progetti
10.2003.679 ΓÇó Drunk driving conviction with reduced sentence and no revocation
10.2003.679Altro tribunale23 mar 2004Convicted
The Pretura penale of Bellinzona convicted the accused of driving while intoxicated and refusing a blood test. Although the prosecutor sought confirmation of the summary order, the court reduced the sanction from 60 to 30 days' detention, suspended for three years, and lowered the fine to CHF 600. It also ordered CHF 650 in costs and the entry of the conviction in the criminal record. The court refused to revoke the suspended benefit attached to an earlier 6-day detention sentence dated 14 July 2003.
Art. 91 cpv. 1 and 3 LCStr; sentencing and conditional suspension under the CPS; refusal to revoke a prior suspended sentence. Where the accused is convicted of driving in a state of intoxication and of intentionally opposing a blood test, the court may assess the penalty independently of the summary order and impose a reduced custodial sentence with conditional suspension and a fine. Revocation of a prior suspended sentence is not automatic but requires a separate prognostic assessment; absent sufficient grounds, the benefit is maintained (consid. on sentence and revocation). Judicial costs follow the conviction, and the criminal-record entry is subject to the statutory deletion periods.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.679
Data decisione, Autorità: 23.03.2004, PRPEN
Incarto n. 10.2003.679 DA 4001/2003
Bellinzona 23 marzo 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
difeso da: __________ __________
prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato d'ebrietà,
per aver condotto l'autovettura __________ __________ __________ TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dal controllo medico del __________ __________ 2003, concludente per uno stato di ebrietà "live" (recte: lieve);
fatti avvenuti a __________ il __________ __________ 2003;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a Lugano il 12 settembre 2003;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 3 LCStr;
perseguito con decreto d'accusa del __________ __________ 2003 n. DA / del ___________ che propone la condanna:
Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Alla multa di fr. 1'000.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 14 luglio 2003 (art. 41 cifra 3 cpv. CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data ____________________ 2003 dal difensore;
indetto il dibattimento __________ __________ 2004, al quale erano presenti l'imputato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta i reati ascritti al suo cliente, rilevando comunque che per quanto concerne il secondo capo d'imputazione l'informazione sulle conseguenze dell'opposizione alla prova del sangue è stata alquanto lacunosa. Sottolinea che si tratta della prima ebrietà e che il signor __________ è stato condannato ad una pena di 30 giorni di detenzione sospesi per tre anni e alla multa di fr. 1'500.--. Ritenuto che la collisione è unicamente imputabile a quest'ultimo e che egli circolava con tasso alcolemico doppio rispetto al qui imputato, la pena proposta appare palesemente sproporzionata. Rileva inoltre che il suo assistito ha un guadagno mensile di 1'600.--/2'000.--. Chiede pertanto una massiccia riduzione della pena (al massimo 10 giorni sospesi condizionalmente per due anni) e della multa. Si oppone da ultimo alla revoca della sospensione condizionale della precedente condanna, avuto riguardo alla prognosi favorevole dell'imputato;
sentito da ultimo l'accusato, il quale non ha nulla da aggiungere;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. Circolazione in stato d'ebrietà;
1.2. Opposizione alla prova del sangue;
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DA n. __________/__________del ____________________ 2003?
In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 14 luglio 2003?
A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 48, 63 CPS; 91 LCStr; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________ __________
autore colpevole di:
circolazione in stato d'ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCStr,
opposizione alla prova del sangue, art. 91 cpv. 3 LCStr,
per i fatti compiuti a __________ e __________ il ____________________ 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA /____________________ 2003;
condanna __________
alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
alla multa di fr. 600.--;
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 14 luglio 2003 (art. 41 cifra 3 cpv. CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di
fr. 600.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 1'250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster