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Numero d'incarto:
10.2003.526
Data decisione, Autorità:
26.11.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.526
DA
2788/2003
Bellinzona
26
novembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in
qualità di segretario, per giudicare
__________ __________ __________, di __________ e di __________ nata
__________, nata il __________ __________ __________ a __________, cittadina
italiana, dimorante a __________, separata, __________,
difesa da: avv. __________ __________ __________, __________,
prevenuta colpevole di ingiuria,
per avere, alla presenza di
terze persone, offeso l'onore di __________ __________ __________ __________
__________ tacciandola di "…pazza, troia e figlia di puttana…";
fatti avvenuti a Lugano il __________ __________
2002;
reato previsto dall'art. 177 cpv. 1 CPS;
perseguita con decreto
d'accusa del __________ __________ 2003 n. DA / del
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:
Alla multa di fr. 300.--.__________ Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
entro un anno, se l'imputata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art.
49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l'opposizione al decreto
d'accusa interposta tempestivamente in data __________ __________ 2003 dal
difensore;
indetto il dibattimento __________
__________ 2003, al quale hanno partecipato l'imputata ed il suo difensore,
mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la
conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa;
il difensore presenta preliminarmente
un'istanza scritta di sospensione del dibattimento, con i relativi allegati;
il giudice pone, con l'accordo del
difensore, il seguente quesito:
- Deve
essere accolta l'istanza?
Il giudice sospende il dibattimento alle ore
14:45 per riunirsi in camera di consiglio e lo riapre alle ore 14:50;
il giudice rispondendo negativamente al
quesito posto, in quanto l'istanza è tardiva e non sufficientemente suffragata
da elementi concreti;
proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale ripercorre
brevemente la dinamica dei fatti, ponendo in evidenza le contraddizioni
contenute nel verbale d'interrogatorio del teste __________ __________.
__________, pur riconoscendo che l'imputata abbia potuto ingiuriare la parte
lesa, sottolinea il contesto e le circostanze in cui ciò sarebbe avvenuto.
Ritenendo adempiti i presupposti di cui all'art. 177 cpv. 2 e 3 CPS, egli
postula l'assoluzione della propria assistita;
sentita da ultimo l'accusata, la quale
non ha nulla da aggiungere;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
E'
la signora __________ __________ __________ autrice colpevole di ingiuria nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa impugnato:
-
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere ridotta la pena proposta?
-
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
-
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177 CPS; 9 e ss., 273
e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti ed avendo accertato
che ci si trova di fronte ad un caso corrispondente alle fattispecie dei
capoversi 2 e 3 dell'art. 177 CPS;
dichiara __________ __________
autrice colpevole di ingiuria,
art. 177 CPS,
per i fatti compiuti a
__________ il ____________________ 2002 nelle circostanze descritte nel decreto
di accusa n. DA __________/__________del ____________________ 2003;
manda __________ __________
esente da pena, ai sensi
dell'art. 177 cpv. 2 e 3 CPS;
pone a carico della stessa la
tassa e le spese di giudizio di complessivi fr. 350.--;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________, Via __________ __________, __________,
Procuratore pubblico Antonio
Perugini, __________, __________,
Avv. __________ __________
__________, __________ __________ __________, __________ __________,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di __________ __________
__________,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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