AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.522
Data decisione, Autorità:
26.11.2003, PRPEN
Incarto
n.
/CEG
Bellinzona
16
settembre 2004
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con
Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DUF 1
prevenuto colpevole di 1. diffamazione,
per avere,
a __________ e , dal maggio 1998 al settembre 1999, nell’ambito di
una procedura civile pendente dinanzi alla Pretura di , allestendo
allegati processuali, reso sospetto G di una condotta disonorevole o
di altri fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione, nonché
ripetutamente comunicando ad una cerchia indeterminata di persone una serie di
sue considerazioni tali da rendere sospetto di condotta disonorevole G
o di altri fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione;
- ingiuria
ripetuta,
-
per avere a __________ e , mediante
comunicazioni scritte datate 20 maggio 1998, 13 giugno 1998, 6 e 12 maggio 1999,
27 giugno 1999, 13 agosto 1999, 3, 7 e 20 settembre 1999, ripetutamente offeso
con parole o scritti l’onore di G ;
-
per avere a __________ e , mediante
comunicazioni scritte datate 31 maggio 1999, 14 giugno, 19 giugno 1999 ripetutamente
offeso con parole o scritti l’onore di E ;
reati
previsti dall’art. 173 cifra 1 e 177 cifra 1 CP;
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto
d’accusa del 19 ottobre 1999 AINQ 2 che propone la condanna:
-
Alla multa di fr. 1’000.--.
-
Al pagamento della tassa di giustizia di fr.
200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
inoltre, prevenuto
colpevole di 1. diffamazione,
per avere,
a __________ e , nel corso del mese di novembre 1999, nell’ambito
dell’istanza di promozione dell’accusa di data 2.11.1999, indirizzata alla
Camera dei ricorsi penali, Lugano, e trasmessa ad una cerchia indeterminata di
persone, reso sospetto G di condotta disonorevole e di fatti
suscettibili di nuocere alla di lui reputazione;
- ingiuria,
per avere,
ad __________ e , nel corso del mese di novembre 1999, nell’ambito
delle osservazioni di data 29.11.1999, redatte all’indirizzo del Servizio
ricorsi del Consiglio di Stato, Bellinzona, e trasmesse ad una cerchia
indeterminata di persone, offeso l’onore di E, tacciandolo di
“mascalzone”, “ominicchio”, “imbroglione”, “lercio soggetto” e “farabutto”;
reati
previsti dall’art. 173 e 177 CP;
fatti
avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del
28 luglio 2000 AINQ 1, , che propone la condanna:
-
Alla multa di fr. 500.--
-
Al pagamento della tassa di giustizia di fr.
50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--,
rinviando
la parte civile G__________ al competente foro civile.
e inoltre prevenuto
colpevole di ingiuria,
per avere,
in due occasioni, ad __________ offeso l’onore di E__________ , segnatamente:
-
il 25/26 luglio 2000 con lettera raccomandata
indirizzata alla Pretura di __________, tacciandolo quale persona “dotata” di “fasullaggine”,
”falsità”, “supponenza e pochezza”, oltre che di “mascalzone”;
-
il 27.06.2001/02.07.2001, nell’ambito del
ricorso 27 giugno 2001 redatto all’indirizzo del Servizio ricorsi del Consiglio
di Stato a Bellinzona, tacciandolo di “mascalzone”, “imbroglione”, “ominicchio”
e “culo rotto”;
reato
previsto dall’art. 177 CP;
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto
d’accusa del 19.09.2001 AINQ 1, , che propone la condanna:
-
Alla multa di fr. 1'000.--.
-
Al pagamento della tassa di giustizia di fr.
50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
e inoltre prevenuto
colpevole di ripetuta
diffamazione,
per avere,
comunicando con un terzo, incolpato e reso sospetto E__________ di condotta
disonorevole e altri fatti che possono nuocere alla sua reputazione, in
particolare, per avere, mediante scritti 14 maggio 2002 e 5 giugno 2002
indirizzati alla Pretura di __________ (l’ultimo scritto trasmesso per
conoscenza pure ad altre Autorità), affermato che E__________ :
-
ha una “inaudita e inqualificabile
predisposizione per la menzogna”;
-
è debitore di “mezzo milione (in cifre franchi
500'000.--)” nei confronti del sindaco del Comune di __________;
-
ha istigato P__________ al reato di falsa
testimonianza nell’ambito di precedente procedimento penale pendente fra le
parti (“ugual sorte avrebbe dovuto essere riservata al suo istigatore”);
affermazioni
proferite prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza e in tutti i
casi mancando di portare sia la prova della verità delle accuse da lui rivolte,
sia di aver avuto seri motivi per considerarle vere in buona fede, senza che
ciò fosse giustificato, per quanto attiene ai toni e ai termini utilizzati, da
un motivo sufficiente, omettendo inoltre di verificare la fondatezza delle
informazioni da lui avute da terzi e quindi di avere avuto seri motivi di
considerarle vere in buona fede;
reato
previsto dall’art. 173 CP;
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto
d’accusa del 17.0.2003 AINQ 3, , che propone la condanna:
-
Alla multa di fr. 500.--
-
Al pagamento della tassa di giustizia di fr.
100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--,
rinviando
la parte civile E__________ al competente foro civile per eventuali pretese a
titolo di risarcimento;
viste le
opposizioni interposte tempestivamente dall’accusato ai citati decreti d’accusa
richiamate la sentenza
16.06.2003 emessa della Pretura Penale nelle forme contumaciali, nonché
quelle precedentemente emesse, sempre nelle forme contumaciali, in data 30
luglio 2002, 6 agosto 2002 rispettivamente 8 agosto 2002 dal Pretore del
Distretto di __________ ;
viste l’istanza
01.09.2003 dell’accusato con il quale ha chiesto, giusta l’art. 277 cpv. 3 CPP,
un nuovo giudizio relativamente ai decreti d’accusa n. 2337, 1660 e 1957;
l’istanza
09.12.2003 dell’accusato con il quale chiesto, giusta l’art. 277 cpv. 3 CPP, un
nuovo giudizio relativamente al decreto d’accusa n. 918;
richiamata la pronuncia
22.06.2003 con la quale le istanze di nuovo giudizio sono state accolte e gli
incarti nn. __________ dichiarati riuniti a formare il nuovo inc. ;
dichiarato aperto il pubblico
dibattimento in data odierna alle ore 14.00, al quale sono intervenuti:
l’accusato ACCU 1,
- l’avv. DUF
1, difensore d’ufficio;
rilevato che il
Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 25/28 giugno 2004 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
che il
Procuratore pubblico AINQ 3 con lettera 28/30 giugno 2004 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
che il
Procuratore pubblico M__________ con lettera 30 giugno/2 luglio 2004 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
che il
patrocinatore della parte civile , con lettera 30 giugno/1 luglio 2004 ha
comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità
dell'imputato;
acquisiti gli atti
formanti gli incarti del Ministero pubblico, gli incarti della Pretura di ,
nonché gli incarti nn. della Pretura penale, infine, prodotti dalla difesa, la
sentenza della Pretura penale 27.01.2004, il ricorso per cassazione 03.03.2004
e all. 3 e 4 del 27.02.2002 dell'Ospedale M ;
preliminarmente la difesa ha eccepito che i decreti
d'accusa 2337 e 1660 che i due decreti d'accusa difettassero l'indicazione
esatta degli elementi che andrebbero a costituire il reato di diffamazione,
nonché le affermazioni che, secondo l’accusa, dovrebbero assurgere ad ingiuria
formale;
essa ha inoltre sollevato
eccezione di prescrizione per tutto quanto precedente al 16 settembre 2000,
quindi segnatamente per quanto al DAP 2337, 1660 nonché per il capo
d'imputazione n. 1 del DAP 1957, essendo subentrata la prescrizione assoluta;
proceduto preliminarmente all’esame delle due
eccezioni sollevate;
ritenuto sull'eccezione di
incompletezza dei decreti d'accusa 2337 e 1660
Va
innanzitutto ricordato che il decreto d'accusa DAP 2337 era stato tra l’altro
tempestivamente impugnato presso la Camera dei ricorsi penali, la quale si è
pronunciata con decisione 23 luglio 2000 non ravvisando lacune di sorta sulle
questioni di sua competenza. È vero che i due decreti d’accusa eccepiti non
menzionano le singole parole o frasi diffamanti e/o ingiuriose. Essi menzionano
tuttavia le date degli scritti incriminati. Orbene, nella fattispecie siamo in
presenza di scritti diffamanti e ingiuriosi. Il reato si realizza quindi
attraverso le lettere e/o gli atti giudiziari confezionati dall’accusato
depositati agli atti che sono chiaramente e pertanto sufficientemente
individualizzati nei capi d’accusa, senza che si renda necessario riprenderne
l’intero contenuto. La stessa conclusione s'impone per il decreto d'accusa n.
1660.
L'eccezione
vertente sull'incompletezza dei decreti d'accusa 2337 e 1660 viene pertanto
respinta (con decisione a verbale). Ne consegue che i menzionati decreti
d’accusa vanno esaminati nella loro interezza contestualmente al merito.
sull'eccezione di
prescrizione
a) L’art. 178 cpv. 1 CP dispone che per i
delitti contro l’onore l’azione penale si prescrive in quattro anni. Secondo il
principio della cosiddetta “Ruhetheorie”, oggi prevalente, in caso di
condanna contumaciale, tra il giorno di pronuncia della sentenza e quello della
sua revoca definitiva, la prescrizione dell’azione penale rimane sospesa (sent.
inedita 30.3.1982 del Tribunale Federale in re A. Ma.; massima della sentenza 3
gennaio 1984 della Corte di cassazione e revisione penale, ric. Mi., in: Rep. 1985, 198; SJZ 1975, 160; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté,
Losanna 1997, n. 1.1. ad art. 72 CP, pag. 182). Occorre infatti partire dal
principio che con la condanna, anche contumaciale, cessa di decorrere la
prescrizione dell’azione penale, iniziando contemporaneamente a decorrere la
prescrizione della pena. La revoca del giudizio contumaciale ripristina di
conseguenza la decorrenza della prescrizione dell’azione penale (Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar,
Strafgesetzbuch I, Vor Art. 70, N. 65).
b) Le condizioni e le modalità dello spurgo
della sentenza contumaciale sono rette dal diritto processuale cantonale. Nel
nostro cantone la questione è trattata all’art. 277 CPP giusta il quale “il
condannato in contumacia può, nel termine di sei mesi dall’emanazione della
sentenza, presentare al giudice istanza per un nuovo giudizio” (cpv. 3). “In
tal caso il giudice invia nuove citazioni e procede come prescritto per i
giudizi di presenza” (cpv. 4). Per meglio comprendere la correlazione tra
la prescrizione e la revoca della sentenza contumaciale si può inoltre
riferirsi all’art. 316 cpv. 1 CPP che recita: “l’istanza (N.d.R. di
revoca della sentenza contumaciale) deve essere presentata entro i termini
di prescrizione dell’azione penale applicati per analogia e decorrenti dal
giudizio contumaciale”. Ciò equivale a dire che la prescrizione dell’azione
penale, iniziatasi il giorno in cui l’autore ha commesso il reato (art. 71
lett. a CP) è automaticamente sospesa il giorno del giudizio contumaciale,
riprendendo a decorrere il giorno in cui, in accoglimento dell’istanza per un
nuovo processo, il giudice stacca le nuove citazioni concretando la revoca del giudizio
contumaciale.
c) Nel caso di specie, escludendo le due
infrazioni del 20 maggio e del 13 giugno 1998 già dichiarate prescritte a
verbale, il primo reato in ordine di tempo computabile ai fini della
prescrizione risale al 6 maggio 1999 (DAP 2337/1999). Da questo momento e sino
alla prima sentenza contumaciale (30 luglio 2002) trascorrono 3 anni, 2 mesi e
24 giorni. La prescrizione rimane poi sospesa sino alla revoca della sentenza
contumaciale (6 maggio 2003; citazione del Presidente della Pretura penale); da
qui decorre ulteriormente per 1 mese e 10 giorni sino alla sentenza del
Presidente della Pretura penale (16 giugno 2003); rimane quindi nuovamente
sospesa sino al 23 giugno 2004, data della citazione dello scrivente giudice
per un nuovo giudizio, e da qui riprende a decorrere per ulteriori 2 mesi e 21
giorni sino alla data della presente sentenza. Per l’effetto delle due
sospensioni, dal momento della commissione del primo reato alla data di oggi la
prescrizione dell’azione penale è decorsa complessivamente per 3 anni, 6 mesi e
25 giorni. Facendo il calcolo a ritroso, retroagendo dal giorno del
dibattimento, e sempre tenuto conto delle sospensioni, andrebbero dichiarati
prescritti tutti gli atti antecedenti il 1 dicembre 1998. Tale è il caso, come
visto, per i fatti del 20 maggio e del 13 giugno 1998. Ne segue che per tutti
gli altri i reati imputabili a ACCU 1 non è intervenuta la prescrizione
dell’azione penale. Di transenna può essere osservato che non ne andrebbe
diversamente se si volesse ritenere come giorno determinante per la ripresa
degli effetti della prescrizione, segnatamente quale data della “revoca
definitiva della sentenza contumaciale”, il giorno della decorrenza
infruttuosa del termine per impugnare la citazione per un nuovo giudizio.
d) Vengono pertanto dichiarate prescritte, con
decisione a verbale, unicamente le imputazioni di ingiuria nei confronti di G__________
(DAP 2337) per quanto relative agli scritti 20 maggio 1998 e 13 giugno 1998.
proceduto all'interrogatorio
dell'accusat;
data la parola al
difensore, il quale per quanto riguarda l'ultimo decreto d'accusa del 2003
indica che lo stesso va contestualizzato nella pendente procedura giudiziaria
civile. In merito s'invoca l'applicazione dell'art. 32 CP.
Non è poi
penalmente rilevante la questione del mezzo milione, così come l'affermazione
su P__________ appare giustificata dall'art. 32 CP che consente comunque di
fare certe osservazioni.
Da lì la
richiesta dal proscioglimento dall'ultimo decreto d'accusa.
Per tutte
le ingiurie si chiede poi l'applicazione dell'art. 177 cpv. 2 CP.
Quanto
espresso dall'accusato ha sempre costituito reazione a qualche tipo di azione
dei denuncianti. Quindi va presa in considerazione ex art. 64 CP e in subordine
almeno nell'attenuante generica dell'art. 63 CP.
Si chiede
poi l'attenuante specifica del lungo tempo trascorso e considerata, in
subordine, nell'attenuante generica dell'art. 63 CP.
In ogni
caso nuovamente viene invocata la prescrizione per i fatti anteriori al 16
settembre 2000.
Ne deriva
in conclusione che l'unico reato non prescritto è quello del 2.7.2001 di cui al
DAP 2001, per il quale si chiede venga applicato l'art. 177 cpv. 2 CP.
Dalle
accuse di cui al DA 2003, l'accusato va prosciolto. Egli richiama infine le
condizioni finanziarie dell'accusato che riceve ca. fr. 1'700.-- al mese da AVS
e prestazioni complementari.
Quindi, in
caso di condanna, la pena va sensibilmente ridotta, ad una multa di fr. 100.--.
Infine le
pretese di parte civile vanno rinviate al competente foro civile;
sentito per ultimo
l'accusat;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
- E’ ACCU 1
autore colpevole di:
1.1. diffamazione,
1.1.1. per avere, a
__________ e , dal maggio 1998 al settembre 1999, nell’ambito di una
procedura civile pendente dinanzi alla Pretura di , allestendo
allegati processuali, reso sospetto G di una condotta disonorevole o
di altri fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione, nonché
ripetutamente comunicando ad una cerchia indeterminata di persone una serie di
sue considerazioni tali da rendere sospetto di condotta disonorevole G
o di altri fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione (come a DAP
2337)?
1.1.2. per avere, a
__________ e , nel corso del mese di novembre 1999, nell’ambito
dell’istanza di promozione dell’accusa di data 2.11.1999, indirizzata alla
Camera dei ricorsi penali, Lugano, e trasmessa ad una cerchia indeterminata di
persone, reso sospetto G di condotta disonorevole e di fatti
suscettibili di nuocere alla di lui reputazione (come a DAP 1660__________)?
