AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.608
Data decisione, Autorità:
29.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.608/fc
DA
3297/2003
Bellinzona
29
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria, per giudicare
prevenuto
colpevole di circolazione in stato di ebrietà,
per
aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di
ubriachezza (alcolemia: min. 1.23 - max 1.55 grammi per mille), malgrado fosse
già stato condannato nel 2001 per analogo reato (alcolemia: 2.55 grammi per
mille)
infrazione
alle norme della circolazione,
per
avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell'effettuare una
manovra di retromarcia per uscire da un parcheggio, negligentemente urtato
contro la vettura __________ targata __________ di __________ __________ ivi
regolarmente posteggiata;
inosservanza
dei doveri in caso d'infortunio,
per
aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri
impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato
o avvertire senza indugio la polizia;
fatti
avvenuti il 12 luglio 2003 a __________;
reato
previsto dagli art. 91 cpv. 1, 90 cifra 1 LCS in relazione
con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv.
1, 17 cpv. 1 ONC, 91 cpv. 1 LCS, 92 cpv.1 LCS, in relazione con l'art. 51 cpv.
1 e 3 LCS;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA / di data __________ 2003 del che
propone la condanna dell'accusato:
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Alla multa di fr. 1'000.--.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico il 15.01.2001.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 300.--.
- Non
prolunga il periodo di iscrizione della multa di cui alla condanna 19.08.2002
del Ministero Pubblico, ma lo ammonisce formalmente.
vista l’opposizione
parziale al decreto d’accusa, limitata al dispositivo n. 3, interposta
tempestivamente in data 24 ottobre 2003;
indetto il
dibattimento 29 gennaio 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente
ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 15 dicembre
2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede di non revocare la condizionale concessa alle pena
di 60 giorni di detenzione;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
-
Se
deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei confronti di
__________ __________ dal Ministero pubblico il __________ 2001 (DAC
/).
-
Sulle
spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti art.
91 cpv. 1, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2,
36 cpv. 4 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC, 91 cpv. 1 LCS, 92
cpv.1 LCS, in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCS; 9 e segg., 273 e segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
non
revoca il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei
confronti di __________ __________ dal Ministero pubblico il __________ 2001
(DAC /), ma ne prolunga il periodo di prova di 18
(diciotto) mesi.
ordina la
comunicazione del dispositivo a casellario giudiziale.
non
preleva né tassa di giustizia né spese per l'odierno
dibattimento.
conferma che
i dispositivi n. 1, 2, 4, 5, 6 del DA n. __________/__________del __________
2003 sono già cresciuti in giudicato.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, __________
Comando della Polizia cantonale, __________,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di
fr. 1'000.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1'500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster