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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.50
Data decisione, Autorità:
27.02.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.50/fc
DAP
2921/2002
Bellinzona
27
febbraio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria, per giudicare
__________,
.1954, di __________ e __________ n. ,
nata a __________ /, attinente di __________ /,
domiciliata a __________, __________, divorziata, commerciante
difesa da: Avv. __________ __________, __________,
prevenuta
colpevole di ricettazione;
per
avere, sapendo o in ogni caso dovendo presumere che si trattava di merce
proveniente da reato contro il patrimonio - nella fattispecie da un furto
commesso a __________ la notte del 15 agosto 2002 ai danni del negozio di
antichità __________ __________ di __________ - acquistato da __________
__________ per l'importo di fr. 50.--, 2 piccoli candelieri in argento fine
'800 e 2 salini in argento e vetro il cui valore era stimato sui fr. 1'000.--;
fatti
avvenuti il 16 agosto 2002 a __________;
reato
previsto dall'art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP;
perseguita con
decreto d’accusa n. DAP / di data __________ 2002 del
Procuratore pubblico Arturo Garzoni,
__________, che propone la condanna dell'accusata:
-
Alla
pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.--.
Ordina la confisca ai fini di tacitare la parte civile Negozio d'Antichità
__________ __________, di 2 piccoli candelabri in argento e 2 salini i argento
e vetro.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 9 dicembre 2002 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 27 febbraio 2003, al quale sono comparsi l'accusata personalmente
ed il suo difensore;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il
difensore, il quale chiede l'assoluzione per non avere commesso il fatto;
sentita da
ultimo l'accusata;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
-
Se __________ è autrice
colpevole di ricettazione.
-
Sulla destinazione dei beni
sequestrati.
-
Sulle pene proposte e sulle
spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP; 9 e segg., 165, 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie __________ dal
reato di ricettazione
ordina la restituzione degli
oggetti sequestrati al proprietario Negozio d'antichità __________ __________
in via __________, __________.
carica le spese allo Stato
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________, __________, __________,
Procuratore pubblico Arturo Garzoni, __________,
__________,
Negozio d'antichità __________, Via __________,
__________,
Avv. __________ __________, Via __________, __________,
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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