1.1.3. ripetuta,
per avere,
comunicando con un terzo, incolpato e reso sospetto E__________ di condotta
disonorevole e altri fatti che possono nuocere alla sua reputazione, in
particolare, per avere, mediante scritti 14 maggio 2002 e 5 giugno 2002
indirizzati alla Pretura di __________ (l’ultimo scritto trasmesso per
conoscenza pure ad altre Autorità), affermato che E__________ :
-
ha una “inaudita e inqualificabile
predisposizione per la menzogna”;
-
è debitore di “mezzo milione (in cifre franchi
500'000.--)” nei confronti del sindaco del Comune di __________;
-
ha istigato P__________ al reato di falsa
testimonianza nell’ambito di precedente procedimento penale pendente fra le
parti (“ugual sorte avrebbe dovuto essere riservata al suo istigatore”);
affermazioni
proferite prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza e in tutti i
casi mancando di portare sia la prova della verità delle accuse da lui rivolte,
sia di aver avuto seri motivi per considerarle vere in buona fede, senza che
ciò fosse giustificato, per quanto attiene ai toni e ai termini utilizzati, da
un motivo sufficiente, omettendo inoltre di verificare la fondatezza delle
informazioni da lui avute da terzi e quindi di avere avuto seri motivi di
considerarle vere in buona fede (come a DA 918)?
1.2. ingiuria,
1.2.1. ripetuta,
per avere
a __________ e , mediante comunicazioni scritte datate 6 e 12 maggio
1999, 27 giugno 1999, 13 agosto 1999, 3, 7 e 20 settembre 1999, ripetutamente
offeso con parole o scritti l’onore di G (come a DAP 2337)?
1.2.2. ripetuta,
per avere
a __________ e , mediante comunicazioni scritte datate 31 maggio
1999, 14 giugno, 19 giugno 1999 ripetutamente offeso con parole o scritti
l’onore di E (come a DAP 2337)?
1.2.3. per avere, a
__________ e , nel corso del mese di novembre 1999, nell’ambito delle
osservazioni di data 29.11.1999, redatte all’indirizzo del Servizio ricorsi del
Consiglio di Stato, Bellinzona, e trasmesse ad una cerchia indeterminata di
persone, offeso l’onore di E, tacciandolo di “mascalzone”, “ominicchio”,
“imbroglione”, “lercio soggetto” e “farabutto” (come a DAP 1660)?
1.2.4. per avere il
25/26 luglio 2000 a __________, con lettera raccomandata indirizzata alla
Pretura di , offeso l’onore di E , tacciandolo
quale persona “dotata” di “fasullaggine”,”falsità”, “supponenza e pochezza”,
oltre che di “mascalzone” (come a DAP 1957)?
1.2.5. per avere il
27.06.2001/02.07.2001 a , nell’ambito del ricorso 27 giugno 2001
redatto all’indirizzo del Servizio ricorsi del Consiglio di Stato a Bellinzona,
offeso l’onore di E tacciandolo di “mascalzone”, “imbroglione”, “ominicchio”
e “culo rotto” (come a DAP 1957)?
- In caso di
risposta affermativa, quale pena deve essere comminata?
2.1. Sui reati
d'ingiuria può trovare applicazione l'art. 177 cpv. 2 CP (esenzione della
pena)?
2.2. Può trovare
l'applicazione l'art. 64 CP (lungo tempo trascorso dai fatti e/o reazione a
provocazione)?
2.3. Può trovare
applicazione l'art. 32 CP?
-
L'eventuale
condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
-
Devono
essere accolte, e se sì in quale misura, le pretese di parte civile?
-
A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in
diritto
-
Esce
dagli atti una visione dell’accusato che suscita curiosità. La sua presenza,
mandata deserta nelle quattro precedenti occasioni, era dunque attesa al
dibattimento per poter meglio inquadrare i tratti di un personaggio
indubbiamente complesso. Settantaquattro anni non dimostrati, affabile al primo
contatto, egli non disdegna raccontare di sé e del suo passato invero
avventuroso. Lo fa con dovizia di particolari, grazie ad una memoria non
comune, affiancata da notevole senso di logica. Il racconto esce chiaro e
lineare; il linguaggio è quello tipico, colorito e pungolante, riscontrabile
nei suoi numerosi scritti agli atti, senza risparmio qua e là di espressioni
poco consone a un’aula di tribunale. La discussione scorre comunque tranquilla
e pacata. Ma le cose cambiano quando, trattandosi di un processo, occorre
addentrarsi negli aspetti formali. Qui l’accusato cambia volto, si irrigidisce:
appellandosi al diritto di non rispondere, rifiuta ad esempio di confermare le
sue generalità lette dal segretario, consegnando in vece la propria carta
d’identità. O ancora, introdotta con le formule di rito la lettura del
dispositivo, abbandona, pur senza polemiche, l’aula. In questi momenti
riaffiorano alla memoria altre più gravi vicende giudiziarie che lo hanno visto
protagonista in passato. A più riprese rievoca infatti con tono risentito una
lontana condanna subita ingiustamente siccome, stando a lui, fondata su false
testimonianze. Ripetutamente afferma che “ACCU 1 è morto lì”. Anche se a
voce sembrerebbe negarlo, in questi frangenti egli non sa nascondere la sua
avversione nei confronti della giustizia e soprattutto dei suoi amministratori.
