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Numero d'incarto:
10.2003.499
Data decisione, Autorità:
05.05.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.499
DA
2614/2003
Bellinzona,
5 maggio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con il segretario per
giudicare
__________ ;
difeso da: __________
siccome
ritenuto colpevole di contravvenzione alla LF concernente
la dimora e il domicilio degli stranieri;
per fatti avvenuti fra il mese di __________ 2000 ed
il __________ __________ 2001 a __________ e __________;
reato previsto dall' art. 23 cpv. 6 LDDS;
e meglio come al decreto d’accusa no. DA
/ del __________ __________ 2003 del ___________ per cui fu proposta la condanna
dell’accusato:
Alla multa di fr. 1'000.-, con l’avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.-.
La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data __________ __________ 2003 dall'accusato;
considerato che il reato di cui al
decreto d'accusa in esame costituisce una contravvenzione ai sensi degli artt.
101 ss CPS;
che, per le contravvenzioni, l'art.
109 vCPS prevede che l'azione penale si prescrive in un anno;
che, ai sensi dell'art. 72
cifra 2 vCPS, "la prescrizione è interrotta da ogni atto di istruzione di
un'autorità incaricata dal procedimento come pure da ogni decisione del giudice
diretti contro l'agente, in particolare dalle citazioni e dagli interrogatori,
dagli ordini di arresto o di perquisizione domiciliare, da un ordine di
perizia, come pure dall'esercizio di ogni rimedio giuridico contro una
decisione. In ogni caso d'interruzione, comincia a decorrere una nuova
prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il
termine ordinario della prescrizione sia superato dalla metà; o, se si tratta
di reati contro l'onore e di contravvenzione, con decorso di un termine pari al
doppio della durata normale";
ritenuto che l’eventuale
contravvenzione alla LDDS è avvenuta, secondo il decreto di accusa, tra il mese
di __________ 2000 ed il __________ __________ 2001; che quello imputato
all’accusato è un reato di durata per cui la prescrizione decorre, dato che lo
stesso è stato continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la
continuazione (art. 71 cpv. 4 vCPS; cfr. Peter Noll, Schweizerisches Strafrecht – Allgemeiner Teil I, Zurigo
1981, p. 59-60, 238);
che, di conseguenza, l’azione
penale nei confronti dell’accusato si è estinta per prescrizione assoluta due
anni dopo di allora, ossia assolutamente al più tardi il __________ __________
2003;
che l'accusato deve dunque
essere prosciolto dall'imputazione;
visti gli art. 23 cpv. 6 LDDS, 71
cpv. 4, 72 cifra 2 cpv. 2 e 109 vCPS; 273 e segg. CPP;
pronuncia: 1. ___________,
__________, è prosciolto dall'accusa di contravvenzione alla LDDS per i fatti
descritti nel decreto di accusa DA / del Procuratore
pubblico Giovan Maria Tattarletti, __________.
-
Tassa di giustizia e
spese sono poste a carico dello Stato.
-
Intimazione
a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del GIAR, Lugano,
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Ufficio federale degli stranieri, Berna.
Avverte che contro il presente
giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura
penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della
sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si
ritengono lese.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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