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Numero d'incarto:
10.2003.648
Data decisione, Autorità:
17.02.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.648/bep
DA
3665/2003
Bellinzona
17
febbraio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli-Ducoli in
qualità di segretaria, per giudicare
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere usato uno spray al
pepe contro _________ e _________ _________, nebulizzandone il contenuto contro
i loro visi, provocando loro le lesioni riportate dai certificati medici
10.09.2003 e 30.09.2003 agli atti, rilasciati dai dr. med. _________ _________
e _________ dell'Ospedale Regionale di _________;
minaccia,
per avere incusso spavento a
_________ e _________ _____________,minacciandoli, brandendo una motosega, con
le frasi "…vi sbusecco…" e "…vi taglio la testa…";
art. 63, 123 cifra 1, 180 CP,
richiamato l'art. 41 cifra 1 CP;
fatti avvenuti a _________ il 19 settembre 2003;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA __/ di data _________ 2003 del che propone
la condanna dell'accusato:
- Alla
pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni.
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 18 novembre 2003 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 17 febbraio 2004, al quale sono comparsi l'accusato ed il suo
difensore, il Sost. Procuratore pubblico Andrea Maria Balerna e la parte lesa
_________ e _________ _________ che si costituisce parte civile;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
il Sost. PP prospetta per lo spruzzo nei
confronti del sig. _________ _________ il reato di vie di fatto nell'ipotesi
che non venga accolto il reato di lesioni semplici;
sentiti il Sost. Procuratore pubblico
Andrea Maria Balerna, il quale chiede la conferma della pena proposta nel
decreto di accusa;
la parte civile, la quale non
chiede alcun indennizzo;
la parola al difensore, il
quale chiede il proscioglimento;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
- Se _________ _________ è autore
colpevole di:
1.1. lesioni semplici
1.2. vie di fatto
1.3 minacce
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
-
Se
egli ha agito per legittima difesa.
-
Se
si tratta per quanto concerne il reato di lesioni semplici di un caso poco
grave.
-
Sulla
pena e sulle spese.
-
Sulle
pretese di parte civile;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 33, 63, 123 cifra 1, 126, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie _________ _________,
dalle imputazioni di lesioni
semplici e di vie di fatto per i fatti compiuti a Cureglia il 19 settembre
2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
/ del _________ 2003.
dichiara _________ _________
autore colpevole di minaccia,
per i fatti compiuti a _________ il 19 settembre 2003 nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. DA _________ del __________________
_________ 2003.
condanna _________
-
alla multa di fr. 300.--;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
rinvia la parte civile al
competente foro civile per sue eventuali pretese;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, _________
Comando della Polizia cantonale, _________
Sezione esecuzione pene e misure, _________
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, _________
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di
fr. 300.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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