Ma l’accusato diviene ancor più irascibile quando si accenna alle parti civili,
il defunto avv. G__________ ed il suo vicino di casa e cugino E__________ . Il
rapporto conflittuale con queste persone si manifesta, allora, in un crescendo
di verbosità, sentendosi egli vittima, perseguitata dalla giustizia, del loro
impunito agire: l’avv. G__________ , quale suo patrocinatore in passato, E__________
come vicino di casa che da sempre avrebbe trasceso nell’esercizio del suo
diritto di proprietà. L’ostilità nei loro confronti non riesce a trattenerlo,
nemmeno in aula, dal definirli proprio con taluni epiteti che formano oggetto
delle accuse a suo carico.
-
Nei suoi
scritti e ricorsi dialoga con la giustizia a modo suo, facendo uso immancabile
di toni ed espressioni riprovevoli, spesso ingiuriosi, che non tornano
certamente a suo favore. Ciononostante egli incalza e persevera senza alcun
timore. A prescindere dalle doverose censure che meritano i suoi scritti, va
nondimeno osservato che dagli atti e dal dibattimento non è emerso il quadro di
un personaggio infido o sleale, bensì quello di una persona coerente con sé
stessa, che non nasconde le sue azioni, che dice quello che pensa e che fa
quello che dice. Ne ha dato prova in corso di istruttoria predibattimentale,
mai ritrattando i fatti che gli venivano addebitati, anzi, a ben vedere semmai
“rincarando la dose”. E ne ha dato conferma al dibattimento, ove è stato
conseguente, ammettendo senza ipocrisia i fatti, così come consegnati nei capi
di imputazione dei quattro decreti d’accusa.
-
L’accusato
ha insistito invece nell’evocare il grave clima di tensione venuto in essere
tra lui e le vittime, accentuatosi negli anni soprattutto con l’odiato E__________
per una questione di vicinato, all’origine di una sequela di atti giudiziari,
civili e penali. Queste tensioni lo avrebbero letteralmente trascinato nello
stato di esasperazione all’origine dei suoi scritti incriminati. Si sarebbe
trattato in sostanza di una reazione emotiva furibonda alle continue
provocazioni del vicino, irrispettoso degli ordini dell’autorità, ma protetto
da queste. Con il defunto avvocato non ne andrebbe diversamente. A lui vengono
infatti addebitate gravi inadempienze nei mandati professionali conferitigli
dall’accusato. ACCU 1 fa riferimento ad una non meglio percisata procedura in
materia di CEDU incoata presso la Corte europea dei diritti dell’uomo, che avrebbe
dovuto sconfessare i nostri tribunali in relazione ad una pregressa condanna,
proclamando la sua innocenza. Procedura che per imperizia del legale non
avrebbe adempito le condizioni di ricevibilità. Oltre a ciò il conflitto con
l’avv. G__________ deriverebbe da una pretesa pecuniaria dello stesso ACCU 1
nei suoi confronti mai onorata, anzi addirittura avversata tramite una contropretesa
del tutto infondata fatta valere dal defunto legale dinanzi alla Pretura di __________.
Tutte situazioni, insomma, che avrebbero funto da detonatore per le ingiurie e
gli atti diffamanti che ora gli vengono imputati.
-
L’art. 173
cpv. 1 CP tratta il reato di diffamazione e punisce, a querela di parte, con la
detenzione sino a sei mesi o la multa colui che, comunicando con un terzo,
incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti
che possano nuocere alla riputazione di lei. Per l’art. 177 cpv. 1 CP si rende
invece colpevole di ingiuria chiunque offende in altro modo con parole, scritti,
immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito, anche qui a
querela di parte, con la detenzione fio a tre mesi o la multa
Fatto
salvo quanto si dirà al considerando seguente, la difesa non contesta per il
rimanente la commissione dei reati di cui alle citate norme, né dal profilo
oggettivo, né da quello soggettivo. I reati trovano del resto ampio riscontro
agli atti, per cui non occorre scendere in ulteriori disamine, dovendo dare
siccome concretate tutte le fattispecie consegnate nei capi di imputazione dei
decreti d’accusa, riassunte in ingresso.
- La difesa
contesta che ACCU 1 possa essere condannato per titolo di ripetuta diffamazione
per avere, con scritti 14 maggio 2002 e 5 giugno 2002, affermato che la parte
civile E__________ è debitore di “mezzo milione (in cifre franchi
500'000.--)” nei confronti del sindaco o del Comune di __________, così
come per avere affermato “ugual sorte avrebbe dovuto essere riservata al suo
istigatore”, reati ritenuti nel decreto d’accusa 918.
5.1 In concreto
ACCU 1 ha dichiarato in istruttoria: “posso solo confermare che F__________
(N.d.R. Sindaco del Comune di ) mi ha detto che E
gli doveva mezzo milione, senza specificare se questo denaro lo doveva al F__________
stesso o al Comune di . Il F può anche negare, ma io sono
sicuro che mi è stato detto ciò” (verbale 14 marzo 2003 dinanzi al P.P. AINQ
3). L’accusato ha ribadito questa versione al dibattimento. Giusta
l’art. 173 cifra 2 CP il colpevole non incorre in alcuna pena se, tra l’altro,
prova di avere avuto seri motivi di considerare vere in buona fede le cose
divulgate Ora, a differenza del grado probatorio richiesto in materia di “prova
della verità” (pure contemplata a guisa di elemento liberatorio all’art.
