Simple assault conviction with suspended sentence

10.2003.622Altro tribunale10 feb 2004Confirmed

Sintesi

The Bellinzona Pretura penale rejected the objection to the summary penalty order and convicted the accused of simple assault. The court held that he had punched the victim in the face on 17 July 2003, causing documented injuries. It imposed the same sanction as proposed in the decree d’accusa: 3 days’ detention, conditionally suspended for 2 years. It also ordered the conviction entered in the criminal record and charged total costs of CHF 350. The parties were informed of the short deadline to seek a written motivation and to file a declaration of appeal.

Regest

Art. 123 cifra 1 CPS; objection to a decree d’accusa for simple assault; assessment of proof and conditional sentence. Where the court, after oral debate, finds the prosecution version more credible than the defense version and no reasonable doubt remains, the conviction may be confirmed on the basis of the file and the summary penalty order. A short custodial sentence may be imposed and conditionally suspended under the statutory probation rules. The judgment may also order entry in the criminal record and allocate costs to the convicted accused in accordance with the applicable cantonal fee provisions.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2003.622

Data decisione, Autorità: 10.02.2004, PRPEN

Incarto n. 10.2003.622 DA 3477/2003

Bellinzona 10 febbraio 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare


prevenuto colpevole di lesioni semplici,

per avere, a __________ in data 17 luglio 2003, colpito al volto con un pugno __________ __________ provocandogli una contusione con epistaxis e con ematoma del labbro superiore attestate dal certificato medico 1 (recte: 17) luglio 2003 della dr. med. __________ __________, agli atti;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CPS, richiamato l'art. 41 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del __________ 2003 n. DA / del che propone la condanna:

Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per periodo di prova di 2 (due) anni.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data __________ __________ 2003 dal difensore;

indetto il dibattimento 10 febbraio 2004, al quale hanno partecipato l'imputato ed il suo difensore, avv. __________, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale postula il proscioglimento dell'accusato in virtù del principio in dubio pro reo. In effetti egli ritiene che la versione fornita dal suo cliente sia più credibile e che non vi siano prove a sostegno dell'accusa e dell'intenzionalità del gesto. La testimonianza agli atti non apporta elementi sufficienti per conferma il decreto d'accusa;

sentito da ultimo l'accusato, il quale ribadisce di non essere una persona violenta;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. E' il signor __________ autore colpevole di lesioni semplici per i fatti compiuti a __________ il 17 luglio 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003?

  2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

  3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

  4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41, 63, 123 cifra 1 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara __________

autore colpevole di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il 17 luglio 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;

condanna

  1. alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, __________,

e a:

Comando della Polizia cantonale, __________,

Sezione esecuzione pene e misure, __________,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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