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Numero d'incarto:
10.2003.691
Data decisione, Autorità:
13.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.691
DA
3931/2003
Bellinzona
13
aprile 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in
qualità di segretario, per giudicare
__________,
difeso da: __________
prevenuto
colpevole di incendio colposo,
per
avere, a __________ (), __________ __________ 2003, nella sua veste
di appaltatore tramite la ditta __________ -Impresa edile Sagl, __________
-, di cui è socio gerente, dopo aver costruito a filo del tetto, una
corona in cemento armato d'insufficiente spessore (circa 15 centimetri) attorno
alla canna fumaria, omettendo pertanto d'ossequiare le prescrizioni cantonali
anti incendio che impongono un anello protettivo incombustibile di almeno 20
centimetri, lasciando inoltre in sede il cassero in legno precedentemente
posato per gettare il calcestruzzo della menzionata corona, cagionando per
imprevidenza colpevole un incendio al tetto dello stabile sito in via __________
__________ __________ di proprietà di __________ __________, dopo aver acceso
il fuoco in un camino di un appartamento per verificarne il corretto
funzionamento, provocando così un danno d'imprecisata ampiezza alla cosa
altrui;
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 222 cpv.1 CPS, richiamati gli art. 39 cifra 1 cpv. 2 e 41
cifra 1 CPS;
perseguito con
decreto d'accusa del __________ __________ 2003 n. DA / del
___________ che propone la condanna:
-
Alla
pena di 10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni. Riservate le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge
cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti
e i danni della natura (LLI).
-
Per
ogni pretesa la parte civile __________ __________, __________, è rinviata al
competente foro civile.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 800.--.
-
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione
al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data ____________________
2003 dal difensore;
indetto il
dibattimento __________ __________ 2004, al quale hanno partecipato l'accusato,
signor __________ __________, il difensore, avv. __________ __________, la
parte civile __________ __________, ed il Sostituto Procuratore pubblico Andrea
Pagani;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato, all'esame della parte civile ed all'audizione
dei testi;
sentito il
Sostituto Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma integrale del
decreto d'accusa. Egli ritiene che la perizia dell'ing. __________ sia più
affidabile del perito __________. Se ne deve dedurre che l'imputato ha violato
negligentemente delle precise norme di legge e di comportamento. Per quanto
concerne la pena precisa di aver chiesto l'arresto, sospeso condizionalmente,
tenuto conto del fatto le omissioni sono imputabili ad una persona del
mestiere;
sentita la
parte civile, la quale riconferma la propria pretesa di risarcimento civile;
sentito il
difensore, il quale in via principale il proscioglimento del suo assistito con
spese a carico dello Stato e riconoscimento di congrue ripetibili. In via
sussidiaria chiede che pena venga commutata in una multa e che questa non venga
iscritta a casellario giudiziale. Precisa di essere giunto a queste
conclusioni, facendo riferimento alle risultanze della perizia __________, per
lui più affidabile di quella dell'ing. __________. Rileva inoltre come in ogni
caso le gravi colpe imputabili agli atri artigiani ed alla direzione lavori
vadano ad interrompere il nesso di causalità tra l'incendio e le eventuali
omissioni dell'imputato;
sentito in
replica il Sostituto Procuratore pubblico, il quale afferma che il nesso
causale è evidente e precisa che nella denegata ipotesi in cui si dovesse
ritenere la perizia __________ più attendibile anch'essa conclude per una colpa
dell'imputato;
sentita in
replica la parte civile, la quale specifica che si è trattato di un collaudo e
non di una prova del camino;
sentito in
duplica la parola al difensore, il quale ribadisce la validità della perizia
__________ e la grave responsabilità delle altre persone intervenute sul
cantiere;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
-
E' il signor
__________ __________ autore colpevole di incendio colposo per i fatti
descritti nel DA n. __________/__________del ____________________ 2003?
-
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
-
L'imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e,
se sì, a quali condizioni?
-
L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale, e, se sì, a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
-
Può
essere accolta la richiesta di risarcimento avanzata dalla parte civile, e, se
sì, in che misura?
-
A
chi vanno caricate la tassa, le spese di giudizio ed assegnate ripetibili?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 39 cifra 1 cpv. 2, 41 cifra 1 e 222 cpv. 1 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39
LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
prendendo
atto che in corso di istruttoria è emerso che vi sono delle
concolpe da parte degli altri artigiani attivi nella posa dei camini e della
direzione lavori (come emerge dalla perizia del signor __________ che appare di
primo acchito più approfondita ed attendibile di quella del perito incaricato
dalla magistratura) che dovranno essere opportunamente valutate in ambito
civile, ma che, per quanto concerne la fattispecie penale (ove ognuno è
chiamato a rispondere dei propri errori, indipendentemente da quelli degli
altri) non sono sufficienti a scagionare l'imputato;
dichiara __________
autore
colpevole di incendio colposo, art. 222 cpv. 1 CPS,
per
i fatti compiuti a __________ __________ __________ 2003 nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del
______________________________ 2003;
condanna
- alla
multa di fr. 500.--.
Riservate le
disposizioni di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione della
lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'220.--;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il
condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
rinvia la
parte civile al competente foro civile per le proprie pretese di risarcimento
danni;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e a: Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
della difesa contro gli incendi, Bellinzona,
Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di
fr. 500.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 850.00 spese
giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 1'720.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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