173 cifra 2 CP), la giurisprudenza ha stabilito che la prova della “buona
fede” non va subordinata a condizioni troppo rigorose, in particolare
quando la denuncia esprima soprattutto sospetti, a condizione che l’autore
abbia intrapreso i passi necessari, per quanto fosse possibile esigere da lui,
alfine di recare la prova della veridicità delle affermazioni incriminate (DTF
116 IV 205, consid. 3). E__________ ha dichiarato di non aver debiti personali
nei confronti del Sindaco di , ma di aver ricevuto in passato dei
precetti esecutivi da parte del Comune di __________ e di aver pagato al Comune
fr. 230'000.-- per imposte arretrate più interessi (verbale 3 ottobre 2002
dinanzi al P.P. AINQ 3). Pur ammettendo che E credesse estinti per
compensazione - con un suo credito derivante da appalto - questi debiti fiscali
(verbale 3 ottobre 2002 dinanzi al P.P. AINQ 3) e dovendo riconoscere che non
si trattava di mezzo milione di franchi ma di poco meno della metà, va pur
detto che le affermazioni di ACCU 1, come da lui recepite e riferite nella
risposta di causa 14 maggio 2002 inoltrata alla Pretura di , non
appaiono frutto di pura invenzione, buttata lì al solo scopo di fare della
maldicenza. Insomma, qualcosa di vero, o che legittimamente in buona fede
poteva essere ritenuto per vero, sebbene distorto e non precisato nel tempo, in
quelle informazioni c’era. D’altra parte l’accusato ha reso verosimile il
proprio tentativo di recare la prova del suo dire concretatosi nell’infruttuosa
richiesta di ragguagli al Comune di , come indicato a verbale 14
marzo 2003 dinanzi al P.P. AINQ 3, e confermato nella risposta di causa 14
maggio 2002, ove addirittura si fa invito al pretore di “richiamare dal
Comune di __________ la corrispondenza intercorsa” in proposito. Date
queste premesse la prova della buona fede può ritenersi raggiunta. Già per
questa ragione l’accusato non sarebbe punibile. Ma vi è di più. Sebbene
trattasi all’evidenza di un caso limite, questo giudice si pone in linea con la
tesi difensiva, secondo la quale l’affermazione incriminata non appare lesiva
dell’onore. Riportando nella risposta di causa 14 maggio 2002 le parole sentite
dal Sindaco di , e precisamente “ E mi deve mezzo
milione (in cifre franchi 500'000)”, l’accusato non ha infatti reso
sospetto E di condotta disonorevole. Semplicemente si è limitato a
riferire un’affermazione che in sé non supera la soglia della rilevanza penale.
Diverso sarebbe stato, ad esempio, se l’accusato travisando le parole del
Sindaco avesse reso sospetto E di frode fiscale. In questo caso si
dovrebbe effettivamente parlare di diffamazione, come peraltro già ritenuto in
giurisprudenza (DTF 73 IV 30 consid. 1). Ne segue che l’accusato va prosciolto
su questo specifico punto.
5.2 Non può
essere seguita invece la difesa, laddove ritiene inconsistente l’accusa di
diffamazione a danno di E__________ per averlo definito “istigatore” del
giardiniere P__________ al reato di falsa testimonianza. I fatti risalgono a un
precedente procedimento penale aperto a seguito di denuncia del qui accusato
nei confronti di E__________ per violazione dell’art. 292 CP, sfociato in un
non luogo a procedere. Sembrerebbe che il giardiniere P__________ - incaricato
da E__________ di spostare la siepe di tuia a confine con la proprietà ACCU 1
conformandola alla distanza legale di 50 cm., come da ordine del pretore -
abbia testimoniato di aver trapiantato tutte le piantine alla distanza
regolamentare, mentre che in realtà talune di esse sarebbero state spostate a
distanza inferiore; circostanza che avrebbe poi accertato in sede di
sopralluogo lo stesso pretore . Di questo procedimento penale e di eventuali
ricadute toccate al giardiniere P__________ non vi è traccia gli atti. Nel
verbale 3 ottobre 2002 dinanzi al P.P. AINQ 3 E__________ ha comunque negato
recisamente di aver istigato P__________ a dire il falso nell’ambito di un
interrogatorio dinanzi al Ministero Pubblico. Né del resto P__________ avrebbe
detto il falso, dato che alcune (cinque) piantine di tuia sarebbero state
spostate ad una distanza di soli 48-49 cm. dal confine del vicino, pertanto ad
una distanza sulla base della quale ben poteva nella sostanza ritenersi
rispettato l’ordine pretorile. Dal canto suo, l’accusato si è sempre detto “convinto
che E__________ ha istigato il giardiniere P__________ a dire il falso” (verbale
13 marzo 2003 dinanzi al P.P. AINQ 3). Egli non si è però mai peritato di
verificare la bontà della sua affermazione; non risulta in particolare che si
sia sincerato presso il P__________ prima di tacciare E__________ di “istigatore”
al reato di falsa testimonianza, né di verificare se effettivamente vi fu
falsa testimonianza. La convinzione di quanto affermato dall’accusato, seppur
radicata, non regge quindi ad un esame di buona fede. Per il rimanente appare
sin troppo evidente come l’affermazione in questione sia suscettibile di ledere
l’onore di una persona, assurgendo pertanto a diffamazione.
