicato che possono ricorrere solo contro
la dichiarazione di contumacia.
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
i condannati sono stati avvertiti della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di 6 (sei) mesi e presentandosi
al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
__________, c/o CRS,
__________o,
__________, di ignota dimora
(per vie edittali)
__________, di ignota dimora
(per vie edittali)
Procuratore pubblico Nicola
Respini, __________
__________ __________, __________,
__________,
__________, __________,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
__________,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale
in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, __________
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico, in solido, di _________ ,
_________, _________ _________ _________,
fr. 700.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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