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Numero d'incarto:
10.2003.673
Data decisione, Autorità:
18.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.673/CEG
DA
3860/2003
Bellinzona
18
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà,
per aver condotto l'autovettura
__________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza, così come
risulta dal controllo medico dell'8.09.2003 concludente per uno stato di
ebrietà "lieve", malgrado fosse già stato condannato nel 2003 per
analogo reato;
fatti avvenuti a __________,
autostrada A2, l'8.09.2003;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCS;
- opposizione alla prova del
sangue,
per essersi intenzionalmente
opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata
dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del
suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________
l'8.09.2003;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 3 LCS;
perseguito con decreto d’accusa del __________
2003 no. DA / del che propone la condanna:
- Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5
(cinque) anni.
- Alla multa di fr. 1'200.--.
- Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 50 (cinquanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla
Pretura Penale il 20.06.2003.
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.--. e delle spese
giudiziarie di fr. 300.--.;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall'accusato in data 2 dicembre 2003;
indetto il
dibattimento 18 marzo 2004, al quale è comparso l'accusato personalmente,
mentre il Procuratore pubblico Antonio Perugini con lettera 13/14 gennaio 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusat, il quale ha prodotto
una scheda medica indicante i medicamenti che deve assumere per questioni di
salute. Egli ha sostenuto inoltre di non essere un alcolizzato e che in
quell'occasione non si sentiva assolutamente ubriaco, come del resto
attesterebbero le risultanze dei test effettuati davanti al medico. L'accusato
ha giustificato il proprio atteggiamento all'ospedale con il grande nervosismo
dovuto al fatto che era stato fermato dalla polizia per aver circolato a
velocità troppo moderata e al fatto che a seguito dei precedenti vi sarebbero
state conseguenze.
Egli ha postulato quindi che la
pena, in particolar modo la multa, fosse ridotta nell'importo proporzionalmente
alle sue capacità finanziarie (vive con la sola pensione di fr. 1326.-- della
moglie più complementare e assegni integrativi, attualmente è senza attività ed
ha un figlio di 20 mesi) e che non venisse revocato il beneficio della
sospensione condizionale della pena pronunciata dalla Pretura Penale il
20.6.2003;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- E' __________ autore colpevole
di:
1.1. circolazione in stato di
ebrietà, per aver condotto, a __________, sull'autostrada A2, l'8.09.2003,
l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza,
così come risulta dal controllo medico dell'8.09.2003 concludente per uno stato
di ebrietà "lieve", malgrado fosse già stato condannato nel 2003 per
analogo reato?
1.2. opposizione alla prova del
sangue, per essersi intenzionalmente opposto, a __________ l'8.09.2003, alla
prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità,
malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto?
-
In caso di risposta affermativa,
deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
-
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
-
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alle pena di 50 giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale il 20.06.2003?
4.1. In caso di risposta negativa,
deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?
-
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
-
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 cifra 1, cifra 3
cpv. 2 e cifra 4, 63, 80 CP; 91 cpv. 1 e cpv. 3 LCS; 9 e segg., 273 e segg CPP;
39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.1., 1.2., 2, 3, 4.1. e 5; negativamente al quesito posto sub 4;
dichiara __________ __________,
autore colpevole di circolazione
in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCS) - caso di lieve gravità - e di opposizione
alla prova del sangue (art. 91 cpv. 3 LCS) per i fatti compiuti a
__________ rispettivamente a __________ il 8 settembre 2003 nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa No. DA __________/__________del
____________________ 2003;
condanna __________
-
alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5
(cinque) anni;
-
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
-
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-- per complessivi
fr. 700.--;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 50 (cinquanta) giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale il 20.06.2003 ma ne prolunga
il periodo di anni 1 (uno);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, __________
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, __________.
Distinta spese a carico di
fr. 200.-- multa
fr. 300.-- tassa di giustizia
fr. 400.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 900.-- totale
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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