5.3 In entrambe
le situazioni menzionate non può inoltre essere ammessa la richiesta di
proscioglimento formulata dalla difesa sulla base dell’art. 32 CP. Questo
disposto recita che “non costituisce reato l’atto che è imposto dalla legge
o dal dovere d’ufficio o professionale ovvero che la legge dichiara permesso o
non punibile”. A mente del difensore, trattandosi di affermazioni inserite
in un contesto processuale (causa civile pendente presso la Pretura di ),
le stesse beneficerebbero della protezione conferita dalla citata norma. A
torto. È vero che nell’ambito di un procedimento giudiziario dev’essere
riconosciuta alle parti la libertà di parola, dovendo le stesse esporre fatti e
motivare conclusioni. È possibile però richiamarsi all’art. 32 CP solo se
l’offesa all’onore che dovesse realizzarsi in quest’ambito non muove da
propositi inutilmente offensivi e alla condizione che questi si trovano in
relazione con l’oggetto del litigio (Favre/Pellet/Stoudmann,
op. cit., n. 1.12. ad art. 32 CP, pag. 70). Tali premesse non si riscontrano
nel caso di specie, ove gli intenti gratuitamente offensivi dell’accusato
appaiono evidenti, farcendo da capo a piedi – e ad ogni effetto inutilmente – i
due atti introdotti dall’accusato alla Pretura di . Inoltre, le
suddette affermazioni dell’accusato esorbitano all’evidenza dai temi sottoposti
a giudizio in quel preciso contesto processuale, estraneo tanto agli oneri
fiscali di E , quanto alla procedura penale che aveva visto testimone
il giardiniere P.
-
Pure dev’essere
respinta, con riferimento alle ingiurie, la richiesta della difesa, intesa a
mandare esente da pena l’accusato essendo a suo giudizio dati i requisiti di
cui all’art. 177 cpv. 2 CP, disposto che recita: “se l’ingiuria è stata
provocata direttamente dal’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice
può mandare esente da pena il colpevole”. Per costante giurisprudenza,
l’art. 177 cpv. 2 CP trova applicazione purché l’ingiuria rappresenti una
reazione immediata a un comportamento reprensibile (DTF 117 IV 270 consid.
2c), laddove la nozione di immediatezza dev’essere intesa nel senso che
l’autore deve aver agito d’impeto e sotto l’influsso di un’emozione violenta
provocata dal contegno sconveniente della vittima (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.1. ad art. 177
CP, pag. 360). Nella fattispecie siamo in presenza di uno stillicidio di
ingiurie conclamato, regolare, continuo, quasi ossessivo. Ben più che una
reazione, ogni ingiuria sembra il prologo della prossima, la quale
immancabilmente non si fa attendere. Una costante, nel comportamento di ACCU 1
a danno dell’onore di E__________ (e non solo), nella quale non può
assolutamente essere ravvisata una reazione, tantomeno immediata, a singoli ed
identificabili atteggiamenti sconvenienti di quest’ultimo, peraltro nemmeno
accennati in arringa.
-
Nella
commisurazione della pena occorre riferirsi alla colpa dell’accusato, tenendo
conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni
personali di lui (art. 63 CP). Il casellario giudiziale di ACCU 1 parla da sé;
tuttavia nella considerazione delle circostanze personali non può essere
disatteso che siamo di fronte a un pensionato, settantaquattrenne che vive
delle sole entrate AVS + PC per complessivi fr. 1'745.-- mensili a cui si aggiunge
il godimento dell’abitazione intestata ai figli, di cui è usufruttuario. A
comprova della sua indigenza vi è inoltre la concessione dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio. La sanzione proposta dai magistrati che
hanno firmato i decreti d’accusa (complessivamente di fr. 3'000.-- più tasse e
spese) risulta in questi termini, come rettamente osservato dalla difesa,
sproporzionata. Un’attenuazione si impone quindi già per l’età e per le
precarie condizioni finanziarie di ACCU 1, ma anche per il fatto che, come
visto, taluni reati cadono, vuoi per l’intervento della prescrizione, vuoi
poiché non realizzati (consid. 5.1). Da ultimo lo scrivente giudice ritiene
doveroso porre l’accusato al beneficio delle circostanze attenuanti di cui
all’art. 64 CP. Va ricordato infatti che ACCU 1 è da sempre in guerra con il
cugino e vicino E__________ . L’odio tra i due trasuda dalle carte processuali
che abbondano di denunce, querele, vertenze in Pretura e quant’altro. Non ne è
di meno, anche se la vittima è frattanto deceduta, per il grave conflitto che
vedeva opposto l’accusato all’avv. G__________ ; d’altra natura, ma non per
questo meno veemente. Si può quindi affermare che le azioni dell’accusato qui
giudicate sono il frutto di una situazione di esasperazione, della quale egli
si è ripetutamente detto stanco. Conoscere chi sia all’origine di queste
situazioni di belligeranza non è possibile, tanti sono i fatti, le denunce, le controdenunce,
ecc.. Sarebbe come sapere se viene prima l’uovo o la gallina. In questi termini
l’accusato va creduto quando addebita almeno parte del suo agire ad impeti
d’ira ed esasperazione determinati da circostanze alle quali non è estranea la
provocazione, anche ingiusta, della vittima (vedi ad. es. il non luogo a
procedere decretato il 17 marzo 2003 nei confronti di una querela datata 4
febbraio 2002 di E__________ contro l’accusato per titolo di diffamazione,
ingiuria e calunnia). L’attenuante specifica indicata all’art. 64 sesto
paragrafo CP è quindi da ritenere. E lo è pure quella dedotta dal paragrafo 8
della citata norma, considerato che dal primo reato punibile sono trascorsi in
effetti più di cinque anni e che da oltre due anni a questa parte non vi è
notizia di reiterazioni di sorta.
-
Per tutto
quanto precede, avuto riguardo anche alle norme regolanti il concorso (art. 68
CP), si ritiene giustamente commisurata alle colpe del reo, ai motivi a
delinquere ed alla situazione personale dell’accusato, la condanna di ACCU 1 al
pagamento di una multa di fr. 800..-- ed al pagamento della tassa di giustizia
e delle spese giudiziarie.
-
La
presente sentenza motivata fa seguito alla dichiarazione di ricorso
tempestivamente inoltrata dalla difesa in data 20 settembre 2004.
P.Q.M. visti gli art.
1 segg., 49 cifra 4, 63, 64 cifra 6 e 8, 68, 71 173 cifra 1 e 2, 177 cpv. 1,
178 CP ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti sub 1.1.1., 1.1.2., , 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.,
1.2.5., 2.2. e 3, in modo parzialmente affermativo al quesito posto sub
1.1.3., negativamente ai quesiti posti sub 2.1. e 2.3., come segue ai quesiti
posti sub 2., 4. e 5.,
dichiara ACCU 1,
autore
colpevole di:
-
diffamazione
(art. 173 CP)
-
per avere, a __________ e __________, dal
maggio 1998 al settembre 1999, nell’ambito di una procedura civile pendente
dinanzi alla Pretura di , allestendo allegati processuali,
reso sospetto G di una condotta disonorevole o di altri fatti
suscettibili di nuocere alla di lui reputazione, nonché ripetutamente
comunicando ad una cerchia indeterminata di persone una serie di sue
considerazioni tali da rendere sospetto di condotta disonorevole G o
di altri fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione (come a DAP
2337);
-
per avere, a __________ e , nel
corso del mese di novembre 1999, nell’ambito dell’istanza di promozione
dell’accusa di data 2.11.1999, indirizzata alla Camera dei ricorsi penali,
Lugano, e trasmessa ad una cerchia indeterminata di persone, reso sospetto G
di condotta disonorevole e di fatti suscettibili di nuocere alla di lui
reputazione (come a DAP 1660);
-
ripetuta, per avere, comunicando con un terzo,
incolpato e reso sospetto E__________ di condotta disonorevole e altri fatti
che possono nuocere alla sua reputazione, in particolare, per avere, mediante
scritti 14 maggio 2002 e 5 giugno 2002 indirizzati alla Pretura di __________
(l’ultimo scritto trasmesso per conoscenza pure ad altre Autorità), affermato
che E__________ :
-
ha una “inaudita e inqualificabile
predisposizione per la menzogna”;
-
ha istigato P__________ al reato di falsa
testimonianza nell’ambito di precedente procedimento penale pendente fra le
parti (“ugual sorte avrebbe dovuto essere riservata al suo istigatore”);
affermazioni proferite prevalentemente
nell’intento di fare della maldicenza e in tutti i casi mancando di portare sia
la prova della verità delle accuse da lui rivolte, sia di aver avuto seri
motivi per considerarle vere in buona fede, senza che ciò fosse giustificato,
per quanto attiene ai toni e ai termini utilizzati, da un motivo sufficiente,
omettendo inoltre di verificare la fondatezza delle informazioni da lui avute
da terzi e quindi di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede
(come a DA 918);
-
ingiuria
(art. 177 CP)
-
ripetuta, per avere a __________ e ,
mediante comunicazioni scritte datate 6 e 12 maggio 1999, 27 giugno 1999, 13
agosto 1999, 3, 7 e 20 settembre 1999, ripetutamente offeso con parole o
scritti l’onore di G (come a DAP 2337);
-
ripetuta, per avere a __________ e ,
mediante comunicazioni scritte datate 31 maggio 1999, 14 giugno, 19 giugno 1999
ripetutamente offeso con parole o scritti l’onore di E (come a DAP
2337);
-
per avere, a __________ e , nel
corso del mese di novembre 1999, nell’ambito delle osservazioni di data
29.11.1999, redatte all’indirizzo del Servizio ricorsi del Consiglio di Stato, Bellinzona,
e trasmesse ad una cerchia indeterminata di persone, offeso l’onore di E,
tacciandolo di “mascalzone”, “ominicchio”, “imbroglione”, “lercio soggetto” e
“farabutto” (come a DAP 1660);
-
per avere il 25/26 luglio 2000 a __________,
con lettera raccomandata indirizzata alla Pretura di , offeso l’onore
di E , tacciandolo quale persona “dotata” di “fasullaggine”,”falsità”,
“supponenza e pochezza”, oltre che di “mascalzone” (come a DAP 1957);
-
per avere il 27.06.2001/02.07.2001 a ,
nell’ambito del ricorso 27 giugno 2001 redatto all’indirizzo del Servizio
ricorsi del Consiglio di Stato a Bellinzona, offeso l’onore di E
tacciandolo di “mascalzone”, “imbroglione”, “ominicchio” e “culo rotto” (come a
DAP 1957);
condanna ACCU 1 ,
-
alla
multa di fr. 800.-- (ottocento);
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 900.-- e delle spese giudiziarie di fr.
500.-- per complessivi fr. 1'400.--;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il
condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di diffamazione per avere, comunicando con un terzo, incolpato e
reso sospetto E__________ di condotta disonorevole e altri fatti che possono
nuocere alla sua reputazione, in particolare, per avere, mediante scritto 14
maggio 2002 indirizzato alla Pretura di , affermato che E
è debitore di “mezzo milione (in cifre franchi 500'000.--)” nei confronti del
sindaco del Comune di __________;
dichiara prescritte
le imputazioni di ingiuria nei confronti di G__________ (DAP 2337/1999) per
quanto relative agli scritti 20 maggio 1998 e 13 giugno 1998;
rinvia le
parti civili al competente foro civile per le eventuali pretese;
le parti sono
state avvertite dal giudice del diritto di presentare, per il suo tramite,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del
ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre
esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la
precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese
(art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a:
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU
1
fr. 800.-- multa
fr. 900.-- tassa di giustizia
fr. 500.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr.
2’200.-